Cassazione Civile, Ordinanza n. 24623/2026 del 13/08/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una struttura sanitaria privata, che aveva erogato prestazioni riabilitative in regime di accreditamento provvisorio per conto del SSN nel territorio di una ASL, aveva chiesto ingiunzione per il pagamento di interessi moratori asseritamente maturati per ritardato pagamento delle fatture relative alle prestazioni rese tra il 2003 e il 2007. Il Tribunale aveva accolto solo in parte l’opposizione della ASL, riconoscendo gli interessi solo per le prestazioni del 2006-2007, ritenendo applicabile il d.lgs. n. 231/2002 in ragione di accordi successivi. La Corte d’appello, invece, ha ritenuto che i documenti relativi al 2006 e al 2007 fossero meri accordi esecutivi della precedente convenzione del 1997, con conseguente inapplicabilità della disciplina sugli interessi moratori. Con il ricorso per cassazione la struttura sanitaria ha dedotto violazione di varie disposizioni in tema di accreditamento e remunerazione delle prestazioni sanitarie, oltre alle norme sugli interessi moratori, sostenendo che il titolo delle prestazioni 2006-2007 fosse costituito dai contratti annuali stipulati con la ASL e non dalla convenzione del 1997. Con il secondo motivo ha inoltre denunciato violazione dei criteri legali di interpretazione contrattuale, lamentando che la Corte territoriale avesse erroneamente qualificato i documenti come semplici accordi esecutivi e non come contratti idonei a fondare la pretesa monitoria.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che entrambe le censure, pur formalmente prospettate come violazioni di legge, mirassero in realtà a ottenere una nuova valutazione di fatto e una diversa interpretazione dei documenti contrattuali già scrutinati dal giudice di merito. Ha affermato che l’interpretazione del contratto e la ricostruzione della fattispecie concreta sono attività riservate al giudice di merito e non possono essere rivalutate in sede di legittimità se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto decisivo o della violazione delle regole ermeneutiche, qui non riscontrati. Ha inoltre rilevato che il controricorso della ASL era tardivo e quindi inammissibile. In conseguenza dell’inammissibilità del ricorso, è stato disposto l’ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.
Norme richiamate
richiamati come base del procedimento monitorio introdotto dalla struttura sanitaria.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
la deduzione di violazione di legge non può mascherare una richiesta di rivalutazione del fatto o del risultato interpretativo.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il semplice dissenso sulla motivazione o sulla valutazione del merito non integra il vizio rilevante in cassazione.
richiamati dal ricorrente per contestare l’interpretazione dei contratti; la Corte ribadisce che l’interpretazione contrattuale è giudizio di fatto censurabile solo entro limiti ristretti.
la sua applicabilità dipende dal titolo contrattuale e dalla ricostruzione fattuale della fonte del credito, non potendo in cassazione essere rimodulata la qualificazione compiuta dal giudice di merito.
menzionato dal Tribunale per gli interessi riconosciuti sulla somma residua.
artt. 8-bis, 8-quater e 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992
richiamati dal ricorrente come norme regolatrici dell’accreditamento e degli accordi con le strutture sanitarie.
art. 6, comma 6, l. n. 724/1994
norma richiamata dal ricorrente nel quadro della disciplina dei rapporti con le strutture sanitarie accreditate.
richiamata dal ricorrente nel medesimo contesto normativo.
artt. 16 e 17 r.d. n. 2440/1923
richiamati dal ricorrente a sostegno della disciplina contrattuale applicabile ai rapporti con la PA.
art. 2, comma 7, d.P.R. 14 gennaio 1997
richiamato dal ricorrente nel perimetro dell’accreditamento e degli accordi con il SSN.
art. 32, comma 8, l. n. 449/1997
richiamato dal ricorrente nel quadro normativo sulla remunerazione delle prestazioni sanitarie.
il controricorso depositato oltre il termine è inammissibile; nel rito camerale non è ammessa la costituzione tardiva per partecipare alla discussione orale inesistente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che, sotto la veste formale di violazione di legge o di omesso esame, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle risultanze documentali compiuta dal giudice di merito.
- L’interpretazione del contratto costituisce giudizio di fatto riservato al giudice di merito; in cassazione è censurabile solo per violazione dei criteri legali di ermeneutica o per omesso esame di un fatto decisivo, non mediante la mera contrapposizione di una lettura alternativa più favorevole alla parte.
- La qualificazione del titolo costitutivo del credito e l’individuazione del regime temporale applicabile a interessi moratori o altre conseguenze del ritardo dipendono dall’accertamento del contenuto degli accordi e della loro collocazione fattuale, accertamento che non può essere sovvertito in cassazione se congruamente motivato.
- Nel giudizio camerale di cassazione, il controricorso depositato oltre il termine di legge è inammissibile e non può essere preso in considerazione ai fini della decisione.
- Il rigetto o l’inammissibilità del ricorso comportano l’obbligo, ove dovuto, di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115/2002.
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