Cassazione Civile, Ordinanza n. 11952/2024 del 03/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento relativi a IRES, IRAP e IVA per gli anni 2004 e 2005, emessi nei confronti di una società e dei suoi soci in relazione a conseguenze reddituali derivanti dall’omessa registrazione di fatture emesse da una società di diritto sammarinese. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti; la Commissione tributaria regionale, quale giudice del rinvio, aveva invece rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate ritenendo che l’accertamento si fondasse su un solo elemento indiziario, insufficiente a costituire presunzione grave, precisa e concordante e inidoneo a spostare l’onere della prova sul contribuente. In cassazione l’Agenzia ha dedotto: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sul contenuto della sentenza tributaria e civile, sostenendo che la CTR non avesse considerato gli elementi indiziari prodotti; 2) violazione delle norme in materia di presunzioni, onere della prova e poteri di accertamento, lamentando che la CTR avesse svalutato indebitamente le informazioni dell’Autorità sammarinese e omesso di considerare anche ulteriori elementi, come la non regolare tenuta delle scritture contabili e la mancata esibizione della documentazione richiesta.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la motivazione della CTR non fosse apparente perché esplicitava chiaramente la ratio decidendi; ha invece accolto il secondo motivo, affermando che la CTR aveva erroneamente trascurato la valenza indiziaria delle informazioni ricevute dall’Autorità sammarinese e non aveva valutato complessivamente tutti gli indizi dedotti dall’Amministrazione finanziaria. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al motivo accolto e la causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato insieme all’art. 61 del medesimo decreto e all’art. 132 c.p.c. per censurare la motivazione della sentenza tributaria; la Corte ribadisce che la motivazione è solo apparente quando non consente di percepire il fondamento della decisione.
art. 61 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Richiamato quale parametro del contenuto della decisione tributaria, in collegamento con la denuncia di motivazione apparente.
Usato come norma parametro sulla motivazione della sentenza; la Corte richiama il consolidato criterio della motivazione solo graficamente esistente ma non percepibile nel suo fondamento.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Invocato per dedurre nullità della sentenza e del procedimento per motivazione apparente.
art. 10 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Richiamato nel secondo motivo tra le norme asseritamente violate, in relazione alla disciplina delle imposte dirette.
Richiamato per contestare la ripartizione dell’onere probatorio; la Corte afferma che la valutazione degli indizi può giustificare l’accertamento e lo spostamento dell’onere della prova.
Richiamato come norma sulla presunzione semplice; la Corte ribadisce che il giudice deve valutare gli indizi singolarmente e complessivamente.
Richiamato per la disciplina delle presunzioni gravi, precise e concordanti, che devono essere valutate unitariamente.
art. 23 d.m. 24 dicembre 1993
Richiamato nel secondo motivo quale disposizione relativa alla disciplina degli accertamenti e degli elementi utilizzabili dall’Ufficio.
art. 54, terzo comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
La Corte afferma che tra gli atti e documenti idonei a fondare l’accertamento rientrano anche informative di amministrazioni estere relative a indagini svolte all’estero.
art. 54, quarto comma, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato nel motivo di ricorso in tema di accertamento IVA e valutazione dei documenti utilizzabili dall’Amministrazione.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro della valutazione delle prove da parte del giudice.
Richiamato nel secondo motivo quale parametro della valutazione delle risultanze probatorie.
art. 65 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633
Richiamato dalla Corte per fondare l’efficacia probatoria delle informative di amministrazioni estere nel sistema dell’IVA.
Richiamato in combinazione con l’art. 65 d.P.R. n. 633/1972 e con la normativa unionale e internazionale di riferimento per l’utilizzabilità delle informative estere.
Richiamata come legge di conversione del d.l. n. 331 del 1993, nel quadro normativo che legittima l’uso delle informative estere.
Massime di principio
- La motivazione è solo apparente, e quindi nulla, quando la sentenza, pur essendo graficamente esistente, non rende percepibile il fondamento della decisione; non ricorre motivazione apparente se il giudice esplicita, anche sinteticamente, la ragione per cui reputa insufficiente il materiale indiziario.
- In tema di accertamento tributario fondato su presunzioni, il giudice deve valutare tutti gli elementi indiziari disponibili, prima singolarmente e poi complessivamente, per stabilire se siano concordanti e idonei a integrare una prova presuntiva grave, precisa e concordante.
- Le informative provenienti da autorità fiscali estere o sammarinesi possono costituire elementi indiziari rilevanti ai fini dell’accertamento, anche da sole idonee, in astratto, a integrare una presunzione grave, precisa e concordante.
- Non è corretto isolare un solo indizio e trascurare gli ulteriori elementi probatori o indiziari, quali irregolarità contabili o mancata esibizione della documentazione richiesta, poiché la prova presuntiva richiede una valutazione unitaria del complesso degli elementi.
- Quando il quadro indiziario è sufficiente a sorreggere l’accertamento, il contribuente può essere onerato della prova contraria; tale onere non può però essere considerato impossibile o 'diabolico' se l’Amministrazione ha offerto un compendio indiziario adeguato.
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