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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05137/2023 del 17/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (società)

La controversia

L'Amministrazione finanziaria aveva notificato a una società un avviso di accertamento per l'anno 2007, recuperando a tassazione maggiori ricavi non dichiarati e irrogando imposte e sanzioni. L'accertamento si fondava su un PVC della Guardia di finanza che collegava la somma contestata a finanziamenti infruttiferi effettuati dai soci e da un ex legale rappresentante; secondo l'Ufficio, la società non aveva saputo giustificarne la provenienza, così da far emergere indizi di utili occulti distribuiti ai soci. La CTP aveva respinto il ricorso della contribuente, mentre la CTR lo aveva accolto. In cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per extrapetizione, sostenendo che la CTR avesse deciso su questioni non dedotte nel ricorso originario; 2) violazione degli artt. 32, comma 4, d.P.R. n. 600/1973 e 53, comma 5, d.P.R. n. 633/1972, nonché dell'art. 2730 c.c., assumendo l'inutilizzabilità della documentazione prodotta solo in giudizio e non in verifica; 3) violazione dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973 e dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, oltre a omesso esame di fatti decisivi, contestando la ricostruzione della CTR sulla presunta catena di presunzioni e sulla capacità economica dei soci. La contribuente resisteva e proponeva ricorso incidentale condizionato, ma in corso di giudizio rappresentava di avere definito la lite con la procedura agevolata ex d.l. n. 119/2018, indicando che l'importo dovuto risultava integralmente già versato in pendenza di giudizio e che, decorso il termine senza istanza di trattazione, il processo doveva estinguersi.

La decisione

La Corte ha preso atto della domanda di definizione agevolata ex art. 6 d.l. n. 119/2018, con importo netto dovuto pari a zero perché già integralmente versato in pendenza di giudizio, e della mancata istanza di trattazione nel termine previsto. Ha quindi dichiarato l'estinzione del processo. La decisione non è entrata nel merito dei motivi di ricorso principale e di quello incidentale; quanto alle spese, il provvedimento richiama l'art. 6, comma 13, del d.l. n. 119/2018.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando una lite tributaria è definita con la procedura agevolata prevista dalla legge e risulta decorso il termine per la richiesta di trattazione senza che alcuna parte la presenti, il processo si estingue e la Corte non esamina i motivi di ricorso.
  • In presenza di definizione agevolata perfezionata con importo dovuto azzerato perché già versato in pendenza di giudizio, il giudizio di legittimità viene definito in rito, indipendentemente dalla fondatezza delle censure di merito.
  • Nei giudizi tributari, la deduzione di extrapetizione, inutilizzabilità della documentazione e vizi dell'accertamento presuntivo resta assorbita se interviene una causa estintiva del processo prima della decisione sul merito.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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