Cassazione Civile, Ordinanza n. 00026/2026 del 01/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l’Ufficio ha recuperato a tassazione, per gli anni 2014 e 2015, costi di sponsorizzazione sostenuti da una società per tornei di golf, ritenendoli riferibili a operazioni oggettivamente inesistenti e quindi indeducibili ai fini delle imposte dirette e non detraibili ai fini IVA. La contribuente ha impugnato gli atti, ottenendo in primo grado l’annullamento, ma la decisione è stata riformata in appello con rigetto dei ricorsi. In cassazione la società ha dedotto sei motivi: (1) violazione del divieto di domande/eccezioni nuove in appello ex art. 57 d.lgs. 546/1992, per avere il giudice d’appello valorizzato elementi e giudicati nuovi; (2) violazione delle norme sulle presunzioni per avere la Corte tributaria fondato l’inesistenza delle operazioni su presunzioni di secondo grado; (3) violazione degli artt. 2697, 2727, 2728, 2729 c.c. e dell’art. 7, comma 5-bis, d.lgs. 546/1992, sostenendo che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti e che fosse stato erroneamente applicato l’onere della prova; (4) omesso esame del fatto decisivo consistente nella mancata prova della retrocessione alla società delle somme versate a titolo di sponsorizzazione; (5) violazione dell’art. 90, comma 8, l. 289/2002 e dell’art. 2697 c.c., assumendo l’esistenza di una presunzione legale assoluta di deducibilità per le sponsorizzazioni sportive entro il limite annuo; (6) nullità della motivazione per asserita mancata risposta ai motivi riproposti in appello. La Corte ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando che l’Amministrazione aveva fornito un quadro presuntivo grave, preciso e concordante circa l’inesistenza delle operazioni e che la contribuente non aveva dato prova idonea dell’effettivo svolgimento delle prestazioni di sponsorizzazione.
La decisione
Il ricorso è stato integralmente rigettato. La Corte ha ritenuto infondati i motivi relativi al divieto di nuove eccezioni, al preteso uso di presunzioni di secondo grado, alla dedotta violazione dell’onere della prova e al regime speciale delle sponsorizzazioni sportive ex art. 90, comma 8, l. 289/2002, osservando che tale disciplina opera solo se sia provato l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale, circostanza ritenuta mancante. Ha inoltre dichiarato inammissibile il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. perché diretto in realtà a contestare la valutazione del materiale istruttorio. Quanto alla censura di vizio motivazionale, l’ha ritenuta infondata, rilevando che la sentenza d’appello conteneva una motivazione esistente, comprensibile e non affetta da anomalie costituzionalmente rilevanti. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, a una somma aggiuntiva in favore della controparte ex art. 96, comma 3, c.p.c., a un’ulteriore somma in favore della cassa delle ammende ex art. 96, comma 4, c.p.c., oltre all’attestazione ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 57 d.lgs. n. 546 del 1992
Il divieto di nuove eccezioni in appello riguarda solo le eccezioni in senso stretto e non le mere difese o argomentazioni difensive dirette a contrastare le allegazioni già svolte dalla controparte.
artt. 24, 53 e 111 Cost.
Richiamati dalla parte ricorrente a sostegno della doglianza sulle presunzioni e sul diritto di difesa, ma non ritenuti violati dalla Corte.
La violazione dell’onere della prova è configurabile solo se il giudice attribuisce l’onere a una parte diversa da quella gravata secondo le regole sostanziali; non è deducibile quando si contesti soltanto la valutazione del materiale probatorio.
Le presunzioni semplici sono ammissibili e possono fondare anche una catena inferenziale, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti e il ragionamento del giudice sia logicamente coerente.
art. 7, comma 5-bis, d.lgs. n. 546 del 1992
La disposizione è stata ritenuta di natura sostanziale e quindi non applicabile retroattivamente ai giudizi pendenti alla data della sua entrata in vigore.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il vizio è deducibile solo per omesso esame di un fatto storico, decisivo e discusso tra le parti, non per contestare l’apprezzamento delle prove o delle argomentazioni del giudice di merito.
art. 90, comma 8, l. n. 289 del 2002
La norma introduce una presunzione assoluta di deducibilità delle spese di sponsorizzazione in favore di associazioni sportive dilettantistiche entro il limite annuo previsto, ma solo se ricorrono tutti i presupposti applicativi, incluso l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale.
Richiamato come regime generale derogato dalla disciplina speciale sulle sponsorizzazioni sportive.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La motivazione è nulla solo se manca del tutto o è meramente apparente; nel caso esaminato la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta esistente e intelligibile.
Richiamato insieme alle norme sulla motivazione, senza che sia stata ravvisata alcuna violazione.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve contenere la concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto; la decisione impugnata è stata ritenuta conforme a tale requisito.
art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di nullità motivazionale, ma non ritenuto violato.
La definizione conforme alla proposta accelerata ha comportato l’applicazione del regime sanzionatorio processuale previsto per l’abuso del processo.
La Corte ha applicato la condanna a una somma equitativa in favore della controparte e a una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende, in ragione della definizione conforme alla proposta accelerata.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È stata resa l’attestazione del raddoppio del contributo unificato in conseguenza del rigetto del ricorso.
art. 111, comma 6, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione resta limitato alle anomalie motivazionali rilevanti sul piano costituzionale, quando la motivazione manchi o sia solo apparente.
Massime di principio
- Nel processo tributario, il divieto di nuove eccezioni in appello non impedisce all’Ufficio di sviluppare argomentazioni difensive ulteriori a sostegno di una pretesa già tempestivamente contestata, purché non si introduca una eccezione in senso stretto nuova.
- La prova dell’inesistenza di operazioni fatturate può essere fornita dall’Amministrazione anche mediante presunzioni semplici; una volta raggiunto un solido quadro presuntivo, incombe sul contribuente dimostrare l’effettiva esistenza delle prestazioni e non è sufficiente la sola regolarità formale delle fatture o della contabilità.
- Il cd. divieto di doppie presunzioni non ha autonoma consistenza come regola generale: un fatto accertato presuntivamente può costituire la base di ulteriori inferenze, se il giudice le valuta secondo gravità, precisione e concordanza.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è ammissibile solo se il giudice abbia invertito l’onere probatorio; se si contesta invece la valutazione delle prove o degli indizi, il vizio è di motivazione o di merito, non di riparto dell’onere della prova.
- Il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda un fatto storico decisivo e discusso, non una mera deduzione difensiva o un elemento istruttorio, né consente di riesaminare il merito della prova.
- La disciplina agevolativa delle sponsorizzazioni sportive opera solo quando siano integrati tutti i suoi presupposti applicativi, incluso l’effettivo svolgimento dell’attività promozionale da parte del soggetto sponsorizzato.
- La nullità della motivazione è configurabile solo in presenza di mancanza assoluta o apparenza della stessa; non basta che la parte ritenga insufficiente o errata la valutazione del materiale probatorio compiuta dal giudice di merito.
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