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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22109/2024 del 05/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La società contribuente aveva impugnato un avviso di accertamento IVA 2010 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto la detrazione/non imponibilità relativa a cessioni di vetture a operatori intracomunitari, ritenendo non provata la fuoriuscita dei beni dal territorio dello Stato. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR aveva riformato la decisione dando ragione all'Agenzia. In Cassazione la società ha proposto otto motivi: (1) violazione dell'art. 41 d.l. n. 331/1993 per avere la CTR preteso, nelle vendite "franco fabbrica", una prova ufficiale del trasferimento fisico all'estero a carico del venditore, senza valorizzare fattura, documentazione bancaria, contratti, documentazione commerciale, radiazione dal PRA ed elenchi INTRASTAT; (2) violazione degli artt. 53 d.l. n. 331/1993, 18 e 19 d.P.R. n. 633/1972 e degli artt. 23 e 53 Cost., per avere la CTR legittimato la tassazione in capo alla società nonostante la pretesa prova del trasferimento all'estero e in contrasto con il principio di neutralità IVA; (3) violazione degli artt. 2697 e 1375 c.c. per avere la CTR escluso la prova della buona fede della società; (4) violazione dell'art. 115 c.p.c. per omesso esame della documentazione prodotta; (5) omessa pronuncia sui motivi riproposti in appello, in violazione degli artt. 56 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.; (6)-(8) vizi di motivazione per asserita carenza, mancata esposizione del percorso argomentativo e motivazione apparente. La Corte ha esaminato il quadro probatorio e ha ricordato che, in tema di cessioni intracomunitarie, l'esenzione spetta solo se è provato che il bene è stato spedito o trasportato in un altro Stato membro e ha lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione; tale prova può essere fornita anche con documentazione non proveniente da pubbliche amministrazioni o con fatti secondari, ma deve essere documentale e riferirsi sia alla cessione sia al trasporto. Nel caso concreto, la Corte ha ritenuto che i documenti richiamati dalla società non fossero idonei a dimostrare l'effettivo invio dei beni in altro Stato membro, essendo decisivi soltanto come elementi fattuali non più sindacabili in sede di legittimità; quanto alle censure motivazionali, ha escluso la motivazione apparente, ritenendo la sentenza d'appello comprensibile e sufficiente.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha confermato la decisione della CTR delle Marche che aveva accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, quindi, aveva mantenuto fermo l'accertamento IVA fondato sul mancato riconoscimento della non imponibilità/detrazione per le cessioni intracomunitarie di autoveicoli. La Cassazione ha ritenuto corretta la valutazione di merito sulla mancanza di prova documentale del trasferimento dei beni fuori dall'Italia e ha giudicato infondate le censure di omessa pronuncia e di motivazione apparente. Le spese sono state poste a carico della ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 41 d.l. n. 331/1993

    La cessione intracomunitaria richiede la prova del trasferimento del bene in altro Stato membro; non è sufficiente il solo impegno contrattuale dell'acquirente, occorrendo prova documentale dell'effettivo invio o trasporto all'estero.

  • art. 53 d.l. n. 331/1993

    Richiamato dalla ricorrente in relazione al regime IVA delle operazioni intracomunitarie; la Corte ribadisce che la non imponibilità dipende dalla prova dei requisiti sostanziali dell'operazione.

  • artt. 18 e 19 d.P.R. n. 633/1972

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la neutralità dell'IVA; la Corte non accoglie la censura, poiché la neutralità non esonera dal provare i presupposti del regime agevolato/non imponibile.

  • artt. 23 e 53 Cost.

    Richiamati in relazione al divieto di imposizione non prevista e al principio di capacità contributiva; la Corte non ravvisa violazione, poiché la pretesa fiscale dipende dal difetto di prova del regime invocato.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato per l'onere della prova; la Corte conferma che incombe sul contribuente la dimostrazione dei fatti costitutivi del beneficio fiscale invocato.

  • art. 1375 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di buona fede; la Corte non accoglie la censura, non emergendo una violazione dell'obbligo di correttezza idonea a sovvertire l'accertamento probatorio.

  • art. 115 c.p.c.

    La Corte non ravvisa omesso esame della documentazione, poiché la CTR ha valutato gli elementi prodotti e li ha ritenuti inidonei a provare la fuoriuscita dei beni.

  • art. 56 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato in relazione alla dedotta omessa pronuncia sui motivi riproposti in appello; la censura è stata ritenuta infondata.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato per omessa pronuncia; la Corte esclude che la sentenza d'appello abbia omesso di decidere sulle questioni devolute.

  • art. 101, comma 2, Cost.

    Richiamato insieme ai vizi motivazionali; la Corte non ne ravvisa violazione.

  • art. 113 c.p.c.

    Richiamato in tema di decisione secondo diritto e motivazione; la Corte ritiene la sentenza di merito correttamente argomentata.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Norma sulla motivazione della sentenza tributaria; la Corte esclude che la motivazione della CTR sia mancante o apparente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    La Corte richiama il principio del "minimo costituzionale" della motivazione: è censurabile solo la motivazione mancante, apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.

  • art. 132 c.p.c.

    Richiamato per il contenuto essenziale della sentenza; la Corte esclude la sua violazione poiché il ragionamento del giudice di appello è intelligibile.

  • art. 360, comma 1, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    Le censure vengono ricondotte ai diversi vizi di legittimità dedotti; la Corte respinge sia le doglianze di violazione di legge sia quelle di nullità/motivazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato nel dispositivo per la disciplina del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nelle cessioni intracomunitarie l'esenzione/non imponibilità IVA presuppone la prova che il bene sia stato effettivamente spedito o trasportato in un altro Stato membro e abbia lasciato fisicamente il territorio dello Stato di cessione.
  • L'onere di dimostrare i presupposti sostanziali del regime IVA agevolato grava sul contribuente; la prova può essere fornita anche con documenti di fonte privata o con elementi indiziari, ma deve essere comunque documentale e idonea a rappresentare sia la cessione sia il trasferimento all'estero.
  • L'impegno contrattuale dell'acquirente a trasferire la merce all'estero, da solo, non basta a provare la natura intracomunitaria dell'operazione se non è accompagnato da riscontri documentali dell'effettivo adempimento.
  • In sede di legittimità non è sindacabile la valutazione di fatto del giudice di merito che ritenga inidonei gli elementi prodotti a dimostrare il trasferimento dei beni, salvo vizi motivazionali nei limiti del "minimo costituzionale".
  • La motivazione è apparente solo quando, pur graficamente esistente, non consenta di comprendere il percorso decisorio del giudice; non è sufficiente lamentare una motivazione ritenuta sintetica o non condivisibile.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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