Cassazione Civile, Ordinanza n. 24610/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (curatela)
La controversia
Un soggetto che si dichiarava direttore generale della società poi fallita aveva chiesto l’ammissione al passivo per crediti asseritamente da lavoro dipendente, per un importo complessivo di oltre 9,6 milioni di euro. Il giudice delegato aveva ammesso solo una somma inferiore, in chirografo. Il creditore ha quindi proposto ricorso per cassazione contro il decreto del tribunale, articolando tre motivi tutti formalmente rubricati come omesso esame di fatto decisivo ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.: con il primo lamentava l’omesso esame di un contratto di co.co.pro. del 28.11.2003, che assumeva tacitamente rinnovato fino al 30.7.2013 e nullo con conseguente conversione automatica in rapporto subordinato; con il secondo deduceva, come conseguenza del primo, l’omesso esame del preteso occultamento di quel contratto e di un asserito dolo processuale della controparte; con il terzo lamentava l’omesso esame della contestazione mossa all’allegazione della curatela secondo cui i crediti successivi a dicembre 2013 non erano dovuti per cessazione del rapporto, erano prescritti o comunque mancava la titolarità attiva per i contributi. La curatela è rimasta intimata e non ha svolto difese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che nessuno dei tre motivi indicasse un vero fatto storico decisivo non esaminato dal giudice di merito: i motivi miravano invece a ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio e delle allegazioni. In particolare, l’omesso esame di un documento non coincide con l’omesso esame di un fatto storico; inoltre, la doglianza sulla nullità del contratto e sulla conversione del rapporto non era coerente con il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto inammissibile anche per derivazione dal primo. Il terzo è stato considerato estraneo al paradigma dell’omesso esame, perché riguardava la valutazione delle contrapposte allegazioni delle parti. Non sono state liquidate spese per mancata attività difensiva della parte intimata. È stato inoltre dato atto del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio di legittimità per omesso esame riguarda un fatto storico decisivo oggetto di discussione tra le parti, non la mancata valutazione di singoli elementi istruttori né il cattivo apprezzamento delle prove.
Il ricorso è stato trattato in camera di consiglio con il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
È richiamato solo nella prospettazione del ricorrente, che invocava la conversione del rapporto di collaborazione in lavoro subordinato; la Corte non affronta il merito di tale questione perché la censura è dichiarata inammissibile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito sfavorevole del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato quale parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. sussiste solo quando il giudice abbia omesso di considerare un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non basta denunciare la mancata valutazione di documenti o prove.
- La censura che, sotto la veste dell’omesso esame, solleciti una rivalutazione del materiale istruttorio o delle allegazioni difensive è inammissibile in cassazione.
- L’omesso esame di un documento non coincide automaticamente con l’omesso esame del fatto rappresentato dal documento, quando risulti che quel fatto sia stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
- Non è deducibile come omesso esame la doglianza che miri a rimettere in discussione la qualificazione giuridica del rapporto o la nullità di un contratto, se il motivo è formalmente incardinato sul solo art. 360, n. 5, c.p.c.
- La critica alla valutazione delle reciproche allegazioni di parte attiene al merito della controversia e non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo.
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