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Sentenza

Sentenza del 17/02/2022 n. 86 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria

Determinazione reddito - Base catastale - Esercizio di opzione - Attività agricola non esercitata in via esclusiva - Spettanza

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato l'avviso di accertamento che ha rideterminato il reddito 2013 contestando l'esercizio dell'opzione di cui all'art.1 comma 1093 L. 296/2006 (tassazione del reddito agricolo su base catastale). L'Agenzia sosteneva che l'opzione fosse inapplicabile perché la società non esercitava l'attività agricola in via esclusiva, avendo ricavi derivanti da affitti tassati ordinariamente; la società invece ha dimostrato che i ricavi non agricoli erano marginali rispetto a quelli complessivi (72.354,84 su 1.413.854), per cui mantiene la qualifica di società agricola e può esercitare l'opzione.

La decisione

La Commissione d’appello ha accolto l'appello, ritenendo che la qualifica di "società agricola" non venga meno per lo svolgimento di attività strumentali o per ricavi marginali da locazioni/affitti. Ha richiamato l'art.2 comma 1 d.lgs. 99/2004 (sulla marginalità entro il 10%) e la Circ. 50/E/2010 che consente alle società qualificate di optare per la tassazione su base catastale. L'accertamento è stato quindi annullato e l'Agenzia condannata alla rifusione delle spese, liquidate in euro 5.000 complessivi.

Norme richiamate

  • Legge 296/2006 art.1 comma 1093

    Prevede l'opzione per la determinazione del reddito agricolo su base catastale; interpretata come esercitabile dalle società che rivestono la qualifica di "agricole".

  • D.lgs. 99/2004 art.2 comma 1

    "..non costituiscono distrazione dall'esercizio esclusivo delle attività agricole la locazione, il comodato e l'affitto di fabbricati ad uso abitativo, nonché di terreni e di fabbricati ad uso strumentale alle attività agricole di cui all'art. 2135 cc, semprechè i ricavi derivanti dalla locazione o dall'affitto siano marginali rispetto a quelli derivanti dall'esercizio dell'attività agricola esercitata. Il requisito della marginalità si considera soddisfatto qualora l'ammontare dei ricavi relativi alle locazioni e affitto dei beni non superi il 10% dell'ammontare dei ricavi complessivi.."

    Stabilisce che locazioni/affitti strumentali e analoghe attività non fanno perdere la qualifica di società agricola se i ricavi sono marginali (soglia del 10%); la Commissione ha applicato questa soglia ai ricavi contestati.

  • TUIR art.56

    Riferimento del fisco per l'imposizione analitica dei redditi d'impresa e commerciali; l'Ufficio ha invocato questa norma per sostenere la tassazione analitica delle attività non agricole, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina speciale sulle società agricole quando è soddisfatta la marginalità.

  • Circolare Agenzia Entrate 50/E/2010

    Precisa che l'opzione per la tassazione su base catastale può essere esercitata dalle società aventi la qualifica di società agricola e che l'esercizio esclusivo di attività agricola non viene meno per lo svolgimento di attività strumentali; utilizzata dalla Commissione a sostegno dell'accoglimento dell'opzione.

  • Codice civile art.2135

    Richiamato come riferimento alle attività agricole e alle attività strumentali rispetto alla definizione normativa di attività agricola.

Massime di principio

  • L'opzione per la determinazione del reddito agricolo su base catastale può essere esercitata dalle società che hanno la qualifica di "agricole" anche se svolgono attività strumentali o conseguono ricavi non agricoli purché tali ricavi siano marginali rispetto al complessivo.
  • La marginalità si verifica, ai sensi del d.lgs. 99/2004, quando i ricavi da locazione/affitto non superano il 10% dei ricavi complessivi: se il rapporto è sotto questa soglia la qualifica agricola non si perde e l'opzione resta valida.
  • In caso di contestazione dell'Agenzia, il contribuente deve documentare in modo chiaro la composizione dei ricavi (distinguendo agricoli e non agricoli) per dimostrare la soglia di marginalità; dati non contestati dal fisco possono essere decisivi.
  • Se i ricavi non agricoli superano la soglia di marginalità, l'Amministrazione può sostenere la tassazione analitica (art.56 TUIR) e l'opzione potrebbe essere esclusa; valutare quindi la composizione reddituale e l'eventuale necessità di riclassificazione delle attività.
  • Le circolari dell'Agenzia (es. 50/E/2010) e la giurisprudenza possono essere citate a favore del contribuente per sostenere che lo svolgimento di attività strumentali non comporta la perdita della qualifica agricola.

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