Cassazione Civile, Ordinanza n. 31940/2021 del 05/11/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (socio)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 1999 con cui l'Amministrazione finanziaria recuperava a tassazione maggiori imposte IRPEG, IVA e IRAP, oltre sanzioni e interessi, per omessi ricavi, costi ritenuti non di competenza e quote associative ritenute indeducibili. In primo grado alcune riprese venivano accolte e una annullata con formazione di giudicato interno; in sede di rinvio la CTR accoglieva l'appello dell'Ufficio, rigettava il ricorso originario della società salvo il rilievo già coperto da giudicato interno e dichiarava inammissibile il ricorso in riassunzione proposto dal socio. In cassazione il ricorrente deduceva: 1) violazione degli artt. 2495 c.c. e 36 d.P.R. n. 602/1973 per avere la CTR escluso la sua legittimazione quale socio/successore della società estinta; 2) nullità per omessa pronuncia e/o motivazione sul primo rilievo dell'accertamento, già devoluto al giudice di rinvio; 3) omessa pronuncia sul terzo rilievo relativo alla deducibilità delle quote associative e all'ammissibilità della prova documentale; 4) ultrapetizione o comunque decisione oltre i limiti del rinvio ex art. 384 c.p.c.; 5) contrasto con giudicato interno sulla deducibilità dei costi associativi; 6) omesso esame di un fatto decisivo circa la formazione del costo nel 1999. Nella memoria il ricorrente chiedeva anche la cessazione della materia del contendere per effetto della definizione agevolata intervenuta in favore della coobbligata solidale, con versamento delle somme dovute su cartelle scaturite dall'avviso di accertamento.
La decisione
La Corte ha dichiarato parzialmente cessata la materia del contendere limitatamente alle riprese IRPEG e IVA, poiché per tali poste la coobbligata solidale aveva aderito alla definizione agevolata della riscossione. Per il residuo ha accolto il ricorso nei primi due motivi: ha ritenuto erronea la declaratoria di inammissibilità del ricorso in riassunzione del socio, perché la CTR non aveva verificato la sua qualità di socio unico e successore della società estinta; ha inoltre rilevato il difetto assoluto di motivazione sul primo rilievo dell'accertamento, nella parte ancora controversa sui ricavi omessi. I motivi terzo e quarto sono stati rigettati, essendo il giudizio tributario di impugnazione-merito e potendo il giudice esaminare il merito della ripresa fiscale oltre l'ammissibilità dei documenti. Il quinto motivo è stato respinto perché non vi era giudicato interno sulla deducibilità dei costi, essendo stata decisa in precedenza soprattutto l'ammissibilità della prova documentale. Il sesto motivo è stato ritenuto inammissibile o comunque infondato, poiché il fatto storico era stato esaminato dalla CTR, ma con valutazione di merito non sindacabile in cassazione. La sentenza è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla CTR della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
La cancellazione della società non esclude di per sé la legittimazione del socio/successore ad agire o impugnare; occorre verificare la qualità di successore e gli effetti della estinzione societaria.
Richiamato insieme all'art. 2495 c.c. per il tema della legittimazione del socio in relazione alle obbligazioni tributarie della società estinta.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e questioni ritualmente devolute; la sua violazione ricorre in caso di omessa pronuncia.
Il giudice di rinvio deve attenersi ai limiti segnati dalla cassazione, ma nel caso concreto il rinvio consentiva anche il riesame del merito della ripresa fiscale nei limiti devoluti.
Citato per la correzione materiale della sentenza della CTR tramite ordinanza.
Richiamato in relazione al deposito della memoria in vista della decisione in camera di consiglio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato come parametro per la denuncia di violazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per la denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia e vizi motivazionali processuali.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per censurare l'omesso esame di un fatto decisivo; la Corte ribadisce che il fatto già esaminato dal giudice di merito non è rivalutabile in cassazione.
artt. 32 d.P.R. n. 600/1973 e 52 d.P.R. n. 633/1972
Richiamati per la disciplina dell'utilizzabilità in giudizio della documentazione fiscale prodotta dal contribuente.
art. 6 d.l. n. 193/2016, conv. in L. n. 225/2016
Base normativa della definizione agevolata delle cartelle di pagamento che ha determinato la cessazione parziale della materia del contendere.
d.lgs. n. 546/1992, art. 36, comma 2, nn. 3 e 4
Richiamato per i requisiti della sentenza tributaria e per la denuncia di omessa pronuncia/motivazione.
Massime di principio
- Nel processo tributario di impugnazione-merito, la questione non può essere limitata alla sola ammissibilità della prova documentale: se la prova è ammissibile, il giudice deve comunque valutare il merito della ripresa fiscale contestata.
- La cancellazione della società e la disciplina delle obbligazioni sociali non escludono automaticamente la legittimazione processuale del socio che assuma di essere successore della società estinta; il giudice deve verificare in concreto tale qualità.
- L'omessa pronuncia su un motivo o su un rilievo specificamente devoluto al giudice integra nullità della sentenza; non è sufficiente una motivazione apparente o del tutto mancante sul punto decisivo.
- Non sussiste giudicato interno su una questione se il precedente giudizio di legittimità ha riguardato soltanto profili diversi, come l'ammissibilità dei documenti, e non la spettanza sostanziale del beneficio fiscale invocato.
- In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto storico già esaminato dal giudice di merito; il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. non copre il mero dissenso sulla valutazione del fatto.
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