Cassazione Civile, Ordinanza n. 26964/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Un dipendente vantava un credito di euro 749,96 verso il proprio datore di lavoro, un consorzio, e per soddisfarlo intervenne in un’esecuzione già avviata da altri creditori, pignorando il credito del consorzio verso un Comune. Il pignoramento fu notificato il 1° luglio 2015 e la procedura n. 1404/15 si concluse con ordinanza di assegnazione del 24 febbraio 2016, notificata al Comune l’11 marzo 2016. Il Comune non pagò in base a tale ordinanza. In precedenza, il 27 luglio 2015, altri creditori avevano pignorato il medesimo credito del consorzio verso il Comune; il Comune aveva dichiarato in quella procedura l’esistenza del pignoramento anteriore. La procedura n. 1328/15 si concluse con ordinanza di assegnazione del 3 febbraio 2016, rettificata il 2 marzo e notificata il 17 marzo 2016. Il Comune la pagò, con delibera del 5 maggio e mandato del 12 maggio 2016, ritenendola cronologicamente anteriore. Il creditore dipendente avviò quindi una seconda esecuzione contro il Comune, pignorando presso la banca tesoriera il credito del Comune. Il Comune propose opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c., sostenendo che il pagamento effettuato agli altri creditori aveva estinto il credito assegnato e privato di efficacia il titolo azionato. Il Giudice di pace di Benevento rigettò l’opposizione il 24 marzo 2021, ritenendo che l’ordinanza di assegnazione andasse contestata con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. entro venti giorni. Il Tribunale di Benevento, con sentenza del 21 settembre 2023, rigettò l’appello: pur ritenendolo ammissibile perché i motivi riguardavano questioni processuali e non fosse corretta la decisione secondo equità, affermò che il terzo pignorato si libera pagando in base all’ordinanza emessa nella procedura iniziata con il primo pignoramento, mentre il Comune aveva pagato in base all’ordinanza relativa al pignoramento successivo. In Cassazione il Comune formulò tre motivi: (1) omessa pronuncia sul motivo d’appello relativo alla necessità di impugnare ex art. 617 c.p.c. l’ordinanza di assegnazione; (2) violazione degli artt. 474 e 550 c.p.c., lamentando, tra l’altro, l’omesso esame degli argomenti difensivi, il corretto adempimento degli obblighi del terzo pignorato, la mancata riunione delle procedure, la propria buona fede e l’onere del primo creditore di impugnare l’ordinanza pronunciata nella procedura successiva; (3) contestazione della statuizione sul doppio contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: il Tribunale aveva esaminato nel merito l’opposizione e, così facendo, aveva implicitamente ma inequivocabilmente deciso anche la censura relativa alla pretesa tardività o inammissibilità dell’opposizione. Il secondo motivo è inammissibile perché non si confronta con la ratio decidendi del Tribunale: in presenza di più pignoramenti del medesimo credito e di più ordinanze di assegnazione, il terzo pignorato si libera pagando in esecuzione del provvedimento relativo al primo pignoramento, non pagando il creditore che abbia ottenuto per primo l’ordinanza di assegnazione. La Corte ha inoltre osservato che l’omesso esame di ogni singolo argomento difensivo non invalida la decisione se il giudice espone la valutazione complessiva; il puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi del terzo non produce di per sé effetto liberatorio; la mancata riunione delle procedure non dà al terzo pignorato interesse a dolersene, poiché la riunione tutela la parità tra creditori, e il terzo è comunque protetto dal pagamento in base all’assegnazione relativa al primo pignoramento. Il richiamo alla precedente pronuncia n. 17029/2010 è stato ritenuto non pertinente perché riguardava il rimedio esperibile dal creditore escluso contro altri creditori, non la liberazione del terzo pignorato. Il terzo motivo, relativo al doppio contributo unificato, è inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., in conformità ai principi già affermati dalla Corte. Il Comune è stato condannato a rifondere al resistente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 678, di cui euro 200 per esborsi, oltre IVA, CPA e spese forfettarie. La Corte ha dato atto dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Il Tribunale infatti ha esaminato nel merito l’opposizione proposta dal Comune e l’ha ritenuta infondata, non tardiva od inammissibile. Ha dunque in modo inequivoco esaminato il secondo motivo di gravame proposto dal Comune.
Non sussiste omessa pronuncia quando la decisione di merito esprime in modo inequivoco l’esame della questione sollevata, anche senza una risposta separata al singolo motivo.
art. 339, secondo comma, c.p.c.
Le decisioni pronunciate secondo equità possono essere appellate se è prospettato il vizio di violazione delle norme sul procedimento (art. 339, secondo comma, c.p.c.).
La sentenza del Giudice di pace pronunciata secondo equità è appellabile quando l’impugnazione prospetta la violazione di norme processuali.
Il sistema dell’esecuzione forzata non preclude in sé l’aggredibilità in executivis di un bene già pignorato. Semplicemente, attribuisce al secondo pignoramento la veste di intervento nella procedura già avviata in forza del primo pignoramento, attraverso l’obbligo di riunione (Cass. 11698/24).
Il pignoramento successivo del medesimo bene non è di per sé precluso: opera come intervento nella procedura avviata dal primo pignoramento e le procedure devono essere riunite.
L’obbligo di riunione è disciplinato in via generale dall'art. 493 c.p.c.. e, per l'ipotesi che qui interessa, dagli artt. 550 e 524, secondo comma, ultima parte c.p.c., ed ha il fine di garantire la parità tra i creditori (Cass. 20595/10).
Nei pignoramenti successivi dello stesso credito, l’obbligo di riunione serve a garantire la parità tra i creditori; la sua violazione non attribuisce al terzo pignorato interesse a dolersene.
art. 524, secondo comma, ultima parte, c.p.c.
L’obbligo di riunione è disciplinato in via generale dall'art. 493 c.p.c.. e, per l'ipotesi che qui interessa, dagli artt. 550 e 524, secondo comma, ultima parte c.p.c., ed ha il fine di garantire la parità tra i creditori (Cass. 20595/10).
La disposizione concorre a fondare l’obbligo di riunire i pignoramenti successivi, funzionale a impedire che un creditore ottenga l’assegnazione sottraendosi al concorso.
Il terzo motivo è inammissibile ex art. 360-bis n. 1 c.p.c., alla luce dei princìpi ripetutamente affermati da questa Corte (Cass. Sez. U., 20/02/2020, n. 4315; Cass. Sez. 3, 14/03/2014, n. 5955), alle cui motivazioni si può qui rinviare ex art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c..
La censura sul doppio contributo unificato è inammissibile perché la questione è stata risolta in conformità a principi già ripetutamente affermati dalla Corte.
Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza, ai sensi dell’art. 385, comma 1, c.p.c., e sono liquidate nel dispositivo.
In caso di soccombenza, la parte soccombente è condannata alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Il rigetto del ricorso comporta l’attestazione dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Quando il giudice di pace affronta espressamente la scelta tra decisione secondo diritto e secondo equità e dichiara di decidere secondo equità, il principio dell’apparenza impone di impugnare la sentenza con il mezzo previsto per le decisioni equitative; l’appello è ammissibile se denuncia la violazione di norme processuali.
- La pluralità di pignoramenti del medesimo credito non impedisce in sé l’aggressione esecutiva: il pignoramento successivo assume la veste di intervento nella procedura iniziata con il primo e le procedure devono essere riunite per tutelare la parità tra i creditori.
- Se, in procedure non riunite, vengono emesse più ordinanze di assegnazione del medesimo credito, il terzo pignorato si libera pagando in esecuzione dell’ordinanza relativa al pignoramento notificato per primo. La priorità rilevante dipende dal primo pignoramento, che vincola il credito, e non dall’ordine con cui sono pronunciate le ordinanze di assegnazione.
- La violazione dell’obbligo di riunione dei pignoramenti pregiudica principalmente i creditori e non attribuisce al terzo pignorato, di per sé, interesse a dolersene; il puntuale adempimento degli obblighi dichiarativi del terzo non produce autonomamente effetto liberatorio.
- Il giudice non è tenuto a esaminare e confutare separatamente ogni argomento difensivo: la motivazione è sufficiente quando esprime in modo sintetico la valutazione complessiva degli elementi rilevanti.
- Non ricorre omessa pronuncia quando il giudice, decidendo nel merito la questione sottoposta, manifesta in modo inequivoco di aver esaminato anche il motivo d’impugnazione che la investiva.
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