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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9731/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

disputa tributaria su riprese per costi contabilizzati (competenze e inerenti) per un importo complessivo di Euro 1.276.387,84; censura della pronuncia di merito per presunta insufficiente motivazione e per l'adesione della CTR alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU); questioni accessorie su applicabilità del reverse charge per fatture di subappalto, deduzione di costi e loro corretta imputazione temporale, mancato contraddittorio preventivo, non corretta applicazione di norme sanzionatorie e possibile cumulo di sanzioni

La decisione

la Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia il ricorso incidentale. Ha ritenuto inammissibili o infondati molti dei mezzi dei ricorrenti incidentali per difetto di individuazione del paradigma di cui all'art.360 c.p.c. ovvero per eccesso di sindacato di merito. Ha confermato la legittimità dell'adozione e dell'adesione alla CTU da parte della CTR, ritenendo che l'accettazione motivata del parere del consulente tecnico costituisca adeguata motivazione. Quanto al reverse charge e alla detrazione IVA, la Corte ha richiamato la necessità del requisito di inerente attinenza all'attività d'impresa (mancanza della quale giustifica la ripresa). Pertanto la sentenza d'appello (che aveva aderito alla CTU e operato le riprese fiscali per costi non di competenza o non inerenti) è confermata

Norme richiamate

  • d.lgs. n.546/1992

    richiamato in relazione alla cessazione della materia del contendere e alle questioni processuali; la Corte conferma i limiti del sindacato di legittimità sulle decisioni di merito

  • l. n.212/2000 (c.d. Statuto del Contribuente)

    artt. 10, 12; art.7 citato per contraddittorio

    i profili di violazione dello Statuto sono stati ritenuti non adeguatamente comprovati o non rilevati in modo da impugnare la ricostruzione fattuale della CTR

  • d.P.R. n.600/1973

    richiamati in tema di contraddittorio e di elementi da considerare per la determinazione del reddito; la Corte non ha ravvisato vizio nell'iter di accertamento come deciso dalla CTR

  • d.P.R. n.633/1972 (IVA)

    artt. 3, 6, 13, 17 comma 6 lett. a), 56

    sull'applicabilità del reverse charge la Corte ricorda che la detrazione presuppone l'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; la valutazione sulla presenza del requisito è di merito e ancorata alla CTU

  • d.lgs. n.472/1997

    artt. 5, 6 (commi e 5-bis), 8, 12, 15, 16 comma 2, 17

    questioni sanzionatorie e di cumulo delle sanzioni esaminate: la Corte ha ritenuto non dimostrata la violazione inducente annullamento e ha richiamato i limiti di ammissibilità delle doglianze

  • d.P.R. n.917/1986 (Tuir)

    richiamati in relazione alla determinazione del reddito e alla deducibilità/inerenza dei costi; la Corte non ha consentito revisione del giudizio di merito in assenza di vizio di diritto dimostrato

  • codice di procedura civile

    art. 360 primo comma, n. 3 e n. 5

    la mancata indicazione del paradigma di cassazione (art.360) ha reso inammissibili molte censure; il vizio motivazionale ai sensi del n.5 richiede censure specifiche contro la motivazione della CTU se contestata

  • giurisprudenza di legittimità

    Cass. n.8053/2014; n.15147/2018; n.140/2022; altre citate

    richiamate per l'indirizzo secondo cui l'adesione motivata alla CTU può costituire adeguata motivazione, e per i limiti del sindacato di legittimità sulle valutazioni di merito

Massime di principio

  • La Corte di cassazione non riesamina i fatti o la valutazione probatoria fatta dal giudice di merito: le contestazioni devono mirare a vizi giuridici ben individuati (art.360 c.p.c.) per essere ammesse
  • L'adesione del giudice alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU), se accompagnata da una ragionata adesione 'per relationem' e non contrastata da critiche circostanziate, costituisce motivazione adeguata e non è di per sé censurabile in sede di legittimità
  • Le doglianze che mescolano molte norme o trattano plurime questioni senza chiarezza sono normalmente inammissibili: ciascun motivo deve essere autonomamente e chiaramente articolato
  • Per questioni IVA come il reverse charge la possibilità di detrazione dipende dall'inerenza dell'operazione all'attività d'impresa; la verifica è principalmente di fatto e quindi di competenza del giudice di merito
  • Presupposto di ammissibilità delle censure riguardanti la CTU: se la CTU è stata espressamente e criticamente contestata in parte, il giudice di merito deve motivare puntualmente la ragione della propria adesione; altrimenti è sufficiente la motivata adesione
  • Questioni processuali (mancato contraddittorio, mancata produzione di contratti) devono essere tempestivamente dedotte e ricostruite con chiarezza sin dal primo grado per poter essere efficacemente riaffrontate in Cassazione

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