Cassazione Civile, Ordinanza n. 08976/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia traeva origine da avvisi di pagamento con cui l'amministrazione finanziaria aveva recuperato, per gli anni 2009-2012, l'accisa sull'energia elettrica ceduta dalla società a un'altra impresa, disconoscendo l'agevolazione prevista per gli autoproduttori ai sensi dell'art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995, per ritenuta inapplicabilità della nozione di autoproduttore di cui all'art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999. Dopo un primo rigetto in CTP, un accoglimento in CTR, un primo ricorso per cassazione dell'Agenzia accolto con rinvio e un nuovo rigetto della CTR in sede di rinvio, la società proponeva nuovo ricorso per cassazione affidato a quattro motivi: 1) prescrizione quinquennale del credito erariale per l'anno 2009, con doglianza sulla decorrenza del termine; 2) violazione dello Statuto del contribuente e dei principi di tutela del legittimo affidamento, assumendo che plurimi atti amministrativi avevano indotto la società ad applicare l'agevolazione; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi all'affidamento riposto nella qualifica di autoproduttore. In pendenza del giudizio, però, la ricorrente depositava atto di rinuncia al ricorso, rappresentando che, a seguito di accordo di ristrutturazione del debito con transazione fiscale omologato dal Tribunale, la lite era stata definita e tutti i crediti dell'amministrazione risultavano soddisfatti, con previsione di spese compensate.
La decisione
La Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso per cassazione depositata dalla società ricorrente e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Ha richiamato il principio secondo cui la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale idoneo a produrre l'estinzione del processo a prescindere dall'accettazione della controparte, rilevante solo ai fini delle spese. In ragione dell'esito, ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite. Ha inoltre ricordato che, in caso di rinuncia al ricorso, non si applica il raddoppio del contributo unificato, poiché tale misura opera solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Indicata come parametro di deduzione dei primi due motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Indicata come parametro del motivo di nullità della sentenza per motivazione apparente e violazione delle norme sulla motivazione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Indicata come parametro del motivo di omesso esame di fatti decisivi e controversi.
Richiamato nel primo motivo in relazione alla disciplina dell'accisa sull'energia elettrica e alla prescrizione del credito.
Richiamato nel primo motivo insieme all'art. 15 d.lgs. n. 504/1995 in tema di disciplina dell'accisa e prescrizione.
art. 3 Cost.
Invocato nel primo motivo come parametro costituzionale nella censura sulla decorrenza della prescrizione.
art. 24 Cost.
Invocato nel primo motivo come parametro costituzionale nella censura sulla decorrenza della prescrizione.
Richiamato nel secondo motivo a sostegno della tutela dell'affidamento del contribuente nei rapporti con l'amministrazione finanziaria.
art. 52, comma 3, lett. b), d.lgs. n. 504/1995
Norma agevolativa sull'accisa sull'energia elettrica la cui applicazione veniva contestata dall'amministrazione e rivendicata dalla contribuente.
art. 2, comma 2, d.lgs. n. 79/1999
Richiamato per la definizione di autoproduttore ritenuta non applicabile alla fattispecie dalla precedente decisione di merito.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
Richiamato nel terzo motivo come norma sulla motivazione della sentenza tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
Richiamato nel terzo motivo come parametro della nullità per motivazione apparente.
Richiamato nel terzo motivo con riferimento all'obbligo di motivazione della sentenza.
art. 111, comma 6, Cost.
Richiamato nel terzo motivo quale parametro costituzionale del dovere di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali.
Richiamato dalla Corte per affermare che la rinuncia al ricorso per cassazione produce estinzione del processo e può essere comunicata agli avvocati delle parti.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato in caso di rinuncia al ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione è atto unilaterale idoneo a determinare l'estinzione del processo indipendentemente dall'accettazione della controparte; l'eventuale accettazione incide solo sulla regolazione delle spese.
- La rinuncia al ricorso comporta la cessazione della controversia in sede di legittimità e giustifica, di regola, la compensazione delle spese quando tale soluzione sia coerente con la definizione complessiva del rapporto controverso.
- Il raddoppio del contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, perché la misura ha carattere eccezionale e sanzionatorio e non è estensibile oltre i casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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