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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26967/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni fiscali)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato due cartelle di pagamento, notificate rispettivamente il 24 settembre 2012 e il 20 settembre 2012, relative a IRPEF e addizionali per l’anno 2005, dovute per maggior reddito imponibile derivante da canoni di locazione di fabbricati percepiti ma non dichiarati. Sostenevano di non avere ricevuto i rispettivi avvisi di accertamento e di averne avuto conoscenza soltanto con la notifica delle cartelle, chiedendo l’annullamento di queste e degli atti impositivi presupposti. La Commissione tributaria provinciale di Roma, riuniti i ricorsi, aveva ritenuto regolari le notifiche delle cartelle e degli avvisi; la Commissione tributaria regionale del Lazio aveva respinto l’appello, reputando perfezionato il procedimento notificatorio e irrilevante la contestazione circa la prova del contenuto dei plichi non ritirati. In cassazione i contribuenti hanno formulato due motivi. Con il primo, denunciando la violazione dell’art. 140 c.p.c., dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973 e degli artt. 7 e 8 della legge 890/1982, hanno contestato la regolarità delle notifiche degli avvisi: quanto a un avviso, assumevano che la copia dell’avviso di deposito fosse priva dell’indicazione del luogo; quanto all’altro, lamentavano che l’Ufficio non avesse documentato l’avviso di avvenuto deposito dopo il tentativo di notifica non riuscito. Con il secondo motivo, denunciando la violazione dell’art. 60 del d.P.R. 600/1973, degli artt. 1335 e 2697 c.c. e dell’art. 8 della legge 890/1982, hanno sostenuto che gravasse sul notificante l’onere di provare il contenuto della busta.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile: i ricorrenti non hanno specificamente censurato gli accertamenti in fatto della Commissione regionale sulla sequenza delle formalità notificatorie e hanno chiesto, in sostanza, una nuova valutazione delle prove, non consentita in cassazione. Il motivo è stato inoltre ritenuto carente sotto il profilo dell’autosufficienza, perché i ricorrenti non hanno trascritto né prodotto le relate di notifica e non hanno indicato dove reperirle, come richiesto dall’art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato quanto alla ripartizione dell’onere probatorio: una volta che la consegna del plico al domicilio del destinatario risulti dall’avviso di ricevimento, la conoscenza dell’atto è presunta ai sensi dell’art. 1335 c.c. e spetta al destinatario dimostrare che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso. La censura è stata anche dichiarata inammissibile perché non ha attaccato puntualmente la ragione della decisione regionale, secondo cui la contestazione del contenuto era generica, dato che i destinatari non avevano ritirato i plichi. Nulla è stato disposto per le spese, in ragione della mancata attività difensiva delle parti intimate. La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto, pari a quello previsto per il ricorso.

Norme richiamate

  • art. 140 c.p.c.

    I ricorrenti, pur deducendo apparentemente una violazione di norme di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass. 20/572026, n. 15454).

    La censura sulla procedura notificatoria non consente alla Corte di cassazione di riesaminare l’apprezzamento delle prove e gli accertamenti in fatto compiuti dal giudice di merito.

  • art. 60 d.P.R. 600/1973

    La Commissione Tributaria Regionale, con riferimento all'avviso notificato a Tomei Sergio, ha accertato che il messo notificatore della città di Nettuno, secondo il disposto dell'articolo 140 c.p.c., ha depositato l'atto in busta sigillata presso la casa comunale, ha affisso l'avviso di deposito in busta sigillata presso l'abitazione ed ha comunicato tramite raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo del destinatario l'avvenuto deposito;

    La Corte ha ritenuto inammissibile la contestazione della notifica degli avvisi, senza formulare una diversa interpretazione sostanziale dell’art. 60.

  • artt. 7 e 8 legge 890/1982

    Il motivo è inammissibile anche perché i ricorrenti, pur contestando la validità del procedimento di notifica seguito per i due avvisi di accertamento, non hanno riportato nel ricorso la relata di notifica, né l'hanno prodotta, né hanno specificato dove reperirla, come sarebbe stato loro onere ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. (Cass. 09/03/2025, n. 6288), non consentendo alla Corte di poter verificare la doglianza, attese le diverse formalità richieste ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e ai sensi dell’art. 7 e 8 legge 890/1982.

    La censura relativa alle formalità delle notifiche postali deve permettere alla Corte di verificarne concretamente la violazione; a tal fine il ricorrente deve riportare o produrre la relata e indicare dove essa sia reperibile.

  • art. 1335 c.c.

    Secondo la Corte, in tema di notifiche di atti impositivi a mezzo del servizio postale, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento della raccomandata fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del ricevente, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che l'atto in esso contenuto era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa dimostrazione (Cass. sez. 5, 9/3/2025, n. 6251, Cass. sez. 3, 15/01/2025, n. 964, Cass. sez. 5, 26/11/2019, n. 30787, Cass. sez. 5, 22/6/2018, n. 16528);

    La consegna del plico al domicilio risultante dall’avviso di ricevimento presume la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Se questi sostiene che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso, deve provarlo.

  • art. 2697 c.c.

    La censura, oltre che ad essere infondata con riferimento al profilo dell’onere della prova che, come detto, è posto a carico del notificato e non del notificante, è, peraltro, prima ancora inammissibile, perché non coglie la ragione della decisione.

    In presenza della presunzione di conoscenza derivante dalla consegna del plico, la prova che il plico fosse vuoto o contenesse un atto diverso grava sul destinatario, non sul notificante.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile anche perché i ricorrenti, pur contestando la validità del procedimento di notifica seguito per i due avvisi di accertamento, non hanno riportato nel ricorso la relata di notifica, né l'hanno prodotta, né hanno specificato dove reperirla, come sarebbe stato loro onere ai sensi dell’art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c. (Cass. 09/03/2025, n. 6288), non consentendo alla Corte di poter verificare la doglianza, attese le diverse formalità richieste ai sensi dell’art. 140 c.p.c. e ai sensi dell’art. 7 e 8 legge 890/1982.

    Il ricorrente per cassazione che deduce un vizio della notificazione deve indicare specificamente gli atti processuali rilevanti, riproducendoli o localizzandoli nel fascicolo, così da consentire il controllo della censura.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

    In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.

Massime di principio

  • La consegna di un plico postale al domicilio del destinatario, attestata dall’avviso di ricevimento, fonda ai sensi dell’art. 1335 c.c. la presunzione di conoscenza dell’atto. Il destinatario che deduca che il plico era vuoto o conteneva un atto diverso da quello spedito deve fornire la relativa prova.
  • La contestazione della regolarità di una notificazione non può trasformarsi in una richiesta di rivalutazione delle prove e degli accertamenti fattuali compiuti dal giudice di merito, attività estranea al giudizio di legittimità.
  • Il ricorrente per cassazione che censuri le modalità di una notificazione deve indicare e rendere verificabili gli atti sui quali fonda la doglianza, riportando o producendo la relata e specificando dove essa sia reperibile; l’omissione rende la censura inammissibile quando impedisce il controllo della Corte.
  • È inammissibile la censura che, pur prospettando una violazione di legge, non si confronti puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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