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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26259/2025 del 26/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società, di un atto di pignoramento e di dieci cartelle di pagamento ad esso richiamate, relative a tributi, imposte, contributi e contravvenzioni per più annualità. In sede di merito era stata respinta la tesi della contribuente secondo cui alcune notifiche a mezzo PEC sarebbero state invalide perché gli atti allegati erano in formato pdf e non p7m, perché non sottoscritti digitalmente e perché la prova della notificazione sarebbe stata insufficiente, soprattutto quanto alla produzione della sola ricevuta di consegna. Con il ricorso per cassazione la società ha articolato cinque motivi: omessa pronuncia sull'eccezione di mancata sottoscrizione digitale degli atti; motivazione apparente sulla tipologia di documento informatico notificato via PEC; violazione delle norme del CAD sulla validità probatoria del documento informatico non sottoscritto digitalmente; violazione delle regole sulla produzione della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna della PEC; motivazione apparente o omessa sulle questioni relative ai motivi terzo e quarto.

La decisione

La Corte ha preliminarmente dichiarato cessata la materia del contendere limitatamente a una cartella di pagamento, perché il relativo debito era stato annullato dalla disciplina di stralcio prevista dalla l. n. 197/2022 per i carichi residui entro 1.000 euro affidati all'agente della riscossione nel periodo considerato. Nel resto, ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, per le cartelle di pagamento e per le intimazioni di pagamento, non esiste un obbligo di sottoscrizione; di conseguenza è irrilevante stabilire se il documento notificato via PEC fosse originariamente digitale o mera scansione dell'atto cartaceo, essendo sufficiente la riferibilità dell'atto all'agente della riscossione. Ha inoltre reputato inammissibili le censure che pretendevano di rimettere in discussione la tipologia del file e la firma digitale, e ha giudicato difettose di specificità le doglianze sulla prova della consegna PEC, non avendo la ricorrente riprodotto adeguatamente i documenti contestati e la loro collocazione nel fascicolo. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il motivo di ricorso lamentava l'omessa pronuncia, ma la Corte ha escluso che vi fosse una questione decisiva da esaminare, perché la sottoscrizione digitale non era necessaria per la validità degli atti contestati.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La censura di motivazione apparente è stata respinta perché le questioni sollevate erano comunque superate dal principio della non necessità della firma digitale sugli atti di riscossione notificati via PEC.

  • art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.

    Le doglianze di violazione di legge e nullità della sentenza sono state ritenute in parte inammissibili e in parte infondate alla luce dei principi sulla notificazione PEC e sulla prova della consegna.

  • art. 20, comma 1-bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    Invocato dalla ricorrente per sostenere la necessità di un documento informatico firmato digitalmente; la Corte ha escluso che la norma imponesse la firma digitale delle cartelle o intimazioni di pagamento notificate via PEC.

  • artt. 4, comma 6, e 6, commi 1, 2, 3 e 4, d.P.R. 28 aprile 2005, n. 68

    Richiamati dalla ricorrente per contestare la prova della notificazione via PEC; la Corte ha ritenuto la censura non specifica quanto alla documentazione prodotta.

  • art. 22, commi 2 e 3, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82

    La Corte ha ricordato che la questione dell'attestazione di conformità della copia va valutata dal giudice di merito con apprezzamento delle circostanze del caso, non essendo decisiva ai fini della validità dell'atto nel caso concreto.

  • art. 2697 c.c.

    La ricorrente pretendeva di far ricadere sull'agente della riscossione l'onere di prova della notificazione; la Corte ha rilevato che, una volta affermata la consegna, il ricorrente doveva specificare e localizzare i documenti contestati nel fascicolo di merito.

  • art. 26, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Richiamato per la notificazione delle cartelle a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ritenuta regolare per alcune cartelle.

  • art. 25, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La Corte ha ribadito che la cartella è predisposta secondo un modello approvato che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma l'intestazione e l'indicazione della causale.

  • art. 12, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    La mancanza di sottoscrizione del ruolo non comporta invalidità dell'atto, operando la presunzione di riferibilità all'organo amministrativo salvo specifiche contestazioni.

  • art. 2719 c.c.

    In presenza di contestazioni sulla conformità della copia all'originale, spetta al giudice di merito apprezzarne la valenza probatoria con ogni mezzo di prova, anche presuntivo.

  • art. 1, commi 222-230, l. 29 dicembre 2022, n. 197

    Ha determinato la cessazione della materia del contendere per uno dei carichi, essendo stato annullato il debito nei limiti e alle condizioni previste dalla norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Poiché il ricorso è stato rigettato e proposto dopo il 30 gennaio 2013, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Per le cartelle di pagamento e per le intimazioni di pagamento non è richiesta una sottoscrizione digitale ai fini della validità dell'atto; ciò che rileva è la sua inequivocabile riferibilità all'agente della riscossione.
  • Quando l'atto di riscossione è notificato via PEC, non è decisivo stabilire se il file sia un originale nativo digitale o la scansione di un atto cartaceo, se manca una specifica prescrizione normativa sulla firma digitale e la provenienza dell'atto non sia contestata in modo concreto.
  • La contestazione della notifica o della conformità della copia deve essere specifica e autosufficiente: chi la propone deve indicare e riprodurre compiutamente i documenti rilevanti e la loro collocazione nel fascicolo di merito.
  • La mancanza di firma del ruolo o della cartella non ne determina di per sé l'invalidità, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'ufficio competente salvo prova contraria puntuale e concreta.
  • In caso di contestazione della conformità di una copia all'originale, il giudice di merito conserva un ampio potere di apprezzamento probatorio, anche sulla base di presunzioni e delle circostanze del caso concreto.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioNotificazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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