Cassazione Civile, Ordinanza n. 36374/2021 del 24/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (società estera)
La controversia
Due società italiane avevano convenuto davanti al Tribunale di Napoli una società estera, deducendo un rapporto di distribuzione esclusiva di lunga durata e di fornitura di ricambi, l’abusivo recesso dal rapporto con preavviso di sei mesi, la violazione dell’esclusiva, lo storno della clientela e un danno patrimoniale complessivo di notevole entità. La convenuta aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che i contratti contenevano una clausola compromissoria in favore di un arbitrato estero con sede a Praga. Proposto regolamento preventivo di giurisdizione, la società ricorrente ha chiesto dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice italiano in ragione della clausola arbitrale; le resistenti hanno replicato che il regolamento fosse inammissibile o infondato, perché la clausola sarebbe questione di merito, perché il giudice di merito non aveva sospeso il processo, e soprattutto perché la clausola sarebbe nulla per mancata doppia sottoscrizione ex artt. 1341 e 1342 c.c., oltre che non validamente opponibile alla seconda società.
La decisione
La Corte ha dichiarato che il regolamento preventivo era proponibile solo con riferimento alla causa tra la società estera e la prima società italiana, non anche nei confronti della seconda società, rispetto alla quale il processo di merito doveva proseguire. Nel merito del regolamento, ha ritenuto ammissibile lo strumento processuale per far valere la clausola compromissoria di arbitrato estero, ha escluso che la mancata sospensione del giudizio di merito precludesse la decisione sulla giurisdizione, e ha affermato che la clausola era valida e applicabile perché il contratto era regolato dalla legge della Repubblica Ceca, sicché non poteva essere scrutinata alla luce dell’art. 1341 c.c. italiano. Ha quindi dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell’arbitrato estero limitatamente alla causa promossa dalla prima società italiana; ha compensato integralmente le spese per la complessità e parziale novità delle questioni.
Norme richiamate
il regolamento preventivo di giurisdizione è lo strumento idoneo a far valere il difetto di giurisdizione derivante da clausola compromissoria di arbitrato estero, quando l’eccezione sia stata tempestivamente sollevata nel primo atto difensivo.
la mancata sospensione del giudizio di merito non equivale a una decisione sulla giurisdizione e non preclude il regolamento preventivo.
art. 11, comma 1, L. 31 maggio 1995, n. 218
il difetto di giurisdizione fondato sulla clausola compromissoria deve essere eccepito tempestivamente; in tal caso può essere rilevato e fatto valere in sede di regolamento.
Convenzione di New York del 10 giugno 1958, art. II
il giudice deve devolvere la lite all’arbitrato salvo che la clausola sia nulla, inefficace o insuscettibile di applicazione.
Convenzione di New York del 10 giugno 1958, art. II, comma 1
il requisito della forma scritta dell’accordo arbitrale è soddisfatto dall’inserimento della clausola in un contratto sottoscritto, senza che la Corte risolva definitivamente la necessità della doppia firma nel caso di contratto per adesione.
L. 19 gennaio 1968, n. 62
legge di recepimento della Convenzione di New York.
non può essere applicato per invalidare la clausola arbitrale quando il contratto è assoggettato, per scelta delle parti, alla legge straniera regolatrice del contratto.
richiamato solo in relazione alla tesi della necessità di specifica approvazione delle clausole vessatorie nei contratti per adesione.
la sua abrogazione non conduce, di per sé, alla nullità della clausola compromissoria e non impone automaticamente la doppia sottoscrizione.
richiamato per l’abrogazione dell’art. 833 c.p.c. e per il quadro normativo sull’arbitrato.
richiamata nel fondamento della natura giurisdizionale e sostitutiva dell’arbitrato rituale.
Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
la validità della clausola arbitrale va scrutinata secondo la legge applicabile al contratto scelta dalle parti.
art. 57 L. 31 maggio 1995, n. 218
le obbligazioni contrattuali sono regolate dalla Convenzione di Roma.
art. 3, comma 1, Convenzione di Roma del 19 giugno 1980
le parti possono designare la legge applicabile a tutto il contratto o a parte di esso; qui la scelta della legge ceca investe anche la clausola compromissoria.
Massime di principio
- La clausola compromissoria che devolve le controversie ad arbitrato estero integra una questione di giurisdizione e può essere fatta valere con regolamento preventivo, purché la parte l’abbia tempestivamente eccepita nel primo atto difensivo.
- La scelta delle parti di assoggettare il contratto a una legge straniera comporta che la validità della clausola arbitrale contenuta nel contratto vada verificata secondo quella legge, non secondo la disciplina italiana delle clausole vessatorie.
- La mancata sospensione del processo di merito, o il compimento di mere attività istruttorie o ordinatorie, non equivale a una decisione implicita sulla giurisdizione e non preclude il regolamento preventivo.
- Per escludere la giurisdizione del giudice ordinario in presenza di clausola arbitrale estera è necessario che la clausola sia valida, efficace e applicabile; se tali requisiti sussistono, il giudice italiano deve declinare la giurisdizione in favore dell’arbitrato.
- Il regolamento preventivo va valutato in relazione alle concrete richieste formulate nell’atto: se la domanda riguarda solo una delle cause o delle parti, la decisione sulla giurisdizione resta circoscritta a quel segmento del giudizio.
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