Cassazione Civile, Sentenza n. 9723/2023 del 12/04/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso deduceva la violazione del principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost.; la Corte ha ritenuto applicabile tale principio e che la decisione impugnata fosse contraria a esso. Si è inoltre valutata l'opportunità di decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto ai sensi dell'art. 348 c.p.c.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso introduttivo della società contribuente. Le spese dei due gradi di merito sono compensate per il consolidamento della giurisprudenza intervenuto dopo la proposizione del ricorso, mentre le spese di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come indicato nel dispositivo. Inoltre, in base al d.P.R. n.115/2002, art.13, comma 1-quater (e richiamo al comma 1-bis), non sussiste l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato pari a quello per il ricorso in presenza della particolare ipotesi indicata.
Norme richiamate
art. 53 Cost.
Il principio di capacità contributiva è stato ritenuto decisivo per annullare la decisione impugnata e accogliere il ricorso del contribuente
art. 348 cod. proc. civ.
Si è ritenuto che non fossero necessari ulteriori accertamenti in fatto: la controversia poteva essere decisa nel merito in sede di cassazione ai sensi di tale norma
d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater (richiamo al comma 1-bis)
In presenza di soccombenza della parte ammessa alla prenotazione a debito non sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso
Massime di principio
- Quando la questione attiene al principio di capacità contributiva ex art. 53 Cost., la Corte può cassare la decisione impugnata e decidere nel merito se il vizio è di diritto e non richiede ulteriori accertamenti di fatto
- Se, in sede di cassazione, non sono necessari accertamenti integrativi di fatto ai sensi dell'art. 348 c.p.c., il giudice può decidere direttamente nel merito senza rinvio
- Il consolidamento della giurisprudenza intervenuto dopo la proposizione del ricorso può giustificare la compensazione delle spese dei gradi di merito
- In base al d.P.R. n.115/2002 art.13, in specifiche ipotesi di soccombenza della parte beneficiaria della prenotazione a debito, non si applica l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato; occorre verificare i requisiti formali previsti dalla norma
Testo integrale
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