Cassazione Civile, Ordinanza n. 26974/2026 del 16/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (Comune)
La controversia
L’associazione aveva gestito, dal 26 aprile 2010 al 31 dicembre 2018, concerti ed eventi nell’area comunale denominata “Carroponte”; il contratto prevedeva che il Comune comunicasse i consumi elettrici imputabili alla concessionaria, non essendovi inizialmente contatori separati per i diversi impianti. Nell’agosto 2017 il Comune aveva addebitato 260.836,37 euro per i consumi da maggio 2010 a dicembre 2016, contestati dall’associazione, e aveva emesso un’ulteriore fattura di 14.715,69 euro per gennaio-maggio 2017. Con accordo integrativo del 22 gennaio 2018 le parti avevano convenuto un acconto di 70.000 euro, l’installazione di contatori autonomi e la determinazione dei consumi 2010-2017 prendendo a riferimento quelli registrati nel 2018. Dopo la comunicazione comunale del conguaglio di 245.848,91 euro, l’associazione aveva contestato il criterio, sostenendo che il 2018 non rappresentasse in modo adeguato gli anni precedenti, anche per la diversa quantità e durata degli eventi. Aveva inoltre eccepito il difetto di potere di Abaco s.p.a. di emettere l’ingiunzione e chiesto, in subordine, la nullità dell’accordo per mancanza di reciproche concessioni, il suo annullamento per errore essenziale e riconoscibile oppure la risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta. Il Tribunale di Monza, pur revocando l’ingiunzione per il ricalcolo degli importi, aveva condannato l’associazione a pagare 226.799,88 euro, oltre interessi di mora e spese. La Corte d’appello di Milano aveva rigettato l’appello. In cassazione l’associazione ha proposto due motivi: con il primo, denunciando la violazione degli artt. 1346 ss. e 1355 ss. c.c., ha sostenuto che il rinvio alle bollette del 2018 non fosse un criterio oggettivo per determinare i consumi degli anni precedenti e rimettesse la prestazione alla propria volontà, anche per la scelta del numero e della consistenza degli eventi; con il secondo, richiamando l’art. 1430 c.c. e deducendo errori di calcolo e travisamento della prova, ha contestato che il quantum fosse stato determinato sulla base del totale delle bollette 2018, chiedendo di escludere voci non imputabili all’associazione e prospettando una diversa ricostruzione contabile.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è infondato: l’accordo del 22 gennaio 2018, stipulato per superare l’impossibilità di ricostruire con certezza i consumi pregressi, fissava un criterio oggettivo, prestabilito e agevolmente rilevabile di liquidazione per relationem di un debito già sorto, non rimesso all’arbitrio di una parte. Non ricorreva neppure una condizione sospensiva meramente potestativa: l’installazione dei contatori e la comunicazione dei consumi del 2018 servivano a quantificare il credito, mentre la realizzazione degli eventi era collegata all’attività contrattuale, a un interesse apprezzabile dell’associazione e all’obbligo di organizzare almeno 30 date, il cui inadempimento era sanzionato. Il secondo motivo è inammissibile: non si confrontava specificamente con la motivazione della sentenza d’appello, ometteva la puntuale localizzazione dei documenti invocati e mirava a ottenere una nuova valutazione delle bollette e dei conteggi, estranea al giudizio di legittimità. La ricorrente è stata condannata a rifondere al Comune le spese del giudizio di cassazione, liquidate in 7.600 euro per compensi e 200 euro per esborsi, oltre spese forfettarie del 15% e accessori di legge. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Diversamente tuttavia da quanto opinato dalla ricorrente, l’accordo integrativo, raggiunto per ovviare all’impossibilità di stabilire i consumi effettivi di energia elettrica per il periodo dal 2010 al 2017, è conforme al requisito di cui all’art. 1346 c.c. in quanto contenente un criterio oggettivo predeterminato di agevole rilevazione e non soggetto alla decisione arbitraria di una parte di stabilire l’ambito del dovuto, certo nell’an ma non nel quantum.
L’oggetto è determinabile quando il contratto stabilisce un criterio oggettivo, predeterminato e agevolmente rilevabile, utilizzabile per liquidare per relationem una prestazione già sorta.
Per escludere il carattere meramente potestativo rileva il fatto che la previsione contrattuale non determinava l’assunzione dell’obbligazione, già insorta, ma regolava un meccanismo di determinazione a posteriori del dovuto dipendente da azioni volontarie di ARCI (l’installazione del contatore e la comunicazione delle fatture), presidiate da un interesse obiettivamente apprezzabile legato al contratto e tale da escludere la possibilità di liberarsi da esso a un costo nullo.
Non è meramente potestativa la previsione che affida a una parte atti volontari diretti a quantificare un’obbligazione già sorta, quando tali atti sono collegati a un interesse contrattuale obiettivamente apprezzabile e non consentono di sciogliersi dal vincolo senza costo.
La ricorrente, schermandolo con l’apparente deduzione di un vizio per violazione dell’art. 1430 c.c., che neppure illustra, persegue un riesame della valutazione resa dalla Corte d’appello in ordine al conteggio del dovuto sulla base dello scrutinio delle bollette emesse a carico di ARCI nell’anno 2018, riproponendo in parte il contenuto del secondo motivo d’appello.
La norma non consente di trasformare una contestazione della valutazione dei conteggi e delle prove in un motivo di legittimità; la censura deve individuare la regola giuridica violata e non limitarsi a chiedere una diversa ricostruzione del quantum.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
In altri termini, la ricorrente scivola sul piano della valutazione del fatto, proponendo una diversa ricostruzione dei conteggi, e mira a un riesame del fatto e della prova estraneo al giudizio di legittimità, in quanto, nell'ambito di quest'ultimo, non è conferito il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l'esame e la valutazione del giudice di merito, a cui resta riservato di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere tra loro quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.
Il ricorso per cassazione non è sede per una nuova valutazione del fatto o delle prove: il controllo è circoscritto alla correttezza giuridica e alla tenuta logico-formale della decisione impugnata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
In caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, se dovuto.
Massime di principio
- Il requisito della determinabilità dell’oggetto contrattuale è soddisfatto quando le parti rinviano a un criterio prestabilito, oggettivo e agevolmente verificabile, anche se il criterio serve a liquidare successivamente una prestazione già sorta e non consente di ricostruirne direttamente l’ammontare storico.
- La previsione di un fatto volontario del debitore non integra una condizione meramente potestativa quando il fatto non determina la nascita dell’obbligazione, ma attua un meccanismo convenuto per quantificare un debito già esistente e risponde a interessi contrattuali apprezzabili, senza permettere al debitore di liberarsi dal vincolo a costo zero.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve identificare l’errore della decisione con una critica specifica e confrontarsi con le sue effettive ragioni; la mera riproposizione delle contestazioni di merito o una ricostruzione alternativa dei conteggi non soddisfano tale onere.
- Nel giudizio di cassazione non è consentito ottenere una nuova valutazione delle prove, delle singole voci di costo o della ricostruzione contabile riservata al giudice di merito; il sindacato è limitato alla correttezza giuridica e alla coerenza logico-formale della decisione.
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