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Cassazione Civile, Ordinanza n. 19478/2024 del 15/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento IMU per gli anni 2019 e 2020 notificati da un comune a una società in liquidazione, proprietaria di immobili di categoria catastale D rimasti inutilizzati dopo la cessazione dell'attività d'impresa. La società aveva impugnato gli avvisi sostenendo, in sintesi, che la cessazione dell'attività e la conseguente inutilizzazione degli immobili avrebbero determinato il venir meno, o comunque la sospensione, della base imponibile; aveva richiamato per analogia la disciplina degli immobili collabenti e aveva invocato anche l'art. 1256 c.c. per sostenere l'impossibilità sopravvenuta dell'obbligo tributario, oltre a prospettare dubbi di legittimità costituzionale della normativa IMU per contrasto con gli artt. 3, 53, 42 e 47 Cost. Il comune ha resistito deducendo che il presupposto impositivo resta il possesso di immobili iscritti in catasto, indipendentemente dall'effettivo uso produttivo, e che la questione di costituzionalità era già stata affrontata dalla Corte costituzionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: violazione delle norme in tema di IMU e della disciplina fiscale collegata alla cessazione dell'attività e ai beni strumentali; violazione di legge per mancata sospensione del tributo in relazione alla cessazione dell'impresa; omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. e richiamo all'art. 43 del TUIR, oltre alla questione costituzionale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità. Ha ritenuto che gli immobili iscritti in catasto, ancorché non utilizzati per cessazione dell'attività d'impresa, restano soggetti a IMU perché il presupposto d'imposta è il possesso dell'immobile e la sua iscrizione catastale, non il concreto impiego produttivo. Ha escluso l'applicabilità analogica della disciplina degli immobili collabenti, poiché tali unità sono prive di rendita catastale, mentre gli immobili inutilizzati della società conservano la rendita. Ha inoltre negato che la cessazione dell'attività comporti una sospensione dell'obbligo tributario, non essendo prevista da una norma espressa e non essendo invocabile l'art. 1256 c.c. per un debito fiscale che non diventa impossibile. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché proposto ex art. 360, n. 5 c.p.c. in presenza di doppia conforme, senza indicare la diversità delle ragioni di fatto delle decisioni di merito. La questione di costituzionalità è stata reputata manifestamente infondata, richiamando la giurisprudenza della Corte costituzionale che riconosce la legittimità del presupposto IMU fondato sul possesso dell'immobile iscritto in catasto, a prescindere dall'uso effettivo.

Norme richiamate

  • art. 13, d.l. 6 dicembre 2011 n. 201

    L'IMU ha per presupposto il possesso di immobili di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 504/1992 e la base imponibile è determinata dal valore dell'immobile secondo i criteri legali; è sufficiente l'iscrizione catastale e il possesso, senza rilievo dell'effettivo uso produttivo.

  • art. 7, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23

    Richiamato dalla ricorrente come norma in tema di disciplina IMU, ma la Corte nega che possa fondare l'esenzione o la sospensione invocata.

  • art. 8, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23

    Richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla debenza dell'IMU.

  • art. 9, d.lgs. 14 marzo 2011 n. 23

    Richiamato nel dibattito sulla disciplina IMU e sulla questione di costituzionalità; la Corte lo considera conforme ai principi costituzionali secondo la giurisprudenza costituzionale.

  • art. 10, comma 6, d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 504

    La deroga che prevede il differimento del pagamento opera solo per gli immobili compresi nel fallimento e nella liquidazione coatta amministrativa; è norma eccezionale e di stretta interpretazione, non estensibile ai casi di cessazione dell'attività d'impresa.

  • art. 13, d.l. n. 16 del 2012

    Richiamato dalla ricorrente tra le norme che, a suo dire, avrebbero inciso sulla base imponibile e sulla disciplina dell'IMU.

  • art. 43, d.P.R. n. 917 del 1986

    Invocato dalla ricorrente in tema di cessazione dell'attività d'impresa e beni strumentali; la Corte ritiene il motivo inammissibile e, comunque, implicitamente escluso dai giudici di merito.

  • art. 1256 c.c.

    Non è applicabile per sospendere il pagamento dell'IMU, perché l'obbligazione tributaria non diventa impossibile per la sola cessazione dell'attività industriale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il motivo è inammissibile in presenza di doppia conforme se non si indicano le diverse ragioni di fatto poste a base delle due decisioni di merito.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di doppia conforme, preclude il ricorso ex art. 360, n. 5 c.p.c. se non viene dimostrata la diversità delle rationes decidendi di fatto.

  • art. 374, secondo comma, c.p.c.

    Il provvedimento della Prima Presidente ha escluso l'assegnazione alle Sezioni Unite per mancanza dei presupposti.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso, secondo la disciplina sulle spese processuali.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.

  • artt. 3, 53, 42 e 47 Cost.

    La censura di incostituzionalità è ritenuta manifestamente infondata alla luce della giurisprudenza costituzionale che ritiene legittimo il presupposto IMU fondato sul possesso dell'immobile iscritto in catasto.

Massime di principio

  • Ai fini IMU, il presupposto impositivo è costituito dal possesso di un immobile iscritto in catasto; l'effettivo utilizzo produttivo, l'abitabilità o la temporanea inutilizzazione del bene non escludono il tributo se l'immobile conserva rendita catastale.
  • L'analogia con gli immobili collabenti non è consentita quando il bene oggetto di imposizione conserva la rendita catastale: la diversa disciplina si giustifica perché le unità collabenti sono prive di rendita, mentre gli immobili semplicemente inutilizzati no.
  • Le deroghe o sospensioni del pagamento dell'IMU previste dal legislatore hanno natura eccezionale e sono di stretta interpretazione; non possono essere estese in via analogica a ipotesi non espressamente contemplate, come la cessazione volontaria dell'attività d'impresa.
  • L'art. 1256 c.c. non può essere invocato per paralizzare l'obbligazione tributaria quando non si sia verificata una vera impossibilità sopravvenuta dell'adempimento, ma solo la cessazione dell'attività economica cui il bene era strumentale.
  • In presenza di doppia conforme di merito, il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. è inammissibile se non si indicano specificamente le divergenze tra le ragioni di fatto poste a base delle due decisioni.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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