Cassazione Civile, Ordinanza n. 36373/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionisti)
La controversia
Alcuni professionisti, tutti anche dipendenti pubblici con qualifica di docenti di scuola secondaria superiore, hanno introdotto davanti al Tribunale di Messina un procedimento sommario di cognizione contro la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle entrate. Sostenevano che l'art. 1, comma 692, della L. n. 160/2019, modificativo del regime fiscale forfetario, avesse precluso loro l'accesso al regime agevolato per il solo fatto di essere titolari, in quell'annualità, di redditi da lavoro dipendente superiori a 30.000 euro. Deducevano che tale disciplina fosse discriminatoria e contraria a principi e fonti eurounitarie, costituzionali e internazionali, e chiedevano la condanna delle amministrazioni al risarcimento del danno ex art. 2043 c.c., prospettando come illecita la predisposizione e la mancata rimozione della disposizione normativa. Il Tribunale aveva ritenuto la controversia devoluta alla giurisdizione tributaria. Il ricorrente principale ha chiesto invece il regolamento sostenendo la giurisdizione ordinaria, perché nessun atto impositivo era stato notificato né impugnato. Le amministrazioni hanno resistito e proposto a loro volta ricorso incidentale per il difetto assoluto di giurisdizione.
La decisione
La Corte di cassazione, a Sezioni unite, ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione nonostante l'ordinanza cautelare resa dal tribunale; ha inoltre dichiarato ammissibile, per conversione, l'atto dell'Avvocatura dello Stato formalmente proposto come ricorso incidentale. Nel merito della questione di giurisdizione ha affermato che la domanda aveva ad oggetto esclusivamente una pretesa risarcitoria per asserito illecito civile connesso alla predisposizione e mancata rimozione di una disciplina fiscale ritenuta discriminatoria, e non l'impugnazione o l'accertamento di un tributo. Ha quindi escluso sia il difetto assoluto di giurisdizione sia la devoluzione al giudice tributario, riconoscendo la giurisdizione del giudice ordinario quale giudice dei diritti soggettivi e dei diritti fondamentali. Le spese del regolamento sono state rimesse al merito.
Norme richiamate
art. 2043 c.c.
richiamato come base dell'azione risarcitoria per illecito civile prospettata dagli attori; la Corte lo considera una domanda di diritti soggettivi che richiede una valutazione in concreto da parte del giudice ordinario
art. 1, comma 57, lett. d-ter, L. n. 190/2014
indicato come disciplina del regime fiscale forfetario rilevante nella controversia
art. 1, comma 692, lett. d), L. n. 160/2019
indicato come disposizione che avrebbe modificato il regime fiscale forfetario in senso asseritamente discriminatorio
art. 369 c.p.c.
richiamato nel passaggio sui termini e sulla forma del regolamento di giurisdizione
art. 53 Cost.
citato dai ricorrenti come parametro di illegittimità della disciplina fiscale contestata
art. 3 Cost.
citato dai ricorrenti come parametro di uguaglianza e non discriminazione
art. 2 Cost.
citato dai ricorrenti come parametro costituzionale fondamentale
Trattato UE
richiamato dai ricorrenti quale fonte sovranazionale asseritamente violata
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea
richiamata dai ricorrenti quale fonte di tutela dei diritti fondamentali asseritamente lesi
Protocollo n. 12 CEDU
richiamato dai ricorrenti come parametro antidiscriminatorio
Patto internazionale sui diritti civili e politici di New York
richiamato dai ricorrenti come fonte internazionale invocata a sostegno della pretesa
Massime di principio
- Il regolamento preventivo di giurisdizione non è precluso dalla mera emissione di un provvedimento cautelare in corso di causa, poiché tale atto non ha natura di sentenza neppure quando decide incidentalmente la questione di giurisdizione.
- Nel procedimento per regolamento di giurisdizione, l'atto formalmente proposto come ricorso incidentale può essere esaminato solo se convertibile in ricorso autonomo e se contiene i requisiti sostanziali del regolamento; la forma del ricorso incidentale, in sé, non è il veicolo processuale tipico.
- Quando la domanda ha ad oggetto una pretesa risarcitoria fondata sull'art. 2043 c.c. per asserita lesione di diritti fondamentali causata da una disciplina legislativa, la controversia appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, se non è richiesto l'accertamento del tributo in sé.
- Il difetto assoluto di giurisdizione ricorre solo quando la domanda investe una materia sottratta in radice alla cognizione di qualsiasi giudice; non ricorre, invece, se il giudice è chiamato a verificare se la fattispecie allegata integri un illecito civile.
- La domanda risarcitoria non diventa improponibile solo perché la lesione sia riferita a una legge o ad atti di esercizio della potestà pubblica, ove la parte non chieda al giudice di invadere la funzione politica o sovrana ma di accertare la sussistenza di responsabilità civile.
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