Cassazione Civile, Ordinanza n. 10332/2023 del 18/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore, assunto nel 2005 a tempo indeterminato e part-time con qualifica di Agente Tecnico Esattore sulla base di una graduatoria approvata dal consorzio, ha impugnato il decreto con cui nel 2014 l’ente ha risolto il rapporto di lavoro. La risoluzione era stata disposta dopo una precedente sentenza che aveva riconosciuto il diritto all’assunzione di lavoratori riservatari e aveva inciso sulla graduatoria originaria. Il lavoratore ha sostenuto che il provvedimento fosse illegittimo per difetto di potere del dirigente, per mancata definitività della sentenza richiamata e per assenza di effetti automatici sulla sua posizione, chiedendo la reintegrazione. Con il ricorso per cassazione ha dedotto: (1) violazione di norme sull’impiego pubblico contrattualizzato, sulla giurisdizione/azione e sulla nullità dei contratti, assumendo che la disapplicazione della graduatoria non comportasse automaticamente la nullità del suo contratto e che la sua partecipazione al precedente giudizio come controinteressato impedisse tale esito; (2) violazione delle regole sul procedimento amministrativo per mancata comunicazione di avvio e omessa motivazione; (3) violazione della normativa sulle riserve di posti e sull’efficacia del verbale di conciliazione del 2004, sostenendo che non fosse provato un diritto dei riservatari a coprire tutti i posti; (4) omesso esame di un motivo di reclamo relativo alla declaratoria di nullità del rapporto quale conseguenza dell’assunzione dei riservatari.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la decisione della Corte d’appello che aveva già respinto il reclamo del lavoratore contro il rigetto della domanda di reintegrazione. La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi: ha ribadito che, nell’impiego pubblico contrattualizzato, il mancato rispetto delle procedure di assunzione e delle quote di riserva imposte da norme inderogabili determina un vizio genetico del contratto e la sua nullità; ha escluso la necessità della comunicazione di avvio del procedimento quando l’ente si limita a dare esecuzione doverosa a un vincolo legale; ha affermato che la questione del diritto di precedenza dei riservatari era già stata definita con giudicato nella precedente controversia; e ha osservato che l’eventuale affidamento del lavoratore sulla legittimità dell’assunzione non fonda un diritto alla reintegrazione o a indennizzo, restando semmai solo un possibile profilo risarcitorio nei limiti dell’art. 1338 c.c., non ricorrente nel caso. Sono state inoltre poste a carico del ricorrente le spese del giudizio e l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 165 del 2001
l'assunzione nel pubblico impiego contrattualizzato può avvenire solo a seguito del corretto espletamento delle procedure concorsuali previste dalla legge; la loro illegittimità si traduce in vizio genetico del contratto e nullità.
art. 35, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 165 del 2001
per le qualifiche meno elevate l'assunzione deve avvenire nel rispetto delle modalità di avviamento previste dalla disciplina speciale.
art. 23 d.P.R. n. 487 del 1994
richiamato insieme all'art. 35 d.lgs. 165/2001 come fonte delle modalità di avviamento al lavoro per talune qualifiche.
art. 63, comma 2, d.lgs. n. 165 del 2001
la pronuncia che accerta la violazione delle norme sull'assunzione ha automatica incidenza sul rapporto e configura una nullità rilevabile d'ufficio, non una mera annullabilità.
artt. 5 e 63 del d.lgs. n. 165 del 2001
richiamati dal ricorrente per contestare la ricostruzione della Corte d'appello sulla nullità del rapporto; la Corte li interpreta nel senso della nullità del contratto irregolarmente instaurato.
artt. 4 e 5 della legge n. 2248 del 1865
richiamati dal ricorrente nel primo motivo, senza che la Corte ne ricavi una regola autonoma diversa da quella sulla nullità del contratto invalido.
citato dal ricorrente nel primo motivo; il testo non offre una specifica interpretazione autonoma della Corte.
la violazione di norme imperative determina nullità ex art. 1418 c.c.; il giudicato formatosi sulla precedente controversia vincola le parti ex art. 2909 c.c.
la comunicazione di avvio del procedimento è superflua quando l'amministrazione deve adottare un atto vincolato di rimozione di effetti contrari a legge.
art. 8 l.r. n. 10 del 1991
richiamato insieme all'art. 7 l. 241/1990 sul tema della partecipazione procedimentale, ma ritenuto non ostativo all'atto doveroso dell'ente.
art. 1, comma 132, l. n. 311 del 2004
citato dal ricorrente nel terzo motivo, senza che dalla sentenza emerga una diversa regola applicativa rispetto alla disciplina delle riserve.
art. 41, comma 6, d.l. n. 207 del 2008
richiamato dal ricorrente nel terzo motivo in connessione alla disciplina delle riserve; la Corte non ne fa applicazione autonoma.
l'eventuale tutela del lavoratore, in caso di affidamento sulla validità del contratto nullo, può al più essere risarcitoria per le spese e il mancato guadagno derivante dalla perdita di altre occasioni di lavoro, con onere probatorio a suo carico.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
riconosciuti i presupposti processuali per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte del ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto se dovuto.
Massime di principio
- Nel pubblico impiego contrattualizzato, il contratto di lavoro stipulato in violazione delle norme inderogabili che disciplinano l'assunzione è nullo per vizio genetico; l'amministrazione può far valere tale nullità e rifiutare l'esecuzione del rapporto.
- Il mancato rispetto delle quote di riserva imposte dalla legge rende invalida la graduatoria e comporta la nullità del contratto stipulato a favore di un soggetto non collocabile secondo la disciplina riservataria, quando il posto doveva essere attribuito a un riservatario.
- La pronuncia che accerta la violazione delle regole di assunzione ha efficacia automatica sul rapporto e va letta come accertamento di nullità, non di mera annullabilità, con possibilità di rilevazione d'ufficio.
- Quando l'amministrazione compie un atto dovuto per conformarsi alla legge e rimuovere gli effetti di un rapporto nullo, la comunicazione di avvio del procedimento può essere superflua.
- L'affidamento del lavoratore sulla stabilità di un'assunzione illegittima non fonda un diritto alla reintegrazione o a un indennizzo per la cessazione del rapporto; può al più aprire alla tutela risarcitoria ex art. 1338 c.c., nei limiti del danno provato.
- Il giudicato formatosi su una precedente controversia relativa al diritto all'assunzione dei riservatari vincola le parti e può costituire il presupposto per gli effetti sul rapporto dei terzi controinteressati coinvolti nel medesimo assetto processuale.
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