Cassazione Civile, Ordinanza n. 36372/2021 del 24/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (locatore)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di locazione stipulato per un'area sulla quale era stato realizzato un aerogeneratore eolico. Dopo che il tribunale aveva dichiarato risolto il contratto per inadempimento della conduttrice, con ordinanza confermata in appello, gli eredi del locatore hanno promosso un nuovo giudizio per ottenere la restituzione dell'area con la sovrastante torre eolica e il pagamento dell'equivalente della fruttificazione della produzione energetica incentivata. La società subentrata nella posizione della conduttrice ha chiesto il regolamento preventivo di giurisdizione sostenendo che sulla domanda di rilascio si fosse formato un giudicato sulla giurisdizione amministrativa, poiché la precedente decisione avrebbe dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario quanto alla restituzione dell'area occupata dall'opera dichiarata di pubblica utilità. Il resistente ha contestato tale ricostruzione, affermando che il giudicato riguardava solo una diversa procedura di occupazione temporanea di altra area catastalmente distinta e che, per la domanda restitutoria relativa al rapporto locatizio, la giurisdizione del giudice ordinario era già stata implicitamente affermata con la sentenza passata in giudicato sulla risoluzione.
La decisione
La Corte ha esaminato direttamente gli atti e ha rilevato che la precedente ordinanza del tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione solo sulle contestazioni relative alla procedura di occupazione temporanea di aree ex d.P.R. n. 327/2001, mentre per il resto aveva soltanto ritenuto non accoglibile la domanda di rilascio per possibili interferenze con l'opera pubblica realizzata. Da ciò ha tratto la conclusione che non esisteva alcun giudicato sulla giurisdizione amministrativa in ordine alla domanda di restituzione dell'area locata. Al contrario, il giudicato formatosi sulla precedente decisione di merito relativa alla risoluzione del contratto ha implicato l'affermazione della giurisdizione del giudice ordinario sul rapporto. La Corte ha quindi dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario e ha rimesso al medesimo la liquidazione delle spese del regolamento.
Norme richiamate
art. 41 c.p.c.
il regolamento preventivo di giurisdizione non è precluso quando il nuovo giudizio successivamente instaurato pone una questione di giurisdizione diversa da quella già implicita nel precedente giudizio definito con giudicato.
art. 702-bis c.p.c.
richiamato quale rito sommario con cui era stato introdotto il precedente giudizio dinanzi al tribunale.
d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327
richiamato con riferimento alla procedura di occupazione temporanea di aree rispetto alla quale il tribunale aveva dichiarato il difetto di giurisdizione.
Massime di principio
- Il giudicato formatosi su una pronuncia di merito relativa a un determinato rapporto estende i suoi effetti al presupposto della giurisdizione del giudice che ha emesso quella decisione, anche se la giurisdizione non è stata espressamente dichiarata.
- Quando una precedente decisione passata in giudicato ha definito il rapporto sostanziale su cui si fonda la pretesa successiva, la questione di giurisdizione non può essere nuovamente rimessa in discussione tra le stesse parti per lo stesso rapporto.
- La preclusione al regolamento preventivo di giurisdizione non opera automaticamente se il nuovo giudizio è diverso da quello in cui si sarebbe formata la precedente statuizione sulla giurisdizione; occorre verificare l'effettivo contenuto della decisione anteriore.
- Nel valutare l'esistenza del giudicato sulla giurisdizione, la Corte può esaminare direttamente gli atti di causa per ricostruire il contenuto reale della pronuncia precedente e distinguere tra statuizioni di giurisdizione e statuizioni di merito o di improponibilità della domanda.
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