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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24608/2026 del 12/08/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una domanda proposta da un soggetto che sosteneva di essere il reale proprietario di un immobile acquistato formalmente da un’ex convivente ma, secondo la sua prospettazione, pagato con denaro proprio, chiedendo in via principale l’accertamento della proprietà o, in subordine, la restituzione delle somme versate per acquisto e ristrutturazione. Nel corso del giudizio intervenne un creditore della parte attrice e furono chiamate anche le venditrici. Il Tribunale, dopo la sospensione per la pendenza di un procedimento penale, accolse la domanda subordinata e condannò la convenuta a pagare una somma a titolo di ingiustificato arricchimento. La Corte d’appello rigettò l’impugnazione della convenuta, ritenendo che: la domanda subordinata non fosse stata rinunciata; l’azione di arricchimento fosse sussidiaria ma compatibile con l’azione di simulazione/interposizione fittizia; non fosse stata provata la restituzione delle somme. In cassazione la ricorrente articolò quattro motivi: 1) violazione dei principi sulla rinuncia tacita della domanda, sostenendo che l’attrice avesse abbandonato la subordinata perché aveva modificato solo la domanda principale e non aveva insistito alle conclusioni; 2) violazione dell’art. 1414 c.c., assumendo che l’azione per interposizione fittizia sarebbe un’azione tipica ostativa alla domanda di arricchimento e che, rigettata quella principale, avrebbe dovuto essere rigettata anche la subordinata per difetto di sussidiarietà; 3) violazione delle norme sull’interrogatorio formale e sulle presunzioni, lamentando che la Corte territoriale non avesse valorizzato dichiarazioni favorevoli alla ricorrente; 4) censura sulle spese di lite e sul doppio contributo unificato, formulata però come richiesta consequenziale all’eventuale accoglimento degli altri motivi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni non comporta di per sé rinuncia implicita, occorrendo una valutazione complessiva della condotta processuale da cui emerga in modo inequivoco la volontà di abbandonare la domanda; nel caso concreto la modifica della sola domanda principale non travolgeva la subordinata di arricchimento, che non era stata espressamente rinunciata né era incompatibile con la prosecuzione del giudizio. Ha rigettato anche il secondo motivo chiarendo che l’azione di ingiustificato arricchimento è proponibile quando l’altra azione tipica difetti ab origine di titolo giustificativo; nella specie la domanda principale di accertamento dell’interposizione fittizia risultava carente originariamente per mancata partecipazione del terzo all’accordo simulatorio e per difetto di forma scritta, sicché la subordinata ex art. 2041 c.c. era ammissibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché le dichiarazioni rese in interrogatorio formale non possono costituire prova a favore di chi le rende se non integrino confessione; la valutazione di inattendibilità compiuta dai giudici di merito non è sindacabile in cassazione. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile perché non conteneva una vera censura ma una mera richiesta subordinata sulla regolazione delle spese. La ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di cassazione e all’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    richiamato per la sospensione del giudizio civile in attesa dell’esito del procedimento penale

  • art. 183, comma 5, c.p.c.

    utilizzato per la memoria con cui è stata emendata la domanda principale

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma invocata per i motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge

  • art. 1414 c.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di simulazione e interposizione fittizia

  • art. 2042 c.c.

    indicato come regola di sussidiarietà dell’azione di ingiustificato arricchimento

  • art. 2041 c.c.

    base normativa dell’azione di arricchimento senza causa, ammessa quando manca un titolo giustificativo originario della diversa azione

  • art. 230 c.p.c.

    richiamato con riferimento alle dichiarazioni rese in interrogatorio formale

  • art. 2729 c.c.

    richiamato con riferimento al governo delle presunzioni e dell’apprezzamento probatorio

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    fondamento dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato quale parametro per l’ulteriore importo dovuto

Massime di principio

  • La mancata riproposizione di una domanda alle conclusioni non integra automaticamente rinuncia implicita: occorre desumere in modo univoco, dalla condotta processuale complessiva, la volontà di non coltivarla più.
  • La modifica della domanda principale non determina, di per sé, l’abbandono della domanda subordinata, se tra le due non esiste un vincolo di inscindibilità e la subordinata è stata mantenuta in vita processualmente.
  • L’azione di ingiustificato arricchimento è ammissibile quando la diversa azione tipica sia carente ab origine del suo titolo giustificativo; non è invece una via surrogatoria quando la domanda tipica sia stata semplicemente rigettata per ragioni di merito diverse dall’assenza originaria del titolo.
  • Nel giudizio di simulazione/interposizione fittizia, la mancanza della partecipazione del terzo all’accordo simulatorio e l’assenza della forma richiesta possono integrare carenza originaria del titolo della domanda principale, consentendo il ricorso all’actio in rem verso.
  • Le dichiarazioni rese in sede di interrogatorio formale non possono essere utilizzate come prova a favore della parte che le rende, salvo che integrino confessione; la loro valutazione come semplici argomenti di prova rientra nel prudente apprezzamento del giudice di merito e non è normalmente sindacabile in cassazione.
  • Una censura sulle spese di lite è inammissibile quando si limita a formulare una richiesta meramente conseguenziale all’eventuale accoglimento di altri motivi, senza una autonoma critica della statuizione impugnata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveTransazioneInadempimentoCompensazione
RamiProcesso civileContrattiObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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