Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 17/02/2022 n. 84 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Credito imposta -Ricerca e sviluppo usato in compensazione - Credito "non spettante"- Conseguenze.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha utilizzato in compensazione, nell'anno 2011, crediti d'imposta per attività di ricerca e sviluppo relativi agli anni 2008-2009 per €25.842,26. L'Agenzia ha recuperato le somme ritenendo il credito "inesistente" e ha applicato interessi e sanzione del 100% ex art. 13 c.5 D.lgs. 471/1997. La società ha impugnato sostenendo l'effettiva esistenza del credito (o, quanto meno, che si trattava di credito "non spettante" per motivi di finanzia­mento e di mera omissione nella compilazione del quadro RU), deducendo tra l'altro errore di applicazione normativa, difetto di motivazione, natura formale dell'omissione e assenza dell'elemento soggettivo della colpa.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha accolto l'appello. Ha ritenuto che il credito utilizzato non potesse essere qualificato come "inesistente": la mancata indicazione nel quadro RU e la mancanza del nulla osta per la copertura finanziaria non equivalgono automaticamente a inesistenza del credito, ma a un errore dichiarativo soggetto alla procedura ordinaria di recupero (art. 31 e ss. DPR 600/1973 e art. 54 e ss. DPR 633/1972). Ne consegue che non era applicabile la speciale disciplina sanzionatoria e i più lunghi termini previsti per i crediti inesistenti; l'appello è stato pertanto accolto e l'Agenzia condannata alle spese di lite (€1.500,00).

Norme richiamate

  • D.Lgs. 471/1997, art. 13 comma 5

    Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del d.P.R. 600/1973, e all'articolo 54-bis del d.P.R. 633/1972

    Definisce il concetto di credito "inesistente" distinto dal credito "non spettante"; la CTR ha applicato questa distinzione per escludere che la fattispecie della società rientrasse tra i crediti inesistenti.

  • Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (art. 1, commi 280-283)

    Disciplina il credito d'imposta per ricerca e sviluppo e richiede che il credito sia indicato in dichiarazione; la CTR ha considerato che l'omessa indicazione fosse un errore formale e non la prova che mancasse il presupposto sostanziale del credito.

  • Decreto Ministeriale 76/2008, art. 5

    L'impresa beneficiaria indica, a pena di decadenza, in un'apposita sezione della dichiarazione dei redditi il prospetto relativo ai costi sulla base dei quali è stato determinato l'importo del credito d'imposta

    Stabilisce l'obbligo di indicazione a pena di decadenza; la CTR ha ritenuto che la mancata indicazione dovesse comportare l'applicazione della procedura ordinaria di accertamento/recupero e non automaticamente la qualificazione del credito come inesistente.

  • D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241, art. 17

    Norma che disciplina l'utilizzo in compensazione dei crediti d'imposta; rilevante perché il credito contestato era stato utilizzato in compensazione.

  • D.L. 185/2008, art. 27 comma 16

    Prevede il termine più lungo (otto anni) per accertamento/recupero applicabile ai crediti inesistenti; la CTR ha precisato che tale termine si applica solo ai crediti considerati inesistenti, configurazione che qui è stata esclusa.

  • D.P.R. 600/1973, artt. 36-bis e 36-ter

    Procedure ordinarie di controllo e riscossione citate dalla norma sull'inesistenza; la CTR ha ritenuto che l'inesistenza richieda che il difetto non sia riscontrabile con questi controlli.

  • D.P.R. 633/1972, art. 54-bis

    Richiamato dalla definizione normativa di credito inesistente; evidenzia i limiti dei controlli ordinari.

  • D.P.R. 600/1973, art. 31 e ss.

    Norme della procedura ordinaria di accertamento che la CTR ritiene applicabili al caso di dichiarazione errata/omessa indicazione del credito.

  • D.P.R. 633/1972, art. 54 e ss.

    Norme ordinarie di accertamento/recupero dell'IVA richiamate come procedura parallela per il recupero dei crediti indicati erroneamente.

  • Legge 27 dicembre 2006 n. 311/2004 (art. 1, comma 421) e richiami normativi invocati dall'appellante

    Richiamata dall'appellante per contestare la qualificazione dell'atto impositivo; la CTR non ha condiviso la lettura del primo giudice che elevava a presupposto essenziale la sola compilazione del quadro RU.

Massime di principio

  • La mancata indicazione del credito nel quadro RU o l'assenza del nulla osta di copertura finanziaria non implicano automaticamente che il credito sia "inesistente": possono configurare un errore dichiarativo soggetto alla procedura ordinaria di recupero.
  • La qualificazione tra "credito inesistente" e "credito non spettante" è cruciale: il primo richiede il mancato presupposto costitutivo non rilevabile con i controlli ordinari e comporta sanzioni più gravi e termini di accertamento più lunghi; il secondo può essere sanato con le ordinarie procedure di rettifica/recupero.
  • Per ridurre il rischio di contestazioni, il contribuente dovrebbe: documentare e conservare la prova dei costi sostenuti per R&S; compilare correttamente il quadro RU e gli allegati; richiedere il nulla osta o interlocutori formali all'Amministrazione se possibile; e, in caso di contestazione, sollevare la distinzione tra errore formale e inesistenza sostanziale del credito.
  • In caso di contestazione sanzionatoria, valutare argomentazioni difensive sulla natura formale dell'errore e sull'assenza dell'elemento soggettivo (colpa intenzionale), sebbene la giurisprudenza talvolta ritenga sussistente una colpa presunta per omissioni dichiarative rilevanti.
  • Se l'Amministrazione pretende la qualificazione del credito come inesistente, è fondamentale opporre documentazione che dimostri il sostenimento dei costi e che l'omissione non abbia impedito i controlli ordinari, per evitare l'applicazione della disciplina più gravosa e dei termini decennali/ottennali.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.