Cassazione Civile, Ordinanza n. 22319/2021 del 05/08/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da avvisi di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, nei confronti della società e per trasparenza nei confronti dei soci, maggiori IRAP, IVA e IRPEF per le annualità 2006, 2007 e 2008. L'Ufficio aveva ritenuto oggettivamente inesistenti alcuni costi fatturati da tre fornitori per lavorazioni edili generiche (muratura, intonaci, ponteggi, opere elettriche), valorizzando diversi elementi: genericità delle fatture, qualità dei fornitori come evasori totali, assenza di dipendenti e di acquisti di materiali, anomalie nei pagamenti emerse da indagini finanziarie e capacità contributiva dei soci incongruente rispetto ai redditi dichiarati. I contribuenti avevano ottenuto accoglimento in primo grado, ma in appello la decisione era stata riformata. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto quattro motivi: 1) violazione dell'art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972, perché la CTR avrebbe tratto l'inesistenza o non inerenza di tutte le fatture dalla mancanza di elementi essenziali solo in alcune; 2) violazione degli artt. 19 d.P.R. n. 633/1972 e 109 TUIR, sostenendo che i costi erano inerenti, certi e di competenza perché riferiti all'attività propria della società; 3) violazione degli artt. 54 d.P.R. n. 633/1972, 39 d.P.R. n. 600/1973 e 2727 c.c., perché gli elementi dell'Ufficio non sarebbero stati idonei a fondare presunzioni gravi, precise e concordanti; 4) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c., poiché l'accertamento per il 2006 sarebbe stato fondato su un diverso presupposto rispetto a quello per il 2007-2008, con conseguente diverso riparto dell'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi perché, da un lato, non autosufficienti e generici nella parte in cui non riportavano il contenuto delle fatture contestate, e dall'altro perché miravano in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, operazione non consentita in sede di legittimità. La Corte ha inoltre affermato che la CTR aveva correttamente applicato i principi in tema di operazioni oggettivamente inesistenti: l'Amministrazione può provare l'inesistenza anche per presunzioni; una volta allegati elementi indiziari idonei, grava sul contribuente la prova contraria dell'effettività, dell'inerenza e dell'ammontare dei costi, prova che non può essere fornita con la sola fattura o con la mera regolarità formale della contabilità e dei pagamenti. Anche il quarto motivo è stato giudicato inammissibile, perché non denunciava un vero fatto storico omesso ma contestava la ricostruzione argomentativa della sentenza d'appello, la quale aveva comunque distinto il materiale probatorio relativo al 2006 da quello relativo al 2007-2008. La Corte ha condannato i ricorrenti alle spese e ha dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21, comma 2, d.P.R. n. 633/1972
La fattura deve contenere elementi idonei a consentire il controllo sulla effettività e determinabilità dell'operazione; la mera indicazione generica della prestazione può non essere sufficiente.
La detrazione IVA presuppone operazioni effettive e costi inerenti; in caso di operazioni oggettivamente inesistenti il diritto non spetta.
I costi sono deducibili solo se certi, inerenti e di competenza; tali requisiti non risultano soddisfatti in presenza di operazioni fittizie.
L'accertamento IVA può fondarsi su presunzioni e elementi indiziari idonei a dimostrare l'inesistenza delle operazioni.
L'accertamento reddituale può essere sorretto da presunzioni; il contribuente deve fornire prova contraria.
La prova presuntiva è ammessa; la valutazione degli indizi appartiene al giudice di merito quando gli elementi siano gravi, precisi e concordanti.
Grava sull'Amministrazione l'onere di allegare e provare gli elementi dell'inesistenza, ma, una volta forniti indizi idonei, incombe al contribuente la prova contraria dell'effettività e dell'inerenza dei costi.
In cassazione non è consentito censurare la sola rivalutazione del fatto o delle prove sotto la veste della violazione di legge o dell'omesso esame, se manca un vero errore di diritto o un fatto storico decisivo trascurato.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In tema di costi derivanti da operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni e indizi convergenti, desumibili dalla posizione dei fornitori, dalla loro struttura organizzativa e dalle modalità di pagamento.
- Quando l'Ufficio allega elementi idonei a far dubitare dell'effettività delle operazioni, il contribuente deve fornire prova contraria concreta dell'avvenuta prestazione, della sua inerenza e del suo preciso ammontare; la sola fattura o la regolarità formale della contabilità non bastano.
- La genericità della documentazione fiscale può impedire il controllo sulla reale esecuzione dell'operazione e sulla corrispondenza tra fattura e prestazione resa, con conseguente disconoscimento della deduzione e della detrazione.
- In sede di legittimità non è deducibile, sotto forma di violazione di legge, una censura che in realtà miri a rimettere in discussione la valutazione delle prove e la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo; non è sufficiente contestare la motivazione o l'impostazione argomentativa della sentenza impugnata.
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