Cassazione Civile, Sentenza n. 9731/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
disputa tributaria su riprese per costi contabilizzati (competenze e inerenti) per un importo complessivo di Euro 1.276.387,84; censura della pronuncia di merito per presunta insufficiente motivazione e per l'adesione della CTR alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU); questioni accessorie su applicabilità del reverse charge per fatture di subappalto, deduzione di costi e loro corretta imputazione temporale, mancato contraddittorio preventivo, non corretta applicazione di norme sanzionatorie e possibile cumulo di sanzioni
La decisione
la Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati molti dei mezzi dei ricorrenti incidentali per difetto di individuazione del paradigma di cui all'art.360 c.p.c. ovvero per eccesso di sindacato di merito. Ha confermato la legittimità dell'adozione e dell'adesione alla CTU da parte della CTR, ritenendo che l'accettazione motivata del parere del consulente tecnico costituisca adeguata motivazione. Quanto al reverse charge e alla detrazione IVA, la Corte ha richiamato la necessità del requisito di inerente attinenza all'attività d'impresa (mancanza della quale giustifica la ripresa). Pertanto la sentenza d'appello (che aveva aderito alla CTU e operato le riprese fiscali per costi non di competenza o non inerenti) è confermata
Norme richiamate
d.lgs. n.546/1992
richiamato in relazione alla cessazione della materia del contendere e alle questioni processuali; la Corte conferma i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni di merito
l. n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente)
artt. 10, 12; art.7 citato per contraddittorio
i profili di violazione dello Statuto sono stati ritenuti non adeguatamente comprovati o non rilevati in modo da impugnare la ricostruzione fattuale della CTR
d.P.R. n.600/1973
richiamati in tema di contraddittorio e di elementi da considerare per la determinazione del reddito; la Corte non ha ravvisato vizio nell'iter di accertamento come deciso dalla CTR
d.P.R. n.633/1972 (IVA)
artt. 3, 6, 13, 17 comma 6 lett. a), 56
sull'applicabilità del reverse charge la Corte ricorda che la detrazione presuppone l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; la valutazione sulla presenza del requisito è di merito e ancorata alla CTU
d.lgs. n.472/1997
artt. 5, 6 (commi e 5-bis), 8, 12, 15, 16 comma 2, 17
questioni sanzionatorie e di cumulo delle sanzioni esaminate: la Corte ha ritenuto non dimostrata la violazione inducente annullamento e ha richiamato i limiti di ammissibilità delle doglianze
d.P.R. n.917/1986 (Tuir)
richiamati in relazione alla determinazione del reddito e alla deducibilità/inerenza dei costi; la Corte non ha consentito revisione del giudizio di merito in assenza di vizio di diritto dimostrato
codice di procedura civile
art. 360 primo comma, n. 3 e n. 5
la mancata indicazione del paradigma di cassazione (art.360) ha reso inammissibili molte censure; il vizio motivazionale ai sensi del n.5 richiede censure specifiche contro la motivazione della CTU se contestata
giurisprudenza di legittimità
Cass. n.8053/2014; n.15147/2018; n.140/2022; altre citate
richiamate per l'indirizzo secondo cui l'adesione motivata alla CTU può costituire adeguata motivazione, e per i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito
Massime di principio
- La Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito: le contestazioni devono mirare a vizi giuridici ben individuati (art.360 c.p.c.) per essere ammesse
- L'adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU), se accompagnata da una ragionata adesione 'per relationem' e non contrastata da critiche circostanziate, costituisce motivazione adeguata e non è di per sé censurabile in sede di legittimità
- Le doglianze che mescolano molte norme o trattano plurime questioni senza chiarezza sono normalmente inammissibili: ciascun motivo deve essere autonomamente e chiaramente articolato
- Per questioni IVA come il reverse charge la possibilità di detrazione dipende dall'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; la verifica è principalmente di fatto e quindi di competenza del giudice di merito
- Presupposto di ammissibilità delle censure riguardanti la CTU: se la CTU è stata espressamente e criticamente contestata in parte, il giudice di merito deve motivare puntualmente la ragione della propria adesione; altrimenti è sufficiente la motivata adesione
- Questioni processuali (mancato contraddittorio, mancata produzione di contratti) devono essere tempestivamente dedotte e ricostruite con chiarezza sin dal primo grado per poter essere efficacemente riaffrontate in Cassazione
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