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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 9690/2023 del 12/04/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Opposizione a decreto ingiuntivo per Euro 6.322,84 relativo a merci della promozione "Club delle Meraviglie". Questione centrale: validità probatoria delle copie dei documenti di trasporto e tempestività del disconoscimento della conformità delle copie all'originale (se effettuato con memorie istruttorie ex art.183 c.p.c. o se tardivo), nonché se la tardività del disconoscimento possa essere rilevata d'ufficio o debba essere eccepita dalla parte che ha prodotto il documento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di Cascone, cassando la sentenza della Corte d'Appello e rinviando la causa ad altra sezione della Corte d'Appello di Roma. La Cassazione ha enunciato principi di diritto: il disconoscimento della scrittura privata va effettuato nella prima occasione utile di difesa (prima udienza o prima difesa scritta) e tale nozione comprende sia l'udienza che gli atti scritti dell'attività difensiva; l'eccezione di tardività del disconoscimento è di natura sostanziale, non rilevabile d'ufficio, e deve essere sollevata dalla parte che ha prodotto il documento nel momento processuale appropriato (se il disconoscimento è avvenuto in sede di precisazione delle conclusioni, l'eccezione deve essere proposta nella medesima sede). La sentenza impugnata è stata cassata e rinviata per riesame in conformità ai principi dettati.

Norme richiamate

  • art. 215 c.p.c.

    La scrittura privata prodotta in giudizio si ha per riconosciuta 1) se la parte, alla quale la scrittura è attribuita o contro la quale è prodotta, è contumace, salva la disposizione dell'articolo 293 terzo comma; 2) se la parte comparsa non la disconosce o non dichiara di non conoscerla nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.

    La norma stabilisce una barriera preclusiva: la scrittura si considera riconosciuta se non è disconosciuta nella prima occasione utile di difesa. "Prima udienza" e "prima risposta" sono alternative che devono intendersi come la prima occasione processuale in cui la parte esercita la propria difesa, sia essa orale o scritta.

  • art. 214 c.p.c.

    Disciplina il disconoscimento delle scritture private e la possibilità di produzione e disconoscimento documentale; richiamato per il quadro generale delle regole sulla prova documentale e sui termini del disconoscimento.

  • art. 2697 c.c.

    Norma sulla prova: chi vuol far valere un fatto deve provarlo. Richiamata in relazione all'onere della parte che produce la scrittura e alla valutazione probatoria dei documenti.

  • art. 183, comma VI, n.1-3 c.p.c.

    Regola i termini e le memorie istruttorie: la prima memoria utile e la memoria prevista dal n.3 sono momenti processuali che possono costituire l'"occasione utile" per esercitare il disconoscimento. La Cassazione riconosce che le difese scritte previste dall'art.183 possono integrare la prima occasione utile, ma occorre rispettare la sequenza prevista per non incorrere in tardività.

  • art. 190 c.p.c.

    Disciplina la comparsa conclusionale: ha funzione esclusiva di illustrare domande ed eccezioni già ritualmente proposte; non è luogo idoneo per sollevare eccezioni nuove quali, di regola, l'eccezione di tardività del disconoscimento.

  • art. 166 c.p.c.

    Richiamato per il riferimento ai termini di costituzione in cancelleria e al momento in cui scatta l'onere di difesa scritto (comparsa di risposta), utile a determinare la prima difesa utile per il disconoscimento.

Massime di principio

  • Il disconoscimento della conformità di una copia all'originale deve essere effettuato nella prima occasione processuale utile in cui la parte esercita la propria difesa: tale occasione può essere un'udienza o un atto scritto (memoria) previsto dal rito; non è necessario che avvenga obbligatoriamente in udienza se la prima difesa utile è scritta.
  • Se la parte che produce il documento omette di eccepire tempestivamente (quando ne abbia interesse) la tardività del disconoscimento, tale eccezione non può essere rilevata d'ufficio dal giudice; spetta alla parte produttrice valutare e sollevare l'eccezione nei termini appropriati.
  • La comparsa conclusionale (art.190 c.p.c.) non è in linea di principio il momento idoneo per introdurre eccezioni nuove riguardanti la tempestività del disconoscimento, perché ha funzione di illustrare questioni già ritualmente proposte.
  • Quando il disconoscimento avviene solo in sede di precisazione delle conclusioni, la parte che ha prodotto il documento deve sollevare l'eccezione di tardività nella stessa sede; in mancanza l'eccezione è preclusa.
  • Nella pratica difensiva è consigliabile: (a) individuare chiaramente quale sia la prima difesa utile nel calendario processuale (memorie previste ex art.183 o prima udienza) e disconoscere lì le scritture, (b) se si è produttori di documenti, monitorare i depositi avversari e sollevare immediatamente l'eccezione di tardività quando il disconoscimento non è tempestivo.

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