Cassazione Civile, Ordinanza n. 24611/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il recupero di somme asseritamente dovute in forza di un rapporto di conto corrente bancario e di un mutuo ipotecario stipulati da una società poi fallita, con garanzie personali prestate da alcuni soci e dal legale rappresentante. Il Tribunale aveva revocato il decreto, escludendo qualsiasi debenza dei garanti; la Corte d'appello aveva confermato il rigetto dell'azione monitoria, ritenendo tardiva la produzione in appello di estratti conto mancanti e applicando il criterio del saldo zero, oltre a reputare non decisiva l'ammissione del credito al passivo fallimentare e a considerare giudicato il capo con cui il primo giudice aveva qualificato le garanzie come fideiussioni e non come contratti autonomi di garanzia. Con il ricorso per cassazione la cessionaria ha dedotto, in sintesi: 1) violazione delle norme sulle preclusioni processuali per avere ritenuto tardivi gli estratti conto, nonostante un'istanza di esibizione e l'autorizzazione al CTU all'esame della documentazione contabile; 2) omesso esame di un fatto decisivo per la scelta del periodo di ricostruzione del saldo, contestando la preferenza accordata dalla Corte d'appello alla ricostruzione dal 2007 invece che dall'aprile 2004; 3) violazione delle norme su appello, giudicato e corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la Corte ritenuto coperto da giudicato il capo relativo alla qualificazione della garanzia, mentre nell'atto di appello quella qualificazione era stata specificamente contestata; 4 e 5) tardività e novità dell'eccezione di compensazione sollevata dai garanti e relativa violazione dell'art. 1242 c.c.; 6) erronea affermazione della possibilità per i garanti di opporre in compensazione il debito del creditore verso il debitore principale, nonostante la clausola di pagamento immediato e a semplice richiesta; 7) violazione delle norme fallimentari, per non avere attribuito rilievo alla transazione intervenuta nel giudizio di stato passivo tra banca e fallimento della debitrice principale. La Cassazione ha ritenuto infondati o inammissibili il primo, secondo e settimo motivo, ha dichiarato assorbiti il quarto, quinto e sesto, ma ha accolto il terzo motivo, rilevando che la Corte d'appello aveva erroneamente affermato la formazione del giudicato sulla qualificazione delle garanzie, poiché tale qualificazione era stata effettivamente contestata in appello. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione, per un nuovo esame limitatamente al profilo accolto e per la regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il terzo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata nei limiti del motivo accolto e rinviando la causa alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione. Sono stati rigettati il primo e il settimo motivo, il secondo è stato dichiarato inammissibile, mentre il quarto, quinto e sesto motivo sono stati assorbiti. Il rinvio è stato disposto anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. La ratio dell'accoglimento è che la Corte territoriale aveva erroneamente dichiarato formato il giudicato sulla qualificazione dei contratti di garanzia, nonostante tale qualificazione fosse stata specificamente censurata nell'atto di appello.
Norme richiamate
art. 198 c.p.c.
Richiamato in relazione alla produzione documentale e alle preclusioni nel giudizio di appello; la Corte ha comunque valorizzato la tardività della produzione degli estratti conto non depositati in primo grado entro i termini.
art. 345 c.p.c.
Le produzioni documentali effettuate per la prima volta in appello sono state ritenute tardive e quindi inammissibili.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di norme processuali e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Invocato per omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ha escluso il vizio perché si trattava di una diversa valutazione di attendibilità del materiale probatorio.
art. 112 c.p.c.
Richiamato in relazione al vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia nella parte in cui la Corte d'appello aveva ritenuto coperta da giudicato una questione invece specificamente devoluta.
art. 329 c.p.c.
Richiamato per la formazione del giudicato interno; la Cassazione ha escluso che nel caso concreto vi fosse acquiescenza sulla qualificazione delle garanzie.
art. 342 c.p.c.
Richiamato per la necessità di una specifica impugnazione dei capi della sentenza di primo grado; la Corte ha affermato che nel caso concreto la specifica contestazione c'era stata.
art. 210 c.p.c.
Menziato per l'istanza di esibizione di documenti contabili, ma ritenuto non idoneo a superare la tardività della successiva produzione documentale.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Indicata per il deposito delle memorie nel procedimento in camera di consiglio.
art. 1242 c.c.
Richiamato nei motivi relativi alla compensazione tra crediti.
art. 1247 c.c.
Richiamato nei motivi sulla compensazione opponibile dai garanti rispetto al debito del creditore verso il debitore principale.
art. 1945 c.c.
Richiamato per la disciplina delle eccezioni opponibili dal fideiussore; la ricorrente sosteneva che la clausola di pagamento a prima richiesta derogasse alla facoltà di opporre eccezioni.
art. 96 l.fall.
Richiamato insieme all'art. 43 l.fall. nei motivi sul rilievo della transazione intervenuta nel giudizio di stato passivo.
art. 43 l.fall.
Richiamato per sostenere l'incidenza del giudizio fallimentare nel processo civile ordinario; la Corte ha negato effetti vincolanti esterni al procedimento concorsuale.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello la produzione di documenti non prodotti tempestivamente in primo grado resta soggetta alle preclusioni processuali, e la mera esistenza di un'istanza di esibizione rigettata non sana la tardività del deposito successivo.
- In sede di legittimità il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non ricorre quando la censura mira soltanto a ottenere una diversa valutazione dell'attendibilità di una ricostruzione tecnica o probatoria già esaminata dal giudice di merito.
- Il giudicato interno sulla qualificazione giuridica di un rapporto o di una garanzia non può essere dichiarato se quella specifica qualificazione è stata effettivamente contestata nell'atto di appello con censure idonee a rimettere in discussione il capo della decisione di primo grado.
- I provvedimenti resi nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare hanno efficacia meramente endofallimentare e non spiegano vincolo in altri giudizi ordinari aventi ad oggetto il medesimo rapporto.
- Quando un motivo di ricorso è accolto per erronea declaratoria di giudicato interno su un capo decisivo della decisione, la causa va cassata con rinvio al giudice di merito affinché riesamini la questione rimessa in discussione e regoli anche le spese.
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