Cassazione Civile, Sentenza n. 9663/2023 del 12/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla classificazione doganale di merce importata per l'anno 2014 consistente in tubi metallici a sezione circolare e tubi metallici a sezione ellitica. L'Ufficio doganale aveva riclassificato i tubi a sezione circolare nella sottovoce con dazio al 90% (codice a otto/dieci cifre proposto dall'Ufficio), mentre la contribuente li aveva indicati alternativamente come 'altri' tubi a dazio 0% e, in sede di contraddittorio, come parti di mobili in metallo (sottovoce 94039010, dazio 2,7%). La questione centrale è se i tubi a sezione circolare siano da considerare prodotti finiti e specificamente destinati a costituire parti di mobili (quindi classificabili al capitolo 94) ovvero materiali/lavori di metallo rientranti al capitolo 73 (tubi), in base alle regole di interpretazione della Nomenclatura Combinata.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia delle Dogane, ha cassato la sentenza della C.T.R. Liguria e, decidendo nel merito, ha rigettato l'originario ricorso della contribuente relativo ai tubi metallici a sezione circolare. La Corte ha ritenuto che i tubi non fossero classificabili nella sottovoce 94039010 (parti metalliche di mobili) perché mancavano caratteristiche oggettive che ne attestassero una specifica destinazione a un prodotto finale determinato; pertanto sono ricondotti alla sottovoce 73063080 (tubi di ferro o acciaio, sezione circolare, voce più specifica) e soggetti al dazio del 90%. La Corte ha formulato il principio di diritto motivante la decisione e ha posto le spese del giudizio a carico della contribuente, compensando le spese dei due gradi di merito.
Norme richiamate
Regolamento (CEE) n. 2658/1987
allegato I (Nomenclatura Combinata), articolo 3, paragrafo 1; regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata
La classificazione si determina dal testo delle voci e dalle note premesse alle sezioni o ai capitoli; i titoli sono indicativi; le regole generali (regola 1-3) vanno applicate in ordine gerarchico per identificare la voce corretta.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1001/2013
modificativo dell'allegato I del regolamento 2658/1987
Aggiorna la Nomenclatura Combinata e conferma le articolazioni delle sezioni e dei capitoli richiamate nella decisione, incluse le suddivisioni rilevanti per i capitoli 73 e 94.
Regolamento di esecuzione (UE) n. 707/2013
decisione di classificazione citata nella sentenza
Esempio interpretativo utilizzato dalla Corte: tubi saldati di acciaio privi di caratteristiche oggettive di specifica destinazione non rientrano in voci di parti di apparecchi specifici ma nella voce 7306.
Regole generali per l'interpretazione della Nomenclatura Combinata (regole 1, 2 e 3)
regola 1 titoli indicativi; regola 2a/2b merce incompleta, mescolata o composta; regola 3a/3b/3c criteri in caso di classificazione alternativa
Applicazione gerarchica: se sono possibili più voci si deve scegliere la voce più specifica (3a); se inapplicabile, la voce della materia o dell'oggetto che conferisce il carattere essenziale secondo un criterio di essenzialita funzionale (3b); la destinazione rileva solo se inerente e valutabile in base a caratteristiche oggettive.
Nota 2 della Sezione XV e note esplicative della NC
definizione di 'parti e forniture di impiego generale' e esclusioni del capitolo 94
Le parti di impiego generale di metallo rientrano nella Sezione XV (capitolo 73 ecc.) e non sono automaticamente classificabili nel capitolo 94 come parti di mobili; occorre verificare se la componente abbia specifica destinazione.
Massime di principio
- La classificazione doganale va decisa primariamente sul testo delle voci e sulle note della Nomenclatura Combinata applicando le regole 1-3 in ordine gerarchico.
- Le caratteristiche e le proprietà oggettive del bene alla data dell'importazione sono il criterio principale; la destinazione d'uso rileva solo se specifica e inerente al prodotto in funzione delle sue caratteristiche oggettive, non quando si tratti di mere potenzialita d'uso.
- In presenza di due voci entrambe specifiche, prevale la regola che identifica la materia o l'oggetto che conferisce il carattere essenziale in senso funzionale (regola 3b); l'essenzialità va intesa in rapporto al risultato finale cui il prodotto è destinato.
- La preesistente finitura (es. cromatura) o il semplice taglio alla lunghezza desiderata non determinano automaticamente la qualifica di parte specifica di un mobile o di altro prodotto finale se mancano caratteristiche oggettive che attestino tale destinazione.
- Le parti di impiego generale in metallo rientrano normalmente nei capitoli della Sezione XV (lavori di metallo) e non nel capitolo 94 sui mobili, salvo prova di una destinazione specifica e obiettivamente verificabile.
- Per casi analoghi, documentazione tecnica e descrizioni oggettive (analisi merceologiche, fogli di analisi, prove che la finitura sia avvenuta prima dell'importazione, istruzioni d'uso o dichiarazioni del produttore) sono decisive per dimostrare una destinazione specifica.
- Se la merce ha caratteristiche idonee a molteplici usi e manca prova di una destinazione specifica a un prodotto finale, è più coerente classificarla nella voce relativa alla materia o al lavoro di materia (es. capitolo 73 per tubi metallici).
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