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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24612/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (curatela)

La controversia

La controversia nasce dall'azione proposta dal fallimento di una società a responsabilità limitata contro due ex amministratori per ottenere il risarcimento dei danni derivanti da plurime condotte di mala gestio emerse anche nel corso di un procedimento penale, tra cui mancato pagamento di imposte e contributi, asserite distrazioni di beni, cessioni simulate e prelevamenti/impieghi di somme non giustificati. La curatela aveva inoltre sostenuto che i convenuti dovessero rispondere dei danni anche con il patrimonio ereditario della madre, in quanto uno dei due avrebbe accettato tacitamente l'eredità e, in subordine, aveva chiesto l'accettazione dell'eredità ex art. 524 c.c. La Corte d'appello aveva ridotto l'importo del risarcimento, ritenuto interrotto il termine di prescrizione dalla lettera del curatore del 3 ottobre 2016 e confermato, quanto a uno dei convenuti, l'accettazione tacita dell'eredità materna, nonché la domanda ex art. 524 c.c. nei confronti dell'altra ricorrente. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto sei motivi: prescrizione dell'azione di responsabilità; omesso esame di fatti decisivi; violazione delle regole sulla prova e sull'onere probatorio in relazione a versamenti, prelievi e utilizzo di somme; violazione delle norme sull'accettazione tacita di eredità; nullità della sentenza per asserita contraddittorietà; e, in generale, contestazione della ricostruzione fattuale operata dai giudici di merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi perché in parte fondati su presupposti fattuali smentiti dalla sentenza impugnata, in parte preclusi dalla doppia conforme, e in parte diretti a ottenere una nuova valutazione del merito, non consentita in sede di legittimità. Ha quindi confermato la decisione di appello, con condanna dei ricorrenti alle spese, oltre alle conseguenze sanzionatorie ex art. 96 c.p.c. e all'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2949 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità; il motivo è stato dichiarato inammissibile perché basato su un presupposto fattuale non conforme alla sentenza impugnata.

  • art. 2941 c.c.

    invocato dai ricorrenti in tema di sospensione della prescrizione; la censura è stata reputata inammissibile.

  • art. 2393 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sulla prescrizione dell'azione di responsabilità contro gli amministratori.

  • art. 2476 c.c.

    richiamato dai ricorrenti per contestare la ricostruzione della responsabilità e del danno; la Corte ha ritenuto la doglianza meramente rivolta al riesame del merito.

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato dai ricorrenti insieme agli artt. 115 e 116 c.p.c.; la censura è stata dichiarata inammissibile perché sostanzialmente diretta a contestare la valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione ricorre solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti; non basta lamentare una diversa valutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la Corte ribadisce che la violazione ricorre solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando invece era soggetta a regola diversa; non è censurabile il mero cattivo esercizio del prudente apprezzamento.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di onere della prova; la Corte ha osservato che la censura era in realtà diretta a contestare la valutazione del merito.

  • art. 2702 c.c.

    richiamato dai ricorrenti in tema di efficacia probatoria di documenti, ma la doglianza è stata ritenuta meramente valutativa.

  • art. 2721 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ricondotto la censura a un tentativo di rivalutazione delle prove.

  • art. 2722 c.c.

    richiamato dai ricorrenti; la Corte ha ritenuto la doglianza inammissibile perché attinente al merito.

  • art. 476 c.c.

    richiamato dai ricorrenti sull'accettazione tacita dell'eredità; la Corte ha ribadito che l'accertamento degli atti del chiamato è questione di fatto, insindacabile se congruamente motivata.

  • art. 481 c.c.

    richiamato incidentalmente nel contesto della discussione sull'inerzia del chiamato all'eredità; la Corte lo considera irrilevante rispetto alla ratio decidendi sull'accettazione tacita.

  • art. 524 c.c.

    richiamato per la domanda subordinata della curatela volta a far dichiarare l'accettazione dell'eredità da parte del chiamato; la Corte d'appello aveva ritenuto la domanda non nuova e la Cassazione non ha ravvisato vizi logici o giuridici utilmente censurabili.

  • art. 210 c.p.c.

    richiamato in relazione all'ordine di esibizione di documenti da terzi, utilizzato nella ricostruzione probatoria.

  • art. 348-ter c.p.c.

    la Corte applica il filtro della cd. doppia conforme, precludendo il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. quando la decisione di appello conferma quella di primo grado sui medesimi fatti.

  • art. 360 c.p.c.

    norma di riferimento dei motivi di ricorso; la Corte distingue tra censure di violazione di legge e censure di merito mascherate.

  • art. 360-bis c.p.c.

    richiamato quale ulteriore base dell'inammissibilità del ricorso per manifesta infondatezza rispetto a principi consolidati.

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la definizione anticipata del giudizio e per le conseguenze sanzionatorie in caso di adesione alla proposta.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato in relazione al deposito di memorie dopo la proposta di definizione anticipata.

  • art. 96 c.p.c.

    la Corte applica le condanne aggravate per lite temeraria, in ragione della piena conformità alla proposta di definizione anticipata.

  • art. 13 d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato dovuto in caso di rigetto/inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è consentito censurare la sentenza di merito proponendo una diversa ricostruzione dei fatti o una nuova lettura delle prove: il sindacato di legittimità riguarda solo errori di diritto, vizi motivazionali nei limiti residui e specifiche violazioni delle regole legali di valutazione della prova.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere dedotta per contestare il diverso peso attribuito dal giudice di merito alle prove raccolte; essa sussiste solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o attribuisce a una prova un valore probatorio difforme da quello imposto dalla legge.
  • In presenza di 'doppia conforme', il motivo di ricorso ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. è inammissibile se il ricorrente non dimostra che le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni siano diverse.
  • L'accertamento dell'accettazione tacita dell'eredità è un giudizio di fatto fondato sulla valutazione concreta degli atti compiuti dal chiamato; in cassazione è sindacabile solo se la motivazione sia illogica o giuridicamente erronea.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi presuppongono fatti incompatibili con quanto accertato in sentenza o quando si limitano a riproporre contestazioni di merito già vagliate dai giudici di primo e secondo grado.

Come è indicizzato

MaterieAmministratoriEreditàImpugnazioni
RamiSocietarioSuccessioniProcesso civile
SottomaterieResponsabilità degli amministratoriRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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