Cassazione Civile, Ordinanza n. 24609/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parti private)
La controversia
La controversia nasce da un contratto di cessione dell'intero capitale sociale di una società a responsabilità limitata stipulato nel luglio 2010 tra più cedenti e una società poi ammessa a concordato preventivo. I cedenti avevano agito per ottenere l'accertamento della risoluzione di diritto del contratto e la restituzione delle quote cedute. Il Tribunale aveva accolto la domanda, ritenendo risolto il contratto e condannando la società acquirente alla restituzione delle quote. La Corte d'appello ha confermato la risoluzione, ma non per scadenza del termine essenziale bensì per effetto di diffida ad adempiere. In cassazione la società ricorrente principale ha dedotto, con il primo motivo, violazione degli artt. 45, 168 e 184 l.fall. e 1458, comma 2, e 2741 c.c., sostenendo che, una volta aperta la procedura di concordato preventivo liquidatorio, la cristallizzazione del patrimonio e la tutela della massa dei creditori avrebbero impedito qualsiasi pretesa restitutoria derivante dalla risoluzione del contratto. Con il secondo motivo ha denunciato omesso esame di un fatto decisivo relativo all'incidenza del vincolo di destinazione del patrimonio del debitore concordatario sulla domanda restitutoria proposta dopo l'apertura della procedura. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, lamentando, da un lato, la violazione dell'art. 345 c.p.c. per avere la Corte territoriale valorizzato circostanze asseritamente nuove in appello per ritenere la risoluzione da diffida ad adempiere e, dall'altro, la violazione degli artt. 1457, 1453, 1454 e 1456 c.c. per avere reputato che la diffida ad adempiere implicasse rinuncia agli effetti della scadenza del termine essenziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondati i motivi del ricorso principale, chiarendo che l'art. 168 l.fall. vieta solo le azioni esecutive e cautelari e non impedisce le azioni cognitive di accertamento della risoluzione contrattuale e della correlata condanna alla restituzione; ha inoltre precisato che, pur essendo non eseguibile coattivamente la restituzione in natura per la segregazione del patrimonio concordatario, la domanda volta a precostituire il titolo è ammissibile, dovendo l'eventuale pretesa essere trattata come credito concorsuale. Poiché il rigetto del ricorso principale assorbiva quello incidentale, i motivi incidentali sono rimasti assorbiti. Le spese sono state integralmente compensate per la novità della questione giuridica. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dalla ricorrente principale per sostenere l'inefficacia verso la massa degli atti lesivi del patrimonio concorsuale; la Corte non lo ritiene ostativo all'azione cognitiva di risoluzione e restituzione.
Il divieto riguarda esclusivamente le azioni esecutive e cautelari, non anche le azioni di accertamento e le domande restitutorie di natura cognitiva.
Citato nel motivo principale, ma non ritenuto decisivo per escludere l'ammissibilità della domanda restitutoria nel concordato preventivo.
La risoluzione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi; la Corte esclude che la segregazione patrimoniale della procedura concorsuale possa essere assimilata a un diritto di terzi idoneo a paralizzare l'azione restitutoria.
Invocato per la tutela della par condicio dei creditori; la Corte osserva che la cristallizzazione della massa passiva non preclude gli strumenti processuali di accertamento, ma incide sull'eseguibilità coattiva della restituzione.
Il richiamo agli artt. 55 e 59 l.fall. conferma la cristallizzazione del passivo, ma non impedisce l'esercizio dell'azione di risoluzione.
Richiamato per effetto del rinvio operato dall'art. 169 l.fall. alla disciplina della cristallizzazione del passivo.
Richiamato per effetto del rinvio operato dall'art. 169 l.fall. alla disciplina della cristallizzazione del passivo.
Richiamato nel ricorso incidentale in relazione alla risoluzione per diffida ad adempiere.
Invocato per censurare l'asserita novità in appello di circostanze poste a base della decisione sulla diffida ad adempiere.
Richiamato nel ricorso incidentale sulla questione del termine essenziale.
Richiamato nel ricorso incidentale quale norma sulla risoluzione per inadempimento.
Richiamato nel ricorso incidentale, ma senza incidere sull'esito finale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Richiamato come norma che ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. n. 115/2002.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Richiamato per determinare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel concordato preventivo il divieto di cui all'art. 168 l.fall. non si estende alle azioni cognitive di accertamento della risoluzione contrattuale né alla domanda di condanna alla restituzione proposta in via di accertamento del titolo.
- La segregazione del patrimonio del debitore concordatario e la tutela della massa dei creditori impediscono l'esecuzione coattiva in forma specifica della restituzione, ma non la formazione di un titolo giudiziale sulla restituzione; l'eventuale pretesa va poi trattata come credito concorsuale.
- La clausola dell'art. 1458, comma 2, c.c. sui diritti acquistati dai terzi non consente, di per sé, di equiparare la mera destinazione concorsuale del patrimonio a un diritto di terzi idoneo a bloccare gli effetti restitutori della risoluzione.
- Quando il rigetto del ricorso principale assorbe le censure incidentali, queste ultime non richiedono autonoma trattazione.
- La novità della questione giuridica può giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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