Sentenza del 17/02/2022 n. 85 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
TOSAP - Servitù di uso pubblico - Onere della prova
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato cinque avvisi d'accertamento TOSAP per gli anni 2014-2018 (importo complessivo €545.613,59) sostenendo che l'area della piazza e l'intero complesso sono privati e non soggetti a servitù di uso pubblico, quindi mancante il presupposto impositivo. Il Comune ha contestato, sostenendo che la servitù di pubblico passaggio risultava costituita con la convenzione per l'attuazione del piano di recupero edilizio (atto del 21/5/1988) e/o per "dicatio ad patriam".
La decisione
La Commissione ha respinto l'appello del Comune confermando la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso della società. È stato ritenuto che dalla convenzione e dalla relativa nota di trascrizione non si evince la volontà delle parti di costituire una servitù di pubblico passaggio (le espressioni "area di uso pubblico" e "spazi pubblici interni" erano presenti solo nella relazione allegata, non nell'atto). Anche la qualificazione per dicatio ad patriam non è stata dimostrata: il Comune non ha provato che l'uso fosse continuativo, non precario e a disposizione indistinta della collettività da tempo immemorabile. Per la particolarità della vicenda le spese di lite sono state compensate.
Norme richiamate
art. 1058 c.c.
Definisce la servitù; la costituzione convenzionale di una servitù richiede che dall'atto emergano chiaramente la volontà di creare un vantaggio a favore di un fondo e una limitazione su un altro, senza necessità di formule sacramentali ma con sufficiente determinazione dell'intento.
art. 38 d.lgs. 507/1993
"..la tassa si applica altresì alle occupazioni realizzate su tratti di aree private sulle quali risulta costituita, nei modi e termini di legge, la servitù di pubblico passaggio.."
La TOSAP può essere applicata a occupazioni su aree private solo se risulta effettivamente costituita, secondo legge, una servitù di pubblico passaggio; è quindi necessario provare la costituzione della servitù.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Norma procedurale che vieta l'introduzione in appello di una "domanda nuova"; nel caso si è ritenuto che le argomentazioni fossero già svolte nel primo grado e dunque non integravano una nuova domanda.
Giurisprudenza richiamata (Cass. 4851/2016)
Richiama i requisiti della dicatio ad patriam: comportamento del proprietario che mette volontariamente, in modo continuo e non precario, il bene a disposizione della collettività indistinta, integrando la costituzione di una servitù di uso pubblico.
Massime di principio
- Per l'applicazione della TOSAP su aree private l'amministrazione deve provare la costituzione della servitù di pubblico passaggio: è necessario che l'atto costitutivo (o la trascrizione) manifesti chiaramente la volontà di costituire la servitù.
- Dichiarazioni generiche contenute in relazioni tecniche allegate non sono in genere sufficienti a dimostrare la costituzione di una servitù se non riportate nel testo dell'atto e nella nota di trascrizione.
- La dicatio ad patriam richiede prova di uso pubblico continuativo, non precario, e a favore della collettività indistinta; l'uso limitato a determinate categorie (es. lavoratori agricoli) non integra la dicatio ad patriam.
- L'onere della prova circa il presupposto impositivo (esistenza della servitù) incombe sull'ente impositore; in mancanza di prova la tassa non è dovuta.
- In giudizio tributario è possibile la compensazione delle spese di lite in presenza di particolarità della vicenda e valutazioni non meramente formali delle prove.
- Per evitare contestazioni future, le amministrazioni dovrebbero esplicitare chiaramente nei negozi giuridici e nelle trascrizioni la costituzione di servitù di uso pubblico, specificandone limiti e portata.
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