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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36375/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La controversia nasce da un complesso intreccio penale-contabile relativo all'erogazione di finanziamenti pubblici per l'agricoltura. Secondo l'impostazione accolta dal giudice contabile, una cooperativa capogruppo e altre società/cooperative, insieme ad amministratori, soci e un commercialista, avrebbero presentato progetti e richieste di intervento finanziario finalizzati solo formalmente allo sviluppo occupazionale, ma in concreto utilizzati per finalità private, attraverso operazioni fittizie di acquisto/vendita di macchinari e gestione delle risorse. In primo grado la Corte dei conti aveva condannato le società e le persone fisiche al risarcimento del danno erariale; in appello la condanna era stata confermata e, per alcuni ricorrenti, era stata dichiarata inammissibile la riproposizione del difetto di giurisdizione per formazione del giudicato interno. I ricorsi per cassazione deducevano, in sintesi: 1) difetto di giurisdizione della Corte dei conti per mancanza di un rapporto di servizio tra amministrazione e persone fisiche ricorrenti, sostenendo che il rapporto sarebbe al più sorto con la sola cooperativa beneficiaria del contributo e che, inoltre, la disciplina applicabile sarebbe quella dell'intervento pubblico in capitale di rischio, di natura privatistica; 2) nullità della sentenza e eccesso di potere giurisdizionale per avere il giudice contabile utilizzato intercettazioni dichiarate inutilizzabili nel processo penale; 3) per alcuni ricorrenti, erronea dichiarazione di inammissibilità dell'appello sul difetto di giurisdizione, per asserita formazione di un giudicato interno nonostante la mancata riserva di appello avverso la sentenza non definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione, riuniti i ricorsi, ha ritenuto ammissibile la censura sulla giurisdizione proposta dai ricorrenti che contestavano la declaratoria di giudicato interno, ma l'ha respinta nel merito: ha affermato che, non avendo essi impugnato immediatamente la sentenza non definitiva che rigettava l'eccezione di difetto di giurisdizione né formulato riserva di appello, si era formato il giudicato implicito sulla giurisdizione contabile. Ha poi rigettato il motivo di difetto di giurisdizione, rilevando che la Corte dei conti aveva correttamente ravvisato un rapporto di servizio funzionale "a cascata" tra Stato, società finanziaria intermediaria e soggetti che avevano disposto delle risorse pubbliche in modo difforme dalla loro destinazione, nonché la responsabilità di chi aveva istruito le pratiche e favorito l'erogazione dei fondi. Ha infine dichiarato inammissibile la censura relativa all'utilizzo, nel giudizio contabile, di intercettazioni inutilizzabili nel processo penale, perché attinente al modo di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni. Il ricorso complessivamente è stato rigettato; nessuna condanna alle spese è stata pronunciata per la posizione solo formale del Procuratore generale, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 416 c.p.

    richiamato solo come titolo del procedimento penale originario per associazione per delinquere finalizzata a corruzione e truffa aggravata.

  • art. 640-bis c.p.

    richiamato solo come imputazione penale originaria per truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

  • art. 335 c.p.c.

    richiamato per la riunione dei ricorsi contro la stessa sentenza.

  • art. 340 c.p.c.

    richiamato in relazione alla riserva facoltativa di appello avverso la sentenza non definitiva.

  • art. 362, primo comma, c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 111, ultimo comma, Cost.

    richiamato quale fondamento del sindacato della Corte di cassazione sulle decisioni del giudice speciale per motivi inerenti alla giurisdizione.

  • art. 651 c.p.p.

    richiamato nel dibattito sulla utilizzabilità, nel processo contabile, delle prove raccolte in sede penale.

  • art. 271 c.p.p.

    richiamato dai ricorrenti per sostenere l'irrilevanza radicale delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili e la loro distruzione.

  • art. 13 d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    richiamato come norma che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

  • art. 17 L. n. 49 del 1985

    richiamato come disciplina originaria dei contributi pubblici per le cooperative agricole, poi modificata.

  • art. 12 L. n. 57 del 2001

    richiamato quale modifica della disciplina degli interventi pubblici a sostegno della cooperazione agricola, con passaggio dal contributo a fondo perduto all'intervento nel capitale di rischio.

Massime di principio

  • In tema di giurisdizione contabile, il ricorso per cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione è ammissibile anche quando si censura l'erronea declaratoria di giudicato interno sulla giurisdizione, poiché la Corte di cassazione può verificare non solo l'interpretazione della norma attributiva della giurisdizione ma anche l'applicazione delle regole che disciplinano la deducibilità del difetto di giurisdizione.
  • Se una sentenza non definitiva ha respinto l'eccezione di difetto di giurisdizione, la parte che intenda mantenerla deducibile deve proporre immediatamente appello o riserva di appello; in difetto, si forma il giudicato implicito sulla giurisdizione e la questione non è più contestabile con l'appello contro la sentenza definitiva.
  • La giurisdizione della Corte dei conti può estendersi anche a soggetti privati che, pur non essendo formali destinatari del contributo pubblico, abbiano svolto attività preparatorie, istruttorie o di supporto indispensabili all'ottenimento e all'impiego delle risorse pubbliche, instaurando così un rapporto di servizio funzionale con l'amministrazione.
  • In materia di danno erariale da indebita gestione di finanziamenti pubblici, la responsabilità può riguardare non solo il beneficiario formale ma anche amministratori, gestori di fatto e professionisti che abbiano concorso a conseguire o a deviare le risorse dalla loro finalità istituzionale.
  • La deduzione circa l'utilizzabilità nel giudizio contabile di prove dichiarate inutilizzabili nel processo penale attiene al modo di esercizio della giurisdizione e non ai suoi limiti esterni; pertanto non integra, di regola, un vizio denunciabile come difetto di giurisdizione davanti alle Sezioni Unite.
  • Quando un intervento pubblico è finalizzato al sostegno di determinate attività economiche, il mutamento del meccanismo tecnico di finanziamento non esclude la finalizzazione pubblica del flusso di risorse: ciò che rileva, ai fini del danno erariale, è l'eventuale sviamento delle somme o del capitale pubblico rispetto allo scopo previsto.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneImpugnazioniProve
RamiProcesso civilePrevidenzaFallimentare / Crisi d'impresaResponsabilità civileObbligazioniBancario e finanziario
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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