Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 08181/2025 del 28/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF/II.DD. e IVA relativo al periodo d'imposta 2009, notificato il 30.8.2016. La Commissione tributaria regionale della Puglia aveva accolto l'appello della società contribuente, ritenendo decaduto l'Ufficio dal potere di accertamento perché il raddoppio dei termini era stato fatto discendere da una notitia criminis trasmessa alla Procura il 30.12.2014, ossia l'ultimo giorno utile; inoltre, il giudice di merito aveva valorizzato un precedente accertamento dell'Agenzia su altro soggetto e altro periodo, reputando la denuncia penale strumentale e quindi inidonea a fondare il raddoppio. L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza con un unico motivo ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all'art. 331 c.p.p., sostenendo che, nella disciplina applicabile, il giudice tributario non poteva sindacare in concreto la strumentalità della denuncia, ma solo verificare la tempestività della comunicazione della notitia criminis rispetto al termine ordinario di decadenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'Agenzia. Ha chiarito che, per gli avvisi relativi a periodi d'imposta anteriori a quello in corso al 31 dicembre 2016 e non ancora notificati, opera la disciplina transitoria dell'art. 1, comma 132, l. n. 208/2015: il raddoppio dei termini è subordinato soltanto all'invio della denuncia penale entro la scadenza del termine ordinario, e non consente al giudice tributario di svolgere una verifica sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia o sulla pretesa strumentalità dell'atto. Poiché nel caso concreto la notitia criminis era stata comunicata tempestivamente il 30.12.2014 e l'avviso era stato notificato il 30.8.2016, la motivazione della CTR, fondata su un controllo di merito circa l'uso pretestuoso della denuncia, è stata ritenuta erronea. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 43, comma 3, d.P.R. n. 600/1973

    testo applicabile ratione temporis

    Per la disciplina applicabile nel periodo transitorio, il raddoppio dei termini di accertamento rileva secondo le regole dettate dalla normativa sopravvenuta e, per i periodi anteriori al 31 dicembre 2016, è collegato alla tempestiva comunicazione della notitia criminis entro il termine ordinario.

  • art. 57 d.P.R. n. 633/1972

    È richiamato quale norma parallela per i termini di accertamento IVA, oggetto della medesima evoluzione normativa sul raddoppio dei termini.

  • art. 331 c.p.p.

    La denuncia penale assume rilievo ai fini del raddoppio solo se trasmessa entro il termine ordinario previsto dalla disciplina transitoria applicabile ai periodi d'imposta anteriori al 31 dicembre 2016.

  • d.lgs. n. 128/2015, art. 2, comma 3

    Ha introdotto una disciplina transitoria che salva gli effetti degli avvisi già notificati alla data di entrata in vigore del decreto, a prescindere dalla data della denuncia.

  • L. n. 208/2015, art. 1, comma 132

    Ha abolito per il futuro il raddoppio generalizzato dei termini e, per i periodi d'imposta precedenti, lo ammette solo se la denuncia per reati tributari è stata presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria; per gli avvisi non ancora notificati al momento della norma transitoria, la tempestività della denuncia è decisiva.

  • d.lgs. n. 74/2000

    È richiamato per individuare i reati tributari che, se integrati da violazioni con obbligo di denuncia, possono incidere sui termini di accertamento.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del ricorso per cassazione per violazione e falsa applicazione di legge dedotto dall'Agenzia.

  • Corte cost. n. 247/2011

    È richiamata come precedente riferito alla disciplina anteriore alla l. n. 208/2015, nel quale il giudice tributario poteva controllare i presupposti dell'obbligo di denuncia e la eventuale strumentalità della stessa.

Massime di principio

  • Per gli avvisi di accertamento relativi a periodi d'imposta anteriori alla nuova disciplina, il raddoppio dei termini opera solo se la denuncia penale è stata inoltrata entro la scadenza del termine ordinario; la tempestività della notitia criminis è quindi il dato decisivo.
  • Una volta che la legge colleghi espressamente il raddoppio dei termini alla tempestiva trasmissione della denuncia all'autorità penale, non è consentito al giudice tributario sindacare nel merito la strumentalità o l'opportunità della denuncia stessa.
  • Il controllo sulla sussistenza dei presupposti dell'obbligo di denuncia e sull'uso pretestuoso del meccanismo del raddoppio è proprio della disciplina previgente; esso non può essere automaticamente esteso al diverso assetto normativo introdotto dalle norme transitorie successive.
  • Nella materia dei termini di accertamento tributario occorre distinguere con precisione tra avvisi già notificati alla data di entrata in vigore della disciplina transitoria e avvisi ancora da notificare, poiché a tali situazioni si applicano regole diverse e non sovrapponibili.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.