Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 36371/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (cessionaria del credito)

La controversia

Una società cessionaria del credito di un passeggero ha agito davanti al Giudice di pace di Roma chiedendo alla compagnia aerea il pagamento di una compensazione pecuniaria di euro 624,46 ai sensi degli artt. 5 e 7 del Reg. CE n. 261/2004, deducendo il ritardo di oltre un giorno nell'arrivo a destinazione di un volo internazionale acquistato dal cedente. La compagnia aerea, convenuta in quel giudizio, ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo il difetto di giurisdizione del giudice italiano: ha invocato anzitutto l'art. 3 della l. n. 218/1995, rilevando di essere soggetto extraeuropeo, e ha poi negato che potessero radicare la giurisdizione italiana né i criteri del Reg. UE n. 1215/2012 né quelli della Convenzione di Montreal, anche perché il volo non aveva alcun collegamento territoriale con l'Italia. Il Procuratore generale ha concluso nello stesso senso. La Corte ha quindi dovuto stabilire se, per una domanda di compensazione ex Reg. 261/2004 proposta dal cessionario del credito, il criterio di giurisdizione andasse ricostruito sul contratto di cessione oppure sul sottostante contratto di trasporto aereo, e se esistesse un collegamento con l'Italia.

La decisione

La Corte ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice italiano. Ha affermato che, ai fini della determinazione della giurisdizione, rileva il contratto di trasporto aereo da cui origina il credito ceduto, non la cessione del credito, poiché la cessione non può alterare i criteri di giurisdizione applicabili al rapporto fonte. Ha inoltre precisato che la Convenzione di Montreal non si applica alle azioni dirette alla sola compensazione forfettaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004, trattandosi di domanda non risarcitoria. Applicando l'art. 7, punto 1, lett. a), del Reg. UE n. 1215/2012, ha ritenuto che nessun criterio di collegamento conducesse alla giurisdizione italiana, perché il volo era partito da Barcellona, aveva fatto scalo a Madrid e arrivato all'Avana, senza alcun collegamento con l'Italia; neppure la presenza di un ufficio di rappresentanza in Roma era sufficiente, mancando un nesso con l'acquisto telematico del biglietto. Le spese sono state compensate per la novità e complessità delle questioni.

Norme richiamate

  • art. 3 l. n. 218/1995

    in mancanza di un collegamento con il domicilio del convenuto in Italia, la giurisdizione va verificata secondo i criteri di diritto internazionale privato richiamati dalla norma, che nel sistema intercomunitario si coordinano con il regolamento europeo.

  • art. 5, Reg. CE n. 261/2004

    richiamato quale base sostanziale del diritto alla compensazione in caso di cancellazione o ritardo del volo.

  • art. 7, Reg. CE n. 261/2004

    richiamato quale norma che quantifica la compensazione pecuniaria forfettaria dovuta al passeggero.

  • art. 33 Convenzione di Montreal del 28 maggio 1999

    non applicabile alle domande aventi ad oggetto la sola compensazione forfettaria prevista dal Reg. 261/2004, poiché la sua disciplina della competenza riguarda azioni di carattere risarcitorio.

  • art. 7, punto 1, lett. a), Reg. UE n. 1215/2012

    nei contratti di prestazione di servizi, la giurisdizione può radicarsi nel luogo in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati; nel caso concreto tale luogo non era in Italia.

  • art. 6, Reg. UE n. 1215/2012

    quando il convenuto non è domiciliato in uno Stato membro, la competenza è disciplinata dalla legge dello Stato del foro, con rinvio ai criteri nazionalizzati di diritto internazionale privato.

  • art. 68 Reg. UE n. 1215/2012

    i riferimenti alla Convenzione di Bruxelles devono intendersi trasfusi nel Regolamento Bruxelles I bis nei rapporti tra Stati membri.

  • art. 5, c. 1, n. 1, Convenzione di Bruxelles

    richiamato come disposizione equivalente al foro del luogo di esecuzione dell'obbligazione contrattuale.

  • art. 3, secondo comma, l. n. 218/1995

    il rinvio ai criteri della Convenzione di Bruxelles deve essere letto, nel sistema attuale, come rinvio ai corrispondenti criteri del Reg. UE n. 1215/2012.

Massime di principio

  • Nei giudizi promossi dal cessionario di un credito sorto da un contratto, la determinazione della giurisdizione va compiuta con riferimento al rapporto contrattuale fonte del credito ceduto, non al solo contratto di cessione.
  • La cessione del credito non incide di per sé sui criteri di giurisdizione applicabili al rapporto originario: il cessionario subentra nella posizione del cedente senza poter alterare il foro determinato dal contratto base.
  • Le azioni volte ad ottenere la compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 non ricadono nell'ambito applicativo dell'art. 33 della Convenzione di Montreal, riservato alle azioni risarcitorie.
  • Per le pretese fondate sul Reg. CE n. 261/2004, il criterio di giurisdizione va desunto dal Reg. UE n. 1215/2012, in particolare dal foro del luogo di esecuzione del servizio di trasporto.
  • Nel contratto di trasporto aereo, il luogo di esecuzione rilevante ai fini della giurisdizione è quello in cui il servizio è stato o avrebbe dovuto essere prestato; se tale luogo non è in Italia, manca la giurisdizione italiana.
  • La presenza di una rappresentanza o ufficio sul territorio italiano non basta, da sola, a radicare la giurisdizione se manca un concreto collegamento tra tale sede e il rapporto dedotto in giudizio.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione
RamiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.