Cassazione Civile, Ordinanza n. 26770/2023 del 18/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IMU per l'anno 2016 relativo a una cava per l'estrazione di materiali inerti sita nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio e censita con specifiche particelle catastali. L'atto contestava omessa dichiarazione e parziale versamento dell'imposta per un importo di euro 57.524,68 oltre interessi e sanzioni. In primo e secondo grado la pretesa è stata ridimensionata nella base imponibile, con valorizzazione delle aree come fabbricabili in base alla stima comunale della sottozona D/3. La concessionaria ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi: con il primo ha denunciato omesso esame delle proprie deduzioni sulla riduzione del valore venale della cava e richiamo ai criteri stimativi comunali; con il secondo ha denunciato violazione di norme sull'accertamento del valore imponibile e della ripartizione dell'onere della prova, sostenendo che la CTR avesse ridotto il valore senza prova dell'erroneità dei criteri estimativi approvati dal Comune. Successivamente la contribuente ha chiesto l'estinzione del giudizio per definizione agevolata della lite fiscale ex L. 197/2022, documentando domanda e pagamento della prima o unica rata.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il procedimento. Ha ritenuto applicabile la definizione agevolata delle controversie tributarie prevista dalla L. 197/2022, rilevando che il Comune aveva deliberato l'adesione alla definizione per i tributi comunali e che la contribuente aveva depositato nei termini la domanda e la prova del versamento dovuto. Ha inoltre precisato che, non essendo stato ancora notificato alcun diniego della definizione, l'estinzione poteva essere pronunciata; le spese restano a carico di chi le ha anticipate e non è dovuto il doppio contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nel primo motivo come norma sulla prova presuntiva, ma senza decisione sul merito perché il giudizio è stato estinto
art. 5, comma 5, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504
richiamato dai motivi di ricorso in tema di determinazione della base imponibile IMU/ICI per aree edificabili o assimilate
art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446
richiamato dai motivi di ricorso in relazione ai poteri regolamentari comunali sulla determinazione dei valori delle aree
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come vizio denunciato per omesso esame di deduzioni difensive
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
richiamato come vizio di violazione di legge e nullità processuale
richiamato in tema di onere della prova circa i criteri estimativi e il valore imponibile
richiamati nel secondo motivo come parametri processuali e motivazionali
art. 1, commi 186-205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
norma sulla definizione agevolata delle controversie tributarie, applicata per dichiarare l'estinzione del giudizio
art. 1, commi 194-201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
disciplinano perfezionamento della definizione, sospensione, estinzione del processo, impugnazione del diniego e revocazione
art. 1, comma 195, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede la domanda di definizione e il relativo deposito
art. 1, comma 197, L. 29 dicembre 2022, n. 197
regola la sospensione del processo e l'onere di deposito della documentazione
art. 1, comma 198, L. 29 dicembre 2022, n. 197
prevede la declaratoria di estinzione nei giudizi pendenti a seguito del deposito della domanda e del versamento
art. 1, comma 201, L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente l'impugnazione del diniego e la revocazione del provvedimento estintivo
art. 1, comma 205, L. 29 dicembre 2022, n. 197
consente agli enti territoriali di estendere la definizione alle controversie in cui essi sono parte
artt. 5 e 7 del regolamento comunale per la definizione agevolata delle controversie tributarie
richiamati quale disciplina attuativa comunale del perfezionamento della definizione e dell'estinzione del processo
art. 8 d.lgs. 19 giugno 1997, n. 218
richiamato solo in relazione al pagamento rateale previsto dalla disciplina della definizione agevolata
art. 17 d.lgs. 9 luglio 1997, n. 241
richiamato per escludere la compensazione nei versamenti della definizione
art. 20, comma 1, lett. a)-e), d.l. 30 marzo 2023, n. 34 conv. in L. 26 maggio 2023, n. 56
ha modificato i commi della legge di definizione agevolata sul perfezionamento e sui termini di pagamento
Massime di principio
- La definizione agevolata delle controversie tributarie può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione quando il contribuente deposita tempestivamente domanda e prova del pagamento dovuto, secondo la disciplina statale e l'eventuale regolamento dell'ente territoriale aderente.
- Se l'ente impositore non ha ancora notificato il diniego della definizione agevolata, il giudice può dichiarare l'estinzione del processo, ferma la successiva impugnabilità del diniego e la revocazione del provvedimento estintivo nei limiti di legge.
- Le spese processuali restano a carico della parte che le ha anticipate nei casi di estinzione conseguente a definizione agevolata, in forza della disciplina speciale.
- Il c.d. doppio contributo unificato non si applica nei casi di estinzione del giudizio per definizione agevolata, poiché la misura è prevista solo per rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione.
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