Sentenza del 17/02/2022 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Credito imposta -Ricerca e sviluppo usato in compensazione - Credito "non spettante"- Conseguenze.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha utilizzato in compensazione, nell'anno 2011, crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativi agli anni 2008-2009 per €25.842,26. L'Agenzia ha recuperato le somme ritenendo il credito "inesistente" e ha applicato interessi e sanzione del 100% ex art. 13 c.5 D.lgs. 471/1997. La società ha impugnato sostenendo l'effettiva esistenza del credito (o, quanto meno, che si trattava di credito "non spettante" per motivi di finanziamento e di mera omissione nella compilazione del quadro RU), deducendo tra l'altro errore di applicazione normativa, difetto di motivazione, natura formale dell'omissione e assenza dell'elemento soggettivo della colpa.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha accolto l'appello. Ha ritenuto che il credito utilizzato non potesse essere qualificato come "inesistente": la mancata indicazione nel quadro RU e la mancanza del nulla osta per la copertura finanziaria non equivalgono automaticamente a inesistenza del credito, ma a un errore dichiarativo soggetto alla procedura ordinaria di recupero (art. 31 e ss. DPR 600/1973 e art. 54 e ss. DPR 633/1972). Ne consegue che non era applicabile la speciale disciplina sanzionatoria e i più lunghi termini previsti per i crediti inesistenti; l'appello è stato pertanto accolto e l'Agenzia condannata alle spese di lite (€1.500,00).
Norme richiamate
D.Lgs. 471/1997, art. 13 comma 5
Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973, e all'articolo 54-bis del d.P.R. 633/1972
Definisce il concetto di credito "inesistente" distinto dal credito "non spettante"; la CTR ha applicato questa distinzione per escludere che la fattispecie della società rientrasse tra i crediti inesistenti.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 280-283)
Disciplina il credito d'imposta per ricerca e sviluppo e richiede che il credito sia indicato in dichiarazione; la CTR ha considerato che l'omessa indicazione fosse un errore formale e non la prova che mancasse il presupposto sostanziale del credito.
Decreto Ministeriale 76/2008, art. 5
L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta
Stabilisce l'obbligo di indicazione a pena di decadenza; la CTR ha ritenuto che la mancata indicazione dovesse comportare l'applicazione della procedura ordinaria di accertamento/recupero e non automaticamente la qualificazione del credito come inesistente.
D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17
Norma che disciplina l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta; rilevante perché il credito contestato era stato utilizzato in compensazione.
D.L. 185/2008, art. 27 comma 16
Prevede il termine più lungo (otto anni) per accertamento/recupero applicabile ai crediti inesistenti; la CTR ha precisato che tale termine si applica solo ai crediti considerati inesistenti, configurazione che qui è stata esclusa.
D.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter
Procedure ordinarie di controllo e riscossione citate dalla norma sull'inesistenza; la CTR ha ritenuto che l'inesistenza richieda che il difetto non sia riscontrabile con questi controlli.
D.P.R. 633/1972, art. 54-bis
Richiamato dalla definizione normativa di credito inesistente; evidenzia i limiti dei controlli ordinari.
D.P.R. 600/1973, art. 31 e ss.
Norme della procedura ordinaria di accertamento che la CTR ritiene applicabili al caso di dichiarazione errata/omessa indicazione del credito.
D.P.R. 633/1972, art. 54 e ss.
Norme ordinarie di accertamento/recupero dell'IVA richiamate come procedura parallela per il recupero dei crediti indicati erroneamente.
Legge 27 dicembre 2006 n. 311/2004 (art. 1, comma 421) e richiami normativi invocati dall'appellante
Richiamata dall'appellante per contestare la qualificazione dell'atto impositivo; la CTR non ha condiviso la lettura del primo giudice che elevava a presupposto essenziale la sola compilazione del quadro RU.
Massime di principio
- La mancata indicazione del credito nel quadro RU o l'assenza del nulla osta di copertura finanziaria non implicano automaticamente che il credito sia "inesistente": possono configurare un errore dichiarativo soggetto alla procedura ordinaria di recupero.
- La qualificazione tra "credito inesistente" e "credito non spettante" è cruciale: il primo richiede il mancato presupposto costitutivo non rilevabile con i controlli ordinari e comporta sanzioni più gravi e termini di accertamento più lunghi; il secondo può essere sanato con le ordinarie procedure di rettifica/recupero.
- Per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente dovrebbe: documentare e conservare la prova dei costi sostenuti per R&S; compilare correttamente il quadro RU e gli allegati; richiedere il nulla osta o interlocutori formali all'Amministrazione se possibile; e, in caso di contestazione, sollevare la distinzione tra errore formale e inesistenza sostanziale del credito.
- In caso di contestazione sanzionatoria, valutare argomentazioni difensive sulla natura formale dell'errore e sull'assenza dell'elemento soggettivo (colpa intenzionale), sebbene la giurisprudenza talvolta ritenga sussistente una colpa presunta per omissioni dichiarative rilevanti.
- Se l'Amministrazione pretende la qualificazione del credito come inesistente, è fondamentale opporre documentazione che dimostri il sostenimento dei costi e che l'omissione non abbia impedito i controlli ordinari, per evitare l'applicazione della disciplina più gravosa e dei termini decennali/ottennali.
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