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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26977/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (assicurazione)

La controversia

La società beneficiaria aveva ottenuto nel 2003 un finanziamento A.I.F.A. di euro 435.600,00, destinato alla formazione e all’assunzione a tempo indeterminato di ventinove allievi. La Regione Campania aveva erogato due anticipazioni per complessivi euro 348.480,00, garantite da due polizze fideiussorie rilasciate dall’assicuratrice, e nel 2009 aveva revocato il finanziamento per inadempimenti agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e realizzazione del progetto. La beneficiaria aveva chiesto il saldo di euro 87.100,00 e lo svincolo delle garanzie; la Regione aveva domandato la restituzione delle somme anticipate e l’escussione delle polizze. Il Tribunale di Napoli, con sentenza del 2014, aveva respinto la domanda della beneficiaria e accolto la riconvenzionale regionale, condannando in solido la società e l’assicuratrice a restituire euro 348.480,00 oltre interessi. In appello, la Corte di Napoli, con sentenza non definitiva del 28 dicembre 2020, aveva confermato l’operatività della polizza n. 8791 per euro 174.240,00, ma escluso l’escutibilità della polizza n. 8904 perché scaduta il 30 giugno 2007; con sentenza definitiva del 5 maggio 2021 aveva inoltre accolto la domanda di rivalsa dell’assicuratrice, condannando la società a rimborsare le somme pagate o da pagare alla Regione e altri coobbligati entro il limite convenzionale di euro 178.000,00. La società ha proposto due motivi di ricorso per cassazione. Con il primo ha denunciato la nullità del giudizio d’appello per violazione del contraddittorio e del diritto di difesa: sosteneva che, essendo rimasta contumace rispetto alla domanda di rivalsa introdotta dall’assicuratrice, l’appello relativo a tale rapporto avrebbe dovuto esserle notificato personalmente presso la sede legale e non al procuratore costituito per la controversia con la Regione; ha riferito di aver appreso delle sentenze soltanto nel giugno 2022. Con il secondo ha denunciato la nullità del giudizio d’appello per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di Jobet S.r.l., indicata come litisconsorte necessaria processuale, e per mancata interruzione del processo in seguito al fallimento della società, dichiarato il 22 marzo 2019. Il ricorso, notificato il 29 giugno 2022, investiva anche la sentenza definitiva pubblicata il 5 maggio 2021.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché tardivo, senza esaminare nel merito i due motivi. Ha ritenuto che la società fosse stata parte costituita nel giudizio di primo grado e che la domanda di rivalsa dell’assicuratrice fosse stata proposta nello stesso processo, senza dar luogo a un autonomo giudizio. La costituzione produce effetti sull’intero rapporto processuale, non soltanto sulle singole domande: pertanto l’appello doveva essere notificato al procuratore costituito ai sensi dell’art. 330 c.p.c., come avvenuto, e non personalmente alla società. La dedotta nullità della notificazione non sussisteva e non ricorrevano i presupposti per l’impugnazione tardiva del contumace involontario. Il termine lungo di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c., applicabile al giudizio instaurato dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, era scaduto il 6 dicembre 2021; la notificazione del ricorso il 29 giugno 2022 era dunque tardiva. La Corte ha condannato la ricorrente a rifondere alla controricorrente euro 5.800,00 per compensi ed euro 200,00 per spese, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, e ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 292 c.p.c.

    si rammenta che, in base all’art. 292 c.p.c., le comparse contenenti domande nuove o riconvenzionali “da chiunque proposte” devono essere notificate personalmente solo alla controparte contumace, e non anche alle controparti già costituite in giudizio.

    Le comparse che introducono domande nuove o riconvenzionali vanno notificate personalmente alla parte contumace, non a quella già costituita nel processo.

  • art. 330 c.p.c.

    Ne consegue che, una volta intervenuta la costituzione mediante procuratore, le notificazioni dell’impugnazione devono essere effettuate ai sensi dell’art. 330 c.p.c. presso il procuratore costituito - come avvenuto nella fattispecie- e non personalmente alla parte.

    Dopo la costituzione in giudizio tramite procuratore, l’impugnazione va notificata presso il procuratore costituito; la regola vale anche quando l’impugnazione riguarda una domanda introdotta successivamente nello stesso processo.

  • art. 327, comma 2, c.p.c.

    Invero, l'impugnazione proposta ai sensi dell'art. 327, secondo comma, c.p.c. è inammissibile qualora il contumace, che ne ha l'onere, non provi la sussistenza di una delle nullità indicate dalla norma di rito e della mancatа conoscenza fattuale del processo, dovuta alla specifica nullità dedotta, in ragione di un dimostrato nesso di causalità.

    L’impugnazione tardiva del contumace richiede la prova sia di una nullità rilevante della notificazione sia della mancata conoscenza del processo causalmente conseguente a quella nullità.

  • art. 327 c.p.c.

    In conclusione, essendo stato notificato il 29/6/2022 il ricorso per cassazione avverso anche la sentenza definitiva n. 1615/2020 della Corte d’appello di Napoli pubblicata il 5/5/2021, il ricorso è tardivo, non essendo stato rispettato il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c., nella fattispecie di sei mesi - in quanto il giudizio è stato instaurato dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009 - e perciò scaduto in data 6.12.2021.

    Per i giudizi instaurati dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, il termine lungo d’impugnazione è di sei mesi; il suo superamento comporta la tardività dell’impugnazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta l’attestazione dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • La costituzione di una parte tramite procuratore opera per l’intero processo e non può essere limitata alle singole domande: anche se una domanda nuova o riconvenzionale è proposta dopo la costituzione, l’impugnazione relativa a essa va notificata al procuratore costituito, non personalmente alla parte.
  • L’impugnazione tardiva del contumace involontario presuppone l’allegazione e la prova di una nullità rilevante della notificazione e della mancata conoscenza del processo causata da quel vizio; la sola deduzione di una nullità non è sufficiente.
  • Quando il processo è stato instaurato dopo l’entrata in vigore della legge n. 69 del 2009, il termine lungo per impugnare è di sei mesi; il ricorso notificato oltre tale termine è tardivo e inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione

Testo integrale

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