Cassazione Civile, Sentenza n. 9661/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della C.T.R. Veneto che aveva annullato gli avvisi di accertamento e la cartella esattoriale relativi al 2005: l'Agenzia contestava a PAM e alla consolidante GECOS la partecipazione consapevole a una frode carosello (conseguente detrazione indebità di IVA e recupero di IRES/IRAP), deducendo un compendio indiziario (anomalie contrattuali, concentrazione di clienti comunitari, modalità di pagamento, rapporti con società 'cartiere' ecc.). L'Agenzia invocava violazioni delle regole probatorie da parte della C.T.R. e l'applicazione dell'art. 14, comma 4-bis (indeducibilità dei costi legati a reato).
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i primi tre motivi del ricorso (sostanzialmente richieste di riconsiderazione del convincimento di merito) e ha dichiarato assorbito il quarto motivo. In pratica il ricorso dell'Agenzia è stato rigettato: la Corte ha confermato che la C.T.R. ha valutato il compendio probatorio e legittimamente ha ritenuto non provata la conoscenza/consapevolezza di PAM nella frode. La norma sull'indeducibilità (art. 14, comma 4-bis) è risultata non applicabile in assenza della prova della frode; conseguentemente il ricorso è stato respinto e le spese poste a carico della ricorrente.
Norme richiamate
La Corte precisa che l'art. 115 non può essere invocato per ottenere in cassazione una rivalutazione delle prove effettuata dal giudice di merito; il vizio sussiste solo se il giudice ha posto a fondamento della decisione prove non dedotte o ha recepito senza critica elementi che avrebbero dovuto essere valutati.
Richiama la regola dell'onere della prova: la Corte chiarisce che la violazione di tale norma è deducibile in cassazione solo se il giudice ha attribuito l'onere della prova a parte diversa da quella cui spettava; non è sindacabile in cassazione una diversa valutazione dell'adempimento dell'onere probatorio operata dal giudice di merito.
Sull'uso delle presunzioni la Corte richiama i requisiti di gravità, precisione e concordanza e la necessità della valutazione complessiva degli indizi; la critica dell'Amministrazione che si limita a chiedere diversa valutazione degli indizi è inammissibile in cassazione.
Direttiva 2006/112, art. 168, lett. a
La Corte richiama il principio europeo secondo cui la detrazione IVA è condizionata al fatto che il soggetto sia un soggetto passivo e che le fatture soddisfino i requisiti formali; la detraibilità è esclusa quando la fattura rappresenta un'operazione soggettivamente inesistente o è emessa da chi non è legittimato.
d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (normativa IVA, richiamato art. 19 e altri)
Riferimento alle norme interne sull'IVA: la Corte integra il principio comunitario ricordando che, in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l'Amministrazione deve provare anche la conoscenza o conoscibilità dell'evasione da parte del contribuente attraverso elementi oggettivi e specifici.
d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (art. 39, primo comma, lett. d)
Norme richiamate in relazione agli obblighi dichiarativi e di controllo fiscale; usate come riferimento nell'analisi della posizione probatoria dell'Ufficio e delle risultanze istruttorie.
legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 14, comma 4-bis
"qualora intervenga una sentenza definitiva di assoluzione ai sensi dell'art. 530 cod. proc. pen, ovvero una sentenza definitiva di non luogo a procedere ai sensi dell'art. 425 dello stesso codice fondata sulla sussistenza di motivi diversi dalla causa di estinzione indicata nel periodo precedente, ovvero una sentenza definitiva di non doversi procedere ai sensi dell'art. 529 del codice di procedura penale, compete il rimborso delle maggiori imposte versate in relazione alla non ammissibilità in deduzione prevista dal periodo precedente e dei relativi interessi."
La disposizione disciplina l'indeducibilità dei costi derivanti da proventi di reato e prevede rimedi in caso di sentenza penale favorevole; la Corte ha ritenuto la norma inapplicabile perché non è stata provata la sussistenza della frode come fatto di reato.
art. 360 cod. proc. civ. (primo comma, nn. 3 e 5)
Richiamata per delimitare i motivi di cassazione: la Corte afferma che i motivi n. 3-5 (omesso esame di fatto decisivo e violazione di norme) non sono stati provati e che non è ammessa in cassazione la mera richiesta di riconsiderazione del convincimento del giudice di merito.
d.P.R. 1973, n. 602, art. 15 (iscrizione a ruolo)
Norma procedurale citata in relazione alla notifica della cartella di pagamento successiva all'iscrizione a ruolo degli importi derivanti dall'accertamento impugnato.
Massime di principio
- In materia di frodi carosello l'Amministrazione deve provare non solo la fittizietà del fornitore ma anche che il contribuente "sapesse o avrebbe dovuto sapere" (secondo l'ordinaria diligenza) della partecipazione all'evasione; questa prova può fondarsi anche su elementi presuntivi, purché gravi, precisi e concordanti.
- La valutazione e la selezione degli indizi e delle prove spettano al giudice di merito: la Corte di cassazione non è luogo per una nuova valutazione di fatti e prove, salvo che non sia prospettato un omesso esame di fatto decisivo con indicazione puntuale.
- I presupposti per la detrazione IVA richiedono fatture regolari e che il soggetto che le emette sia soggetto passivo reale; l'effettiva entrata in disponibilità della merce non è di per sé sufficiente a garantire la detrazione quando sussistono elementi che qualificano l'operazione come partecipazione a frode.
- La presenza di contabilità e pagamenti regolari non esclude automaticamente la responsabilità fiscale se emergono indici forti e convergenti di partecipazione alla frode; viceversa, tali elementi possono essere rilevanti per escludere la conoscenza quando il giudice di merito li ritenga attendibili.
- L'art. 14, comma 4-bis (indeducibilità) richiede il collegamento concreto e provato tra i costi e lo svolgimento di attività costituenti reato: in assenza della prova del fatto di reato la norma non opera.
- Per chi subisce un accertamento basato su presunzioni, la strategia difensiva utile è documentare l'adozione della diligenza normale/rafforzata (controlli, verifiche sui partner, procedure interne, documentazione di trasporto), contestando la gravità, precisione e concordanza degli indizi offerti dall'Amministrazione.
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