Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 25474/2021 del 21/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria recuperava a tassazione, per l'anno 2006, maggiori redditi ai fini delle imposte dirette, dell'IRAP e dell'IVA, ritenendo che alcuni versamenti effettuati da un socio in favore della società non fossero veri finanziamenti, ma fossero in realtà ricavi dell'attività sociale non dichiarati e poi riversati nelle casse sociali dal socio stesso. Il ricorso per cassazione era affidato a un unico motivo, con il quale si denunciava la violazione degli artt. 39 e 41-bis del d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 54 del d.P.R. n. 633 del 1972, dell'art. 85 del d.P.R. n. 917 del 1986 e degli artt. 2697 e 2729 c.c., sostenendo che la sentenza regionale avesse erroneamente posto a carico dell'amministrazione la prova dell'effettiva provenienza delle somme versate dal socio finanziatore. La società controricorrente depositava anche memoria, ma tardiva e inidonea a fondare una rimessione in termini per mancanza di attestazione di conformità delle ricevute PEC prodotte.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il motivo perché, sotto la veste di violazione di legge, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice tributario regionale. La valutazione circa l'insufficienza del quadro indiziario addotto dall'ufficio - fondato essenzialmente sulla mancanza di redditi dichiarati in capo al socio finanziatore - è stata qualificata come accertamento di fatto non sindacabile in cassazione. La Corte ha inoltre escluso che l'art. 85 del d.P.R. n. 917 del 1986 introduca una presunzione o un'inversione dell'onere della prova a carico del socio che effettui un versamento alla società, sia esso qualificato come mutuo o come apporto in conto futuro aumento di capitale. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata alle spese, con esclusione dell'ulteriore contributo unificato in quanto amministrazione dello Stato esonerata dal relativo versamento.

Norme richiamate

  • artt. 39 e 41-bis del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    Richiamati dall'Agenzia come norme poste a fondamento della ripresa a tassazione; la Corte non ravvisa però una violazione decisiva, perché la censura mira a rimettere in discussione l'apprezzamento di fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 54 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633

    Invocato quale base normativa dell'accertamento IVA; la Corte non ne trae una regola che sposti l'onere probatorio sul contribuente nel caso concreto.

  • art. 85 del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    La Corte afferma che la norma non pone alcuna presunzione né inversione dell'onere della prova a carico del socio che versi somme alla società, anche se qualificate come mutuo o come apporto in conto futuro aumento di capitale.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per contestare la distribuzione dell'onere della prova; la Corte esclude che, nel caso esaminato, vi sia stata un'erronea inversione dell'onere probatorio.

  • art. 2729 c.c.

    Invocato in tema di presunzioni semplici; la Corte richiama il principio per cui la valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi è rimessa al giudice di merito e non è rivalutabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato con riguardo alla memoria della controricorrente; la Corte la dichiara tardiva.

  • art. 16-decies del d.l. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221

    La Corte richiede l'attestazione di conformità all'originale per la copia per immagine delle ricevute PEC estratte dai registri informatici, escludendo la rimessione in termini in mancanza di tale requisito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Indicato come limite del sindacato di legittimità sulla motivazione in tema di prova presuntiva: la valutazione del giudice di merito resta insindacabile salvo vizio motivazionale nei ristretti limiti della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte esclude l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo per l'amministrazione dello Stato ricorrente, poiché esonerata dal contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012

    Richiamato quale norma che ha introdotto l'ulteriore importo previsto dall'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura formalmente proposta come violazione di legge in una richiesta di nuovo esame del merito dell'apprezzamento probatorio compiuto dal giudice territoriale.
  • La valutazione della gravità, precisione e concordanza degli indizi ai fini della prova presuntiva è apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale previsto dall'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
  • La mera esistenza di un versamento di somme da parte del socio in favore della società non comporta, di per sé, una presunzione legale di maggiori ricavi occultati né un'inversione dell'onere della prova in capo al socio stesso.
  • La ripresa fiscale fondata sulla qualificazione di un finanziamento soci come ricavi non dichiarati richiede un quadro indiziario idoneo a dimostrare la provenienza societaria delle somme; la mera assenza di redditi dichiarati del socio finanziatore, da sola, può essere ritenuta insufficiente dal giudice di merito.
  • Per le copie per immagine di documenti informatici prodotte in cassazione è necessaria l'attestazione di conformità all'originale, quando richiesta dalla disciplina applicabile, pena l'inidoneità dell'atto a fondare rimessioni in termini o altre istanze processuali.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.