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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26965/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

Il 10 luglio 2014 l’Agente della riscossione notificava al contribuente l’intimazione n. 1132014900290631400 per complessivi euro 86.835,49, riferiti a ILOR dovuta da una società di persone per il 1997 (euro 21.919,98), interessi da ritardata iscrizione (euro 4.857,68), sanzione pecuniaria (euro 22.539,73) e interessi di mora (euro 35.213,88), oltre accessori. Il contribuente impugnava l’intimazione deducendo il difetto di motivazione sul calcolo degli interessi, l’omessa o illegittima notificazione della cartella, che si assumeva notificata il 4 giugno 2004, e la prescrizione quinquennale e, in subordine, decennale. La Commissione tributaria provinciale di Treviso respingeva il ricorso e la Commissione tributaria regionale del Veneto, con sentenza n. 327/06/2017, depositata il 6 marzo 2017, rigettava l’appello. Il contribuente proponeva sette motivi di ricorso per cassazione. In via preliminare contestava le eccezioni di inammissibilità sollevate dall’Agente della riscossione per difetto di specificità, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., per la preclusione dell’art. 360-bis c.p.c., per asserita mancata impugnazione specifica dei capi e riproposizione delle questioni di merito, nonché in relazione alla doppia conforme. Nel merito: 1) denunciava violazione dell’onere della prova e dell’art. 26 d.P.R. 602/1973, sostenendo che estratto di ruolo e avviso di ricevimento della raccomandata consegnata al coniuge non provassero la notificazione della specifica cartella né il contenuto del plico; 2) deduceva omessa pronuncia sull’eccezione di mancata notificazione della cartella; 3) deduceva omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale; 4) denunciava violazione degli artt. 2935 e 2948, n. 4, c.c., sostenendo la prescrizione quinquennale dei crediti tributari non consacrati in un titolo giudiziale; 5) in subordine, invocava la prescrizione decennale del credito del 1997, assumendo che, in mancanza di valida notifica della cartella, il termine fosse decorso prima dell’intimazione del 2014; 6) denunciava omessa pronuncia sulla contestata motivazione degli interessi di mora; 7) contestava, sotto il profilo della violazione di legge, la sufficienza della motivazione dell’intimazione circa la quantificazione e i criteri di calcolo degli interessi. Con memorie depositate in cassazione eccepiva inoltre il giudicato esterno derivante da altra sentenza tributaria, che avrebbe accertato la mancata notificazione della cartella.

La decisione

La Corte ha respinto le eccezioni preliminari di inammissibilità del controricorrente: il ricorso indicava e allegava gli atti e i documenti rilevanti, consentendo l’esame delle censure, e non ricorreva la preclusione da doppia conforme quanto al vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., non dedotto. Ha rigettato il primo motivo: l’estratto di ruolo, equipollente alla matrice, documenta gli elementi essenziali della pretesa e l’attestazione di notificazione; l’avviso di ricevimento prova la consegna del plico al coniuge secondo le formalità dell’art. 26 d.P.R. 602/1973. Non gravava sul notificante un ulteriore onere di provare il contenuto del plico, non contestandosi la consegna e non avendo il contribuente allegato che esso contenesse un atto diverso. Ha rigettato il secondo motivo perché la CTR aveva esaminato la documentazione e deciso, sia pure disattendendo, l’eccezione di mancata notificazione; non sussisteva omessa pronuncia. Ha rigettato il terzo motivo: la CTR aveva implicitamente respinto la prospettazione della prescrizione quinquennale, affermando l’applicabilità del termine decennale. Il quarto motivo è stato accolto nei limiti indicati. Per il tributo erariale resta applicabile il termine ordinario decennale, poiché l’obbligazione tributaria relativa a ciascun periodo d’imposta è autonoma e non costituisce prestazione periodica ai sensi dell’art. 2948, n. 4, c.c.; la mera definitività della pretesa non converte un termine breve in decennale ai sensi dell’art. 2953 c.c., salvo titolo giudiziale definitivo. Interessi e sanzioni sono invece soggetti a prescrizione quinquennale: gli interessi per l’art. 2948, n. 4, c.c.; le sanzioni per l’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997. Poiché la CTR aveva applicato indistintamente la prescrizione decennale anche a interessi e sanzioni, la sentenza è stata cassata su tale punto. Il quinto motivo è stato in parte assorbito quanto a interessi e sanzioni e in parte rigettato quanto al tributo, essendo infondata la premessa della mancata notificazione della cartella. I motivi sesto e settimo sono stati rigettati: non vi era omessa pronuncia, essendo la CTR intervenuta con motivazione per relationem alla decisione di primo grado; inoltre, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato dalla legge e il calcolo una mera operazione matematica, gli elementi risultanti dalla cartella e dall’estratto di ruolo consentivano di verificarne la correttezza. L’eccezione di giudicato esterno è stata ritenuta tempestiva, perché la sentenza invocata non era passata in giudicato durante il giudizio di appello, ma infondata: non era provata l’identità oggettiva tra i giudizi, relativi a diverse intimazioni e a differenti annualità e tributi. La Corte ha quindi cassato la sentenza limitatamente alla prescrizione di interessi e sanzioni e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, in diversa composizione, per il riesame e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 366 c.p.c.

    È pacifico che incombe sul ricorrente l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, per ciascuno dei motivi, gli atti processuali ed i documenti pertinenti ed illustrare il contenuto rilevante degli stessi, ma la lettura della disposizione normativa non deve essere compiuta secondo canoni estremamente formalistici che conducano ad una valutazione contrastante con il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia e, quindi, con i principi eurounitari in materia, sanciti innanzitutto dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

    Il ricorrente deve indicare per ciascun motivo gli atti e i documenti pertinenti e illustrarne il contenuto rilevante; tale onere va applicato senza formalismi sproporzionati che ostacolino il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia.

  • art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea

    È pacifico che incombe sul ricorrente l’onere di indicare specificamente, a pena di inammissibilità, per ciascuno dei motivi, gli atti processuali ed i documenti pertinenti ed illustrare il contenuto rilevante degli stessi, ma la lettura della disposizione normativa non deve essere compiuta secondo canoni estremamente formalistici che conducano ad una valutazione contrastante con il diritto di difesa e l’accesso alla giustizia e, quindi, con i principi eurounitari in materia, sanciti innanzitutto dall’art. 47 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'UE.

    Il diritto di difesa e di accesso alla giustizia impone di evitare un’applicazione eccessivamente formalistica dei requisiti di specificità del ricorso.

  • art. 360-bis c.p.c.

    Quanto alla inammissibilità del ricorso ai sensi dell’art. 360-bis c.p.c., per avere la parte chiesto alla Corte di legittimità di pronunciarsi su questioni di diritto oggetto di decisioni conformi, tanto che l’esame dei motivi non offrirebbe elementi per confermare o mutare l’orientamento pregresso, deve rilevarsi che l’articolazione di valide critiche alla decisione impugnata ed alla prospettata erroneità della valutazione così come compiuta, alla luce delle disposizioni normative richiamate, consente al ricorso di superare il vaglio di inammissibilità giungendosi altrimenti ad una non consentita compressione del diritto di difesa.

    Il ricorso supera il vaglio di ammissibilità quando formula critiche valide e specifiche alla decisione impugnata e alla sua applicazione delle norme, anche se la questione riguarda un orientamento già consolidato.

  • art. 360, quarto comma, c.p.c.

    Infine, non è pertinente, ai fini della dedotta ragione di inammissibilità, il riferimento al divieto di gravame in ipotesi di c.d. doppia conforme, atteso che l’art. 360, quarto comma, c.p.c. non consente il ricorso per cassazione in relazione alla denuncia del vizio di cui al n. 5 del medesimo art. 360, primo comma, c.p.c., che nel caso di specie non costituisce però oggetto di motivo di impugnazione.

    La preclusione collegata alla doppia conforme riguarda la denuncia del vizio previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.; non opera quando tale vizio non è oggetto del ricorso.

  • art. 2697 c.c.

    La doglianza non merita accoglimento in quanto la Commissione Tributaria Regionale ha correttamente affermato che l’Agente della Riscossione con la documentazione prodotta ha fornito la prova della notificazione della cartella dovendosi escludere che dovesse anche fornire la prova del contenuto del plico, che non si discute sia stato consegnato al coniuge del contribuente.

    Il notificante assolve l’onere probatorio sulla notificazione della cartella mediante la documentazione che attesta la consegna del plico secondo le formalità previste; non deve anche dimostrare il contenuto del plico quando la consegna non è contestata e il destinatario non allega specificamente che contenesse un atto diverso.

  • art. 26 d.P.R. 602/1973

    La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

    La notificazione postale eseguita direttamente dal concessionario si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario e con la sottoscrizione della persona legittimata alla ricezione; l’avviso di ricevimento è sufficiente a documentare l’adempimento, senza necessità di relata.

  • artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001

    La notificazione a mezzo posta della cartella esattoriale da parte del concessionario della riscossione (ora ADER) eseguita mediante raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, si perfeziona, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del D.M. 9 aprile 2001, con la consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona, individuata come legittimata alla ricezione, apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente.

    Per la notificazione postale della cartella, le formalità indicate si esauriscono nella consegna al domicilio e nella raccolta della firma della persona legittimata sul registro e sull’avviso di ricevimento.

  • art. 2700 c.c.

    L’estratto di ruolo riporta il contenuto essenziale della cartella e l’attestazione della relativa notificazione da parte del pubblico ufficiale, per cui il fatto che la cartella è stata notificata appare incontestabile ai sensi dell’art. 2700 c.c. (Cas. Sez. 5, 11/6/2024 n. 16238).

    L’estratto di ruolo fa prova, con efficacia privilegiata, dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, inclusa l’attestazione della notificazione, restando distinta la successiva valutazione della regolarità della notifica.

  • art. 1335 c.c.

    La consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione.

    La consegna del plico al domicilio risultante dall’avviso di ricevimento presume la conoscenza dell’atto; chi deduce che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso deve provarlo.

  • artt. 53 e 56 d.lgs. 546/1992

    Non sussiste, dunque, la lamentata omissione circa l’eccezione proposta, né la sussistenza di un’omessa pronuncia in ordine alle relative questioni sollevate, avendo la Commissione esaminato la documentazione, ritenuto provata la notifica della cartella ed esclusa qualsivoglia irregolarità del procedimento.

    Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice d’appello ha esaminato la documentazione e deciso la questione, anche se ha respinto la tesi della parte.

  • art. 112 c.p.c.

    Non sussiste, dunque, la lamentata omissione circa l’eccezione proposta, né la sussistenza di un’omessa pronuncia in ordine alle relative questioni sollevate, avendo la Commissione esaminato la documentazione, ritenuto provata la notifica della cartella ed esclusa qualsivoglia irregolarità del procedimento.

    La violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non ricorre quando la questione è stata effettivamente esaminata e decisa, ancorché con esito sfavorevole alla parte.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    Ed infatti, gli interessi relativi alle obbligazioni tributarie si pongono in rapporto di accessorietà rispetto a queste ultime unicamente nel momento genetico, atteso che, una volta sorta, l'obbligazione di interessi acquista una propria autonomia in virtù della sua progressiva maturazione, uniformandosi, pertanto, quanto alla prescrizione, al termine quinquennale previsto, in via generale, dall'art. 2948, n. 4, c.c., che prescinde sia dalla tipologia degli interessi sia dalla natura dell'obbligazione principale.

    Gli interessi tributari, una volta sorti, costituiscono un’obbligazione autonoma e si prescrivono in cinque anni, indipendentemente dalla natura dell’obbligazione principale e dalla tipologia degli interessi.

  • art. 2935 c.c.

    La sentenza impugnata va dunque cassata con riferimento alla pronuncia relativa alla prescrizione decennale riferita anche a sanzioni ed interessi.

    La Corte applica il regime prescrizionale distinguendo le singole componenti del credito; il termine decorre secondo le regole proprie di ciascuna obbligazione, ma il testo non formula un’autonoma interpretazione dell’art. 2935 c.c.

  • art. 2953 c.c.

    Pertanto, ove per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve di quella ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per proporre l'opposizione non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo.

    La definitività amministrativa della pretesa per mancata impugnazione non converte il termine di prescrizione breve in quello decennale; la conversione richiede un titolo giudiziale definitivo.

  • art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997

    Anche con riferimento alle sanzioni il termine di prescrizione, a prescindere dal fatto che esse siano state comminate contestualmente all'atto impositivo, è quinquennale, ai sensi della speciale disposizione di cui all'art. 20, comma 3, del d.lgs. n. 472 del 1997, non trovando applicazione, invece, l'art. 24 del medesimo d.lgs. che attiene alla sola fase esecutiva.

    Il credito per sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni anche quando le sanzioni siano state irrogate contestualmente all’atto impositivo; la disciplina della fase esecutiva non modifica tale termine sostanziale.

  • art. 3 L. 241/1990

    Secondo l’orientamento della Corte, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta.

    La motivazione della pretesa per interessi può essere sufficientemente assolta mediante gli elementi che consentono di ricostruire il calcolo legale; il testo non attribuisce all’art. 3 una regola autonoma distinta da quella applicata agli atti tributari.

  • art. 7 L. 212/2000

    Da tanto consegue che la giustificazione della voce relativa agli interessi deve rinvenirsi nella cartella esattoriale, correttamente notificata per quanto argomentato nell’esaminare i precedenti motivi di ricorso, alla quale l’intimazione di pagamento si riferisce e che in ogni caso il calcolo di liquidazione degli interessi in materia tributaria, ivi compresi quelli di mora, è predeterminato ex lege per cui il riferimento all'iscrizione a ruolo, all'atto presupposto, al tipo di imposta, alla decorrenza ed all'entità degli accessori, tutti elementi risultanti anche dall’estratto di ruolo, consentono al contribuente di verificare la regolarità del calcolo.

    La motivazione degli interessi richiesti può risultare dalla cartella cui l’intimazione rinvia; il riferimento all’iscrizione a ruolo, all’atto presupposto, al tipo d’imposta, alla decorrenza e all’entità degli accessori consente di verificare il calcolo.

  • art. 20 d.P.R. 602/1973

    Secondo l’orientamento della Corte, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta.

    Il calcolo degli interessi fino all’iscrizione a ruolo è predeterminato dalla legge e, risolvendosi in un’operazione matematica, può essere verificato sulla base degli elementi indicati nella cartella.

  • art. 30 d.P.R. 602/1973

    Secondo l’orientamento della Corte, poiché il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, per gli interessi fino alla iscrizione a ruolo ad opera dell'ente impositore; D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 30, per gli interessi moratori per il ritardato pagamento), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, è sufficiente il riferimento contenuto in cartella alle dichiarazioni da cui scaturisce il debito di imposta.

    Anche gli interessi moratori per ritardato pagamento sono liquidati secondo criteri predeterminati dalla legge; gli elementi indicati nella cartella e nell’estratto di ruolo permettono di controllare la correttezza del calcolo.

  • art. 325, secondo comma, c.p.c.

    Nel caso di specie la sentenza di appello impugnata con il presente ricorso è stata pronunciata all’udienza del 6/3/2017 laddove la sentenza per la quale si invoca il giudicato è stata pronunciata l’8/2/2017 ma non era passata in giudicato nel corso del giudizio di appello concluso con la sentenza qui impugnata, non essendo decorso il termine di cui all’art. 325, secondo comma, c.p.c.

    Il giudicato invocato si considera formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito se, al momento della decisione impugnata, non era ancora decorso il termine per impugnare la sentenza che lo avrebbe prodotto.

  • art. 1, comma 2, d.lgs. 546/1992

    Con la nota di deposito dell’8 giugno 2026 la parte aveva già depositato la sentenza n. 194/5/2017, pronunciata il 07.12.2016 e depositata l'08.02.2017, con attestazione ex art. 124 disp. att. c.p.c. del 17/6/2019, norma applicabile per analogia legis al processo tributario ex art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546/1992; cfr. Cass. 11/04/2025, n. 9458, anche all’esito dell’ordinanza interlocutoria della Corte n. 13651/2026.

    La Corte richiama l’applicazione analogica al processo tributario della disposizione attestativa prevista dall’art. 124 disp. att. c.p.c.; non ne ricava una regola sostanziale sul merito della controversia.

Massime di principio

  • La notificazione della cartella eseguita dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento si perfeziona con la consegna del plico al domicilio del destinatario alla persona legittimata alla ricezione, documentata dall’avviso; l’estratto di ruolo, equipollente alla matrice, può provare gli elementi essenziali della pretesa e l’attestazione della notificazione, senza che sia necessaria la produzione in giudizio della copia della cartella.
  • Quando il plico è stato consegnato e il destinatario deduce che fosse vuoto o contenesse un atto diverso, spetta a quest’ultimo provare tale circostanza; il notificante non è tenuto a dimostrare separatamente il contenuto del plico se la consegna non è contestata e sono state osservate le formalità di notificazione.
  • I crediti tributari relativi ai singoli periodi d’imposta sono autonomi e non sono prestazioni periodiche ai fini dell’art. 2948, n. 4, c.c.; in assenza di una disposizione che stabilisca un termine più breve, il credito per il tributo è soggetto alla prescrizione ordinaria decennale.
  • Gli interessi relativi a obbligazioni tributarie, una volta sorti, acquistano autonomia e si prescrivono in cinque anni, indipendentemente dalla natura del credito principale e dalla tipologia degli interessi.
  • Il credito per sanzioni tributarie si prescrive in cinque anni ai sensi dell’art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997, anche se le sanzioni sono state irrogate contestualmente all’atto impositivo.
  • La mancata impugnazione di un atto di riscossione rende irretrattabile la pretesa ma non trasforma in decennale un termine di prescrizione sostanziale più breve; la conversione prevista dall’art. 2953 c.c. presuppone un titolo giudiziale definitivo.
  • La motivazione degli interessi tributari può essere ricavata dalla cartella cui l’intimazione rinvia: quando il calcolo è predeterminato dalla legge e meramente matematico, l’indicazione dell’iscrizione a ruolo, dell’atto presupposto, del tipo di imposta, della decorrenza e dell’entità degli accessori consente al contribuente di verificarne la correttezza.
  • L’eccezione di giudicato esterno formatosi dopo la conclusione del giudizio di merito può essere proposta per la prima volta in cassazione; la sua efficacia richiede tuttavia la prova certa dell’identità soggettiva e oggettiva tra i giudizi, che non sussiste quando le controversie riguardano intimazioni, cartelle, annualità o tributi differenti.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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