Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 26966/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia)

La controversia

A seguito di un processo verbale di constatazione redatto il 31 maggio 2012 dalla Guardia di Finanza, l’Agenzia delle Entrate accertava alla società in accomandita semplice maggiori redditi d’impresa pari a euro 106.623,00 per il 2009 e a euro 200.969,83 per il 2010. In applicazione del regime di trasparenza, il 29 novembre 2013 notificava alla contribuente, socia accomandante, gli avvisi per il recupero delle maggiori imposte relative ai due anni, rispettivamente pari a euro 59.309,00 ed euro 106.603,00 per IRPEF e altre imposte. La contribuente sosteneva che gli atti notarili avessero indicato per errore la sua partecipazione nella misura del 50%, mentre la quota effettiva era del 2%. La Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia rigettava il ricorso e la Commissione Tributaria Regionale della Toscana, con sentenza n. 1758/2017 del 12 giugno 2017, depositata il 10 luglio 2017, respingeva l’appello, ritenendo confermata la partecipazione del 50%. In cassazione la contribuente proponeva due motivi: con il primo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., lamentava l’omesso esame delle vicende societarie e dei documenti che, a suo dire, dimostravano la quota del 2%; con il secondo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., denunciava la violazione dell’art. 10 della legge n. 212/2000, per non essere stati considerati i tentativi di correggere l’errore e gli effetti degli accertamenti fondati sull’errata imputazione della partecipazione.

La decisione

La Corte ha rilevato d’ufficio, in via preliminare, la nullità dell’intero giudizio per difetto del contraddittorio originario. Nelle controversie sulla rettifica dei redditi di una società di persone e sulla conseguente imputazione per trasparenza ai soci, l’accertamento della quota di partecipazione incide sulla fattispecie costitutiva dell’obbligazione e non costituisce, nel caso in esame, una questione personale della sola socia. Era quindi necessario che partecipassero al medesimo giudizio la società e tutti i soci interessati; invece, il processo era stato instaurato soltanto dalla contribuente destinataria del proprio avviso. La nullità, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado, ha assorbito l’esame dei due motivi di ricorso. La Corte ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Pistoia, in diversa composizione, perché provveda alla decisione nel merito previa integrazione del contraddittorio e regoli le spese dell’intero giudizio.

Norme richiamate

  • art. 5 d.P.R. n. 917/1986

    L'unitarietà dell'accertamento - che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni, di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 917 del 1986, nonché dei soci delle stesse, ai quali vengono automaticamente imputati i redditi proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi - comporta che il ricorso tributario, proposto da uno dei soci, riguarda inscindibilmente sia la società sia tutti i soci, salvo che per la prospettazione di questioni personali;

    La rettifica del reddito della società di persone e la conseguente imputazione proporzionale ai soci formano un accertamento unitario. Il ricorso di un socio coinvolge perciò inscindibilmente la società e gli altri soci, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali.

  • art. 14 d.lgs. n. 546/1992

    Il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soci, deve procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile - anche d'ufficio - in ogni stato e grado del processo.

    Quando il ricorso di un socio riguarda un accertamento unitario relativo a una società di persone, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci interessati; l’omissione determina la nullità assoluta del giudizio, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.

  • art. 101 c.p.c.

    Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992, con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n. 4665).

    Il mancato coinvolgimento di tutte le parti necessarie viola il principio del contraddittorio e comporta la nullità dell’intero giudizio, con rimessione al primo giudice affinché decida dopo aver integrato il contraddittorio.

  • art. 111, comma 2, Cost.

    Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata, dovendo essere dichiarata la nullità dell’intero giudizio per violazione del principio del contraddittorio di cui agli artt. 101 c.p.c., 111, comma 2, Cost. e 14, d.lgs. n. 546 del 1992, con rimessione degli atti al primo giudice per la decisione nel merito, previa integrazione del contraddittorio (v. Cass., 22/01/2021, n. 4665).

    La garanzia costituzionale del contraddittorio impone che il giudizio tributario sull’accertamento unitario coinvolga tutti i soggetti necessari; la sua violazione determina la nullità dell’intero processo.

Massime di principio

  • Nelle controversie relative alla rettifica del reddito di una società di persone e alla sua imputazione per trasparenza ai soci, l’accertamento è unitario e il ricorso di un socio coinvolge inscindibilmente la società e tutti i soci, salvo che siano prospettate questioni personali.
  • La contestazione dell’entità della quota societaria da cui dipende la misura del reddito imputato per trasparenza incide sulla fattispecie costitutiva dell’obbligazione e non è una questione meramente personale del socio che impugna.
  • Se il ricorso è proposto da un solo socio e la controversia riguarda elementi comuni dell’accertamento, il giudice deve integrare il contraddittorio nei confronti della società e degli altri soci interessati; la decisione resa senza tale integrazione è affetta da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado.
  • La nullità derivante dal difetto del contraddittorio originario non è superata dalla mancata eccezione nei gradi precedenti e assorbe l’esame dei motivi di ricorso, imponendo la cassazione e la rimessione al primo giudice per la decisione previa integrazione del contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.