Sentenza del 17/02/2022 n. 5176 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente impugnava l'avviso di accertamento che contestava la deduzione dei costi relativi alla fattura della Celtica S.A. di Lire 17.000.000.000, ritenuta relativa a operazioni inesistenti; l'Ufficio aveva recuperato a tassazione componenti di reddito Irpeg, maggiori valori Irap e I.V.A. e aveva iscritto a ruolo parte delle imposte. La contribuente denunciava, tra l'altro, carenza di motivazione, uso improprio di prove testimoniali, illegittimità delle sanzioni e deduceva che il costo in contestazione era stato contabilizzato come posta straordinaria/uso di un fondo rischi del 1998 e quindi non rilevante ai fini Irap; sosteneva inoltre che parte del corrispettivo era per l'assunzione di dipendenti e che le opere di bonifica erano poi effettivamente realizzate.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi 1°, 3° e 5° e dichiarato assorbito il 4°; ha invece accolto il 2° motivo (relativo all'omesso esame, da parte della C.T.R. in sede di rinvio, di fatti decisivi riguardanti la rilevanza del costo ai fini IRAP e la documentazione contabile attestante l'utilizzo del fondo), con conseguente cassazione parziale della sentenza impugnata e rinvio alla Commissione tributaria regionale del Veneto in diversa composizione per riesame limitato alla censura accolta; la Corte ha altresì disposto la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 39, comma 1, lett. d) e art. 40
Norme richiamate dall'Ufficio per il recupero a tassazione di operazioni ritenute inesistenti; utilizzate nell'avviso di accertamento che contestava la deducibilità dei costi.
D.Lgs. n. 546/1992, art. 7, art. 53, art. 62
Norme del processo tributario richiamate dalle parti per questioni procedurali (articolazione dell'impugnazione, oneri di contestazione e regole sull'ammissione di deduzioni e prove); art. 62 richiamato con riguardo all'omesso esame di fatto decisivo.
"la base imponibile è determinata dalla differenza tra la somma delle voci del valore della produzione di cui all'art. 2425 c.c., comma 1, lett. A) e la somma dei costi della produzione indicati nel medesimo comma..."
Principio richiamato per affermare che per l'IRAP sono esclusi i proventi e oneri straordinari (art. 2425 c.c., lett. e) e quindi occorre accertare se l'onere dedotto era straordinario e non rilevante ai fini IRAP.
Definisce la voce 'oneri e proventi straordinari' nel bilancio; utilizzata per valutare se il costo fosse extracorrente e quindi non computabile nella base imponibile IRAP.
Richiamato con riferimento ai requisiti di certezza e determinabilità per la deducibilità/ tassazione degli accantonamenti e dei relativi utilizzi.
Codice di procedura civile, art. 112
Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte precisa che l'assenza di pronuncia espressa può non essere vizio quando la decisione implicita ricomprende la questione.
Codice di procedura civile, art. 360 c.p.c. (nn. 3, 4, 5)
Norme impugnatorie sulla cassazione per violazione di legge (nn. 3 e 4) e per omesso esame di fatto decisivo (n. 5); il ricorso è stato accolto sul n. 5 per l'omesso esame di documenti e deduzioni rilevanti ai fini IRAP.
Codice di procedura civile, art. 366-bis
Disposizione sulla formulazione del quesito di diritto per la cassazione: la Corte osserva la non applicabilità ratione temporis della specifica regla nella fattispecie.
Codice di procedura civile, art. 394
Richiamato dalla ricorrente con riferimento alla produzione di documenti 'nuovi' in sede di riassunzione; la Corte valuta l'ammissibilità e la rilevanza di tali documenti.
Costituzione, art. 111
Principio di giudice naturale e ragionevole durata del processo; richiamato in relazione al diritto di partecipare con mezzi istruttori e al necessario esame dei fatti decisivi.
Massime di principio
- Se un avviso di accertamento contesta fatture come riferite ad operazioni inesistenti, l'esame si concentra su effettività delle prestazioni (interesse del cedente all'esecuzione, reale movimento di denaro, contenuto contrattuale e documentale).
- Per l'IRAP è fondamentale distinguere tra oneri/proventi ordinari e quelli straordinari (art. 2425 c.c., lett. e): gli oneri straordinari non concorrono alla base imponibile e il giudice deve valutare la qualificazione contabile e le variazioni in dichiarazione.
- Il giudice d'appello, specie in sede di rinvio, deve esaminare espressamente fatti e documenti decisivi dedotti dalle parti; l'omesso esame di un fatto decisivo può giustificare la cassazione (art. 360 c.p.c., n. 5).
- L'allocazione di un corrispettivo forfettario tra diverse obbligazioni contrattuali richiede elementi probatori specifici; senza prova storica e documentale la ricostruzione alternativa non può prevalere in sede di legittimità.
- La produzione di documenti sopravvenuti in sede di riassunzione può essere ammessa, ma la loro rilevanza dipende dal fatto se essi possano scalfire il nucleo probatorio e le valutazioni di fatto già compiute; documenti che non contrastano i rilievi fondamentali del giudice non saranno decisivi.
- L'assenza di una pronuncia espressa su un motivo non sempre determina nullità: se la decisione implicita esclude comunque il motivo, il vizio è apprezzabile come difetto di motivazione/violazione di legge piuttosto che come nullità formale.
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