Cassazione Civile, Ordinanza n. 13513/2025 del 20/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite riguarda un avviso di accertamento catastale in rettifica con cui l'Ufficio aveva attribuito a un immobile di proprietà del contribuente la categoria A/1, classe 2, in luogo della categoria A/2, classe 3 proposta in sede DOCFA. La Corte tributaria di secondo grado aveva accolto l'appello del contribuente, ritenendo che l'immobile non presentasse le caratteristiche dell'abitazione signorile e valorizzando una perizia di parte, il raffronto con altri immobili della zona e il fatto che il frazionamento dell'unità originaria avesse ridotto spazi e luminosità. L'Agenzia ricorre per cassazione con tre motivi: 1) violazione delle norme sul classamento e del d.m. 4 dicembre 1961, sostenendo che la decisione avrebbe erroneamente richiamato la disciplina delle abitazioni di lusso del d.m. 2 agosto 1969 e confuso tale profilo con quello delle abitazioni signorili; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., assumendo che il giudice di merito avrebbe male applicato l'onere della prova e ignorato le prove e le difese dell'Ufficio, che avrebbero dimostrato la corretta classificazione in A/1 in ragione della zona, delle finiture, dello stato manutentivo e di altre caratteristiche del fabbricato; 3) violazione dell'art. 7 l. 212/2000 e dell'art. 3 l. 241/1990, deducendo che il giudice avrebbe indebitamente sovrapposto l'obbligo di motivazione dell'avviso con le mere difese svolte in giudizio e avrebbe escluso la possibilità per l'Ufficio di contrastare la perizia del contribuente con ulteriori argomenti e documenti.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza impugnata non aveva fondato la decisione sulla disciplina delle abitazioni di lusso, ma sul raffronto tra le caratteristiche dell'immobile e quelle degli altri immobili classificati in A/1 e sulla perizia prodotta dal contribuente. Il secondo motivo è stato ritenuto in parte infondato e in parte inammissibile: non vi era violazione dell'art. 2697 c.c. poiché la Corte di merito non aveva invertito l'onere probatorio, ma aveva semplicemente valutato come idonee le prove offerte dal contribuente; inoltre la censura mirava in realtà a sollecitare un nuovo esame del merito, precluso in cassazione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché, anche qui, non colpiva la vera ratio della decisione: la Corte territoriale non aveva negato in astratto la possibilità per l'Ufficio di difendersi in giudizio, ma aveva comunque esaminato le deduzioni difensive ritenendole insufficienti a superare le specifiche risultanze della perizia e del raffronto effettuato dal contribuente. La Cassazione ha quindi confermato la decisione di merito e ha condannato l'Agenzia delle Entrate alle spese del giudizio di legittimità. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato per la natura di pubblica amministrazione della ricorrente.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
viene richiamato come parametro di deduzione della violazione di legge, ma la Corte ribadisce che non consente di sollecitare una nuova valutazione del merito o delle prove.
la violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio alla parte sbagliata; non ricorre quando il giudice valuti le prove e ritenga assolto o non assolto l'onere da chi ne era gravato.
la motivazione dell'avviso di accertamento non può essere sanata o integrata postuma in giudizio in modo da rendere vana la sanzione di nullità, ma l'Amministrazione può comunque difendersi se l'atto era originariamente motivato.
richiamato in relazione all'obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, ma la censura è ritenuta non decisiva rispetto alla concreta ratio della sentenza.
l'eccezione di inammissibilità per asserita oscurità del ricorso viene respinta perché, pur con qualche errore narrativo, i motivi risultano intellegibili e centrati sulla sentenza impugnata.
d.m. 4 dicembre 1961
richiamato come parametro delle abitazioni 'signorili', ma non come base decisiva della pronuncia, che si fonda sul raffronto delle caratteristiche dell'immobile.
d.m. 2 agosto 1969
è evocato dalla ricorrente come disciplina delle abitazioni di lusso, ma la Corte osserva che la sentenza impugnata non ne ha fatto applicazione decisiva.
r.d.l. n. 652 del 1939
richiamato tra le norme che regolano il classamento catastale.
d.P.R. n. 1142 del 1949
richiamato tra le norme che regolano il classamento catastale.
richiamato tra le norme che regolano il classamento catastale.
richiamato tra le norme che regolano il classamento catastale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
non viene applicato il raddoppio del contributo unificato per la natura giuridica di pubblica amministrazione della ricorrente.
Massime di principio
- In tema di riclassamento catastale, il giudizio sulla corretta categoria dell'unità immobiliare si fonda sulla concreta comparazione delle caratteristiche intrinseche ed estrinseche del bene con quelle delle unità di raffronto, e la relativa valutazione è essenzialmente di merito.
- La violazione dell'art. 2697 c.c. è deducibile in cassazione solo se il giudice abbia invertito la ripartizione dell'onere della prova; non è invece censurabile con tale norma la mera valutazione di sufficienza o insufficienza delle prove offerte dalle parti.
- Il ricorrente per cassazione non può ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio sotto la veste della violazione di legge quando la censura mira, in sostanza, a sostituire un apprezzamento di fatto a quello compiuto dal giudice di merito.
- Nel giudizio relativo a un avviso di classamento catastale, il contribuente può contrastare la pretesa con una perizia e con il raffronto con immobili similari; l'Amministrazione, dal canto suo, può difendersi in giudizio, ma le sue deduzioni non valgono a sanare una motivazione originariamente carente dell'atto.
- La qualificazione di un'abitazione come signorile, civile o popolare costituisce un apprezzamento di fatto ancorato a nozioni di esperienza comune e alle caratteristiche concrete del bene, suscettibile di evoluzione nel tempo.
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