Cassazione Civile, Ordinanza n. 24613/2026 del 12/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (banca)
La controversia
Un soggetto aveva convenuto una banca, poi assoggettata a liquidazione coatta amministrativa, esponendo di aver ricevuto, su sollecitazione di funzionari dell’istituto, due finanziamenti finalizzati all’acquisto di azioni della banca e, in un secondo momento, di obbligazioni convertibili e ulteriori azioni della stessa banca. Chiedeva di accertare la nullità, simulazione, inefficacia o annullabilità dei finanziamenti e degli acquisti, anche per violazione delle norme sul divieto di assistenza finanziaria e sulla disciplina degli intermediari, al fine di ottenere l’accertamento negativo di qualsiasi proprio debito verso la banca/procedura. La Corte d’appello aveva ritenuto che, in pendenza di liquidazione coatta amministrativa bancaria, fossero improcedibili solo le pretese creditorie o restitutorie, mentre restavano procedibili le domande di nullità o annullamento non direttamente volte a una condanna al pagamento. La banca in l.c.a. ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo, con il primo motivo, la violazione dell’art. 83, comma 3, T.U.B. e dei criteri ermeneutici, sostenendo che la norma impedisce la proposizione o prosecuzione di qualsiasi azione contro la banca in liquidazione, incluse le azioni di mero accertamento o quelle dichiarative/costitutive che siano premessa di pretese verso la massa.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo corretta l’interpretazione secondo cui l’art. 83, comma 3, T.U.B. preclude, dopo l’apertura della liquidazione coatta amministrativa bancaria, non solo le domande di condanna o restituzione, ma anche le azioni di mero accertamento e le azioni dichiarative o costitutive funzionali all’accertamento del credito o all’esclusione del debito verso la procedura. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte d’appello di Venezia in diversa composizione, affinché riesamini la causa attenendosi al principio affermato e provveda anche sulle spese di legittimità. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 83, comma 3, T.U.B.
"dal termine previsto nel comma 1 contro la banca in liquidazione non può essere promossa né proseguita alcuna azione, salvo quanto disposto dagli articoli 87, 88, 89 e 92, comma 3, né, per qualsiasi titolo, può essere parimenti promosso né proseguito alcun atto di esecuzione forzata o cautelare"
La Corte lo interpreta come norma dal tenore totalizzante, che impedisce la promozione o prosecuzione di qualunque azione contro la banca in l.c.a., non solo delle domande creditorie o restitutorie, ma anche delle azioni di mero accertamento e delle azioni dichiarative o costitutive preordinate a ottenere effetti verso la massa.
art. 52 l. fall.
Richiamato in chiave comparativa: la disciplina concorsuale fallimentare è considerata meno ampia sul piano letterale, ma i principi ricavati dalle Sezioni Unite in tema di concentrazione delle azioni nel concorso rafforzano, a maggior ragione, l’interpretazione estensiva dell’art. 83 T.U.B.
art. 51 l. fall.
Citato come termine di confronto per evidenziare che la norma bancaria ha portata più ampia, poiché non si limita a vietare azioni esecutive o cautelari ma blocca "alcuna azione".
art. 86 T.U.B.
Richiamato per sottolineare che la legge prevede la verifica dello stato passivo come sede ordinaria di accertamento dei crediti verso la banca in l.c.a.
art. 87 T.U.B.
Citato tra le disposizioni che costituiscono eccezione al divieto generale di azione previsto dall’art. 83, comma 3, T.U.B.
art. 88 T.U.B.
Citato tra le disposizioni che costituiscono eccezione al divieto generale di azione previsto dall’art. 83, comma 3, T.U.B.
art. 89 T.U.B.
Citato tra le disposizioni che costituiscono eccezione al divieto generale di azione previsto dall’art. 83, comma 3, T.U.B.
art. 92, comma 3, T.U.B.
Citato tra le disposizioni che costituiscono eccezione al divieto generale di azione previsto dall’art. 83, comma 3, T.U.B.
art. 2358 c.c.
Richiamato nel racconto della lite come norma invocata per contestare la validità delle operazioni di finanziamento finalizzate all’acquisto di azioni proprie della banca.
art. 23 d.lgs. 58/1998
Richiamato nel racconto della lite come norma posta a sostegno della dedotta nullità degli atti collegati all’investimento.
art. 1322 c.c.
Richiamato nel racconto della lite come parametro per sostenere la nullità per causa illecita o per contrasto con i limiti dell’autonomia contrattuale.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato come uno dei possibili parametri del primo motivo di ricorso, per vizio processuale/violazione del regime di improcedibilità.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato come uno dei possibili parametri del primo motivo di ricorso, per violazione di legge sostanziale e interpretazione dell’art. 83 T.U.B.
art. 12 preleggi
Invocato nel ricorso per censurare l’interpretazione della norma compiuta dalla Corte d’appello.
art. 14 preleggi
Invocato nel ricorso per censurare l’interpretazione della norma compiuta dalla Corte d’appello.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per dare atto del deposito di memoria in cassazione.
Massime di principio
- In tema di liquidazione coatta amministrativa bancaria, l’art. 83, comma 3, T.U.B. impedisce la proposizione o la prosecuzione di qualsiasi azione contro la banca, salvo le eccezioni espressamente previste, sicché il divieto non riguarda soltanto le domande di condanna o restituzione ma anche le azioni di mero accertamento.
- Sono improcedibili davanti al giudice ordinario, una volta aperta la procedura, anche le domande dichiarative o costitutive di nullità, annullamento o risoluzione che costituiscano il necessario antecedente logico-giuridico di pretese restitutorie, risarcitorie o di accertamento nei confronti della massa.
- La tutela dei crediti verso la banca in liquidazione coatta amministrativa si concentra nella sede endoconcorsuale della verifica del passivo, davanti al commissario liquidatore, con successivo controllo giurisdizionale solo nelle forme delle opposizioni o impugnazioni dello stato passivo.
- L’ampiezza testuale dell’art. 83 T.U.B. non consente di replicare automaticamente la disciplina più circoscritta prevista per il fallimento, poiché il legislatore bancario ha scelto una formulazione espressamente onnicomprensiva per garantire il rapido e ordinato svolgimento della procedura concorsuale.
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