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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36376/2021 del 24/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Una società convenzionata con il servizio sanitario regionale ha chiesto, davanti al giudice amministrativo, il pagamento integrale delle prestazioni sanitarie rese in un lungo arco temporale, senza le decurtazioni derivanti dal sistema di budget e di tetti di spesa fissato dalla Regione. Ha inoltre chiesto la declaratoria di nullità dei contratti/provvedimenti succedutisi nel tempo, sostenendo l'illegittimità del criterio regionale di riparto delle risorse, ancorato a dati cristallizzati nel 1998 e asseritamente distorsivo della concorrenza, nonché il risarcimento dei danni. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, ha proposto ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, eccesso di potere giurisdizionale: con il primo motivo ha lamentato che il Consiglio di Stato avrebbe oltrepassato i limiti esterni della giurisdizione entrando nel merito dell'opportunità politica e della convenienza commerciale delle scelte amministrative, nonostante i rilievi dell'AGCM e della Corte dei conti; con il secondo motivo ha sostenuto che il giudice amministrativo avrebbe invece omesso di svolgere il proprio sindacato, limitandosi a recepire la decisione di primo grado con motivazione apparente e non critica.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto entrambi i motivi inammissibili perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata. Il Consiglio di Stato aveva fondato il rigetto sul rilievo decisivo che il pregiudizio lamentato derivava dagli effetti di un provvedimento di fissazione del tetto di spesa annuale che non risultava impugnato, sicché l'attività amministrativa contestata era assistita da un titolo giuridico valido ed efficace e non poteva qualificarsi come non iure. Le censure sulla discrezionalità amministrativa e sulla motivazione non scalfivano questo passaggio decisivo. Ne è seguita la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna della società ricorrente alle spese e applicazione dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 1, c.p.c.

    invocato come parametro del ricorso per cassazione per dedurre il superamento dei limiti esterni della giurisdizione.

  • artt. 103 e 111 Cost.

    richiamati dalla ricorrente come norme sul riparto di giurisdizione e sui limiti del sindacato giurisdizionale.

  • art. 362 c.p.c.

    richiamato quale base del ricorso per cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione.

  • art. 3, l. 10 ottobre 1990, n. 287

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della dedotta illegittimità anticoncorrenziale dei criteri regionali di riparto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • L'eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito ricorre solo quando il giudice amministrativo compie una diretta valutazione di opportunità o convenienza dell'atto, oppure manifesta la volontà di sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione.
  • Quando la sentenza del giudice amministrativo è di rigetto e si limita a confermare il provvedimento impugnato, non è configurabile uno sconfinamento nella sfera del merito, perché il giudice non sostituisce il proprio atto a quello dell'Amministrazione.
  • Il ricorso per cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato è inammissibile se le censure non investono la reale ratio decidendi della decisione impugnata.
  • Se il pregiudizio dedotto deriva da un provvedimento amministrativo non impugnato, il successivo richiamo a pareri o rilievi di altre autorità non è sufficiente a superare la validità del titolo giuridico che sorregge l'azione amministrativa contestata.
  • La doglianza sulla motivazione è irrilevante quando non incide sul fondamento decisivo della decisione, cioè sulla mancata impugnazione dell'atto da cui discendono gli effetti lesivi.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civileCommerciale
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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