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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36443/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (professionista)

La controversia

Un avvocato, iscritto all’albo ma non alla Cassa nazionale di previdenza forense, aveva ottenuto in primo e in secondo grado il riconoscimento dell’insussistenza dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS per l’attività libero-professionale svolta nell’anno 2010, perché il reddito percepito era inferiore a 5.000 euro e, secondo i giudici di merito, ciò deponeva per la non abitualità dell’attività. L’INPS ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione delle norme che disciplinano l’iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che per gli avvocati non iscritti alla Cassa l’obbligo sorge quando l’attività professionale è abituale, e che nel caso concreto tale requisito doveva ritenersi pacifico o comunque desumibile dall’esercizio della professione; ha inoltre contestato che il limite reddituale dei 5.000 euro fosse decisivo, trattandosi di soglia rilevante solo per il lavoro autonomo occasionale. Il controricorrente ha resistito eccependo, in sostanza, la correttezza dell’accertamento di merito sulla non abitualità dell’attività e quindi sull’assenza dell’obbligo contributivo.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto che, ai fini dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria, il dato decisivo sia l’abitualità o meno dell’attività svolta: il superamento della soglia di 5.000 euro rileva soltanto per il lavoro autonomo occasionale, mentre è irrilevante se l’attività è abituale. La decisione impugnata aveva valutato, come indice negativo di abitualità, la percezione di redditi inferiori a tale soglia e la mancanza di ulteriori elementi probatori offerti dall’INPS. Il motivo è stato dichiarato anche inammissibile perché difettoso di autosufficienza, per improprio richiamo al principio di non contestazione e perché tendeva a rimettere in discussione un accertamento di fatto sull’abitualità, non censurabile nei termini dedotti. L’INPS è stato condannato alle spese ed è stato dato atto dell’obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995

    l’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per il professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria dipende dall’esercizio abituale dell’attività professionale che produca reddito non assoggettato a contribuzione presso la cassa di riferimento.

  • art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    richiamato dall’INPS a sostegno della tesi dell’obbligo contributivo; la Corte lo considera nel quadro dell’interpretazione autentica che conferma il rilievo decisivo dell’abitualità dell’attività.

  • art. 21, comma 8, L. n. 247/2012

    richiamato nel ricorso come norma connessa al regime previdenziale degli avvocati.

  • art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003

    la Corte precisa che riguarda la diversa ipotesi del lavoro autonomo occasionale e non quella dell’attività abituale del professionista.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il motivo è stato formulato come violazione di legge, ma la Corte rileva che la censura, investendo l’accertamento dell’abitualità, in realtà attinge una questione di fatto.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la comunicazione della proposta del relatore e la trattazione in adunanza camerale.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in via argomentativa nel ragionamento sulla distribuzione dell’onere probatorio circa l’abitualità dell’attività e i fatti costitutivi della pretesa contributiva.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

Massime di principio

  • Per l’iscrizione alla Gestione separata del professionista iscritto ad albo ma non alla cassa di categoria è decisivo l’accertamento dell’abitualità dell’attività libero-professionale, non la sola percezione di un reddito inferiore o superiore a una certa soglia.
  • La soglia reddituale di 5.000 euro è rilevante per il lavoro autonomo occasionale, ma non costituisce di per sé parametro decisivo quando l’attività presenti caratteri di abitualità.
  • Il principio di non contestazione opera sulle allegazioni di fatto, non su valutazioni o qualificazioni giuridiche o fattuali complesse come il requisito dell’abitualità.
  • Chi agisce per la contribuzione deve provare i fatti costitutivi della pretesa; tuttavia, in sede di legittimità, la contestazione dell’accertamento di abitualità non può essere veicolata come mera violazione di legge se in realtà mira a sovvertire una valutazione di fatto.
  • In cassazione è inammissibile la censura che presupponga fatti processuali o atti non specificamente trascritti o localizzati, per difetto di autosufficienza.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenzialiRicorso per cassazione
RamiPrevidenzaProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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