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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26770/2023 del 18/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 relativo a una cava per l'estrazione di materiali inerti sita nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio e censita con specifiche particelle catastali. L'atto contestava omessa dichiarazione e parziale versamento dell'imposta per un importo di euro 57.524,68 oltre interessi e sanzioni. In primo e secondo grado la pretesa è stata ridimensionata nella base imponibile, con valorizzazione delle aree come fabbricabili in base alla stima comunale della sottozona D/3. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame delle proprie deduzioni sulla riduzione del valore venale della cava e richiamo ai criteri stimativi comunali; con il secondo ha denunciato violazione di norme sull'accertamento del valore imponibile e della ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse ridotto il valore senza prova dell'erroneità dei criteri estimativi approvati dal Comune. Successivamente la contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite fiscale ex L. 197/2022, documentando domanda e pagamento della prima o unica rata.

La decisione

La Corte ha dichiarato estinto il procedimento. Ha ritenuto applicabile la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. 197/2022, rilevando che il Comune aveva deliberato l'adesione alla definizione per i tributi comunali e che la contribuente aveva depositato nei termini la domanda e la prova del versamento dovuto. Ha inoltre precisato che, non essendo stato ancora notificato alcun diniego della definizione, l'estinzione poteva essere pronunciata; le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è dovuto il doppio contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle controversie tributarie può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione quando il contribuente deposita tempestivamente domanda e prova del pagamento dovuto, secondo la disciplina statale e l'eventuale regolamento dell'ente territoriale aderente.
  • Se l'ente impositore non ha ancora notificato il diniego della definizione agevolata, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo, ferma la successiva impugnabilità del diniego e la revocazione del provvedimento estintivo nei limiti di legge.
  • Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate nei casi di estinzione conseguente a definizione agevolata, in forza della disciplina speciale.
  • Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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