Sentenza del 17/02/2022 n. 87 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
Credito imposta per ricerca e sviluppo -- Credito "inesistente"- Recupero usato in compensazione - Legittimità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società aveva utilizzato in compensazione un credito d'imposta per R&S previsto dall'art. 3 D.L. 145/2013 relativo a un progetto con costo complessivo di €118.000, reclamando la spettanza dell'agevolazione per attività di ricerca e sviluppo. L'Agenzia ha contestato l'agevolazione rilevando la mancanza del requisito dell'innovatività e l'assenza di reale svolgimento dell'attività di R&S (i costi per amministratori, professionisti esterni e imprese risultano sostanzialmente coincidenti con quelli degli anni precedenti, suggerendo che non sia stata svolta attività aggiuntiva). Dalla relazione tecnica prodotta non emergono elementi a supporto dell'innovatività intesa come novità rispetto al comparto di riferimento; le presunte novità riguardano solo il processo interno dell'impresa. L'Agenzia ha quindi recuperato il credito ritenendolo inesistente.
La decisione
La Commissione d'appello ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo legittimo il recupero del credito d'imposta. È stato affermato che mancava il requisito dell'innovatività secondo il decreto attuativo (non sono sufficienti semplici miglioramenti ai prodotti o ai processi già esistenti) e che la documentazione non dimostrava l'effettivo svolgimento di attività di R&S. Il credito è stato qualificato come 'inesistente', con applicazione della sanzione prevista per credito inesistente ai sensi dell'art. 13 comma 5 d.lgs. 471/97. La società è stata condannata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi €4.000.
Norme richiamate
art. 3 D.L. 145/2013
L'agevolazione per attività di ricerca e sviluppo richiede, tra l'altro, il requisito dell'innovatività; il beneficio non spetta per interventi che non costituiscono innovazione rispetto al comparto di riferimento.
art. 13 comma 5 d.lgs. 471/1997
Applicazione della sanzione prevista per il 'credito inesistente' quando manca la sussistenza stessa del credito: in tali ipotesi si procede al recupero e all'irrogazione della sanzione specifica prevista dalla norma.
Decreto attuativo (disciplinante i requisiti per il credito R&S)
Il decreto attuativo delimita il concetto di innovatività: non è sufficiente un miglioramento della singola impresa; l'innovazione deve avere rilievo rispetto al comparto di appartenenza e non consistere in mera ottimizzazione di processi già esistenti.
Massime di principio
- Per ottenere e mantenere il credito d'imposta R&S è fondamentale dimostrare l'innovatività del progetto rispetto al comparto di riferimento e non solo rispetto al singolo processo aziendale.
- La documentazione tecnica deve contenere elementi concreti che provino attività di ricerca e sviluppo effettivamente svolte (attività nuove, fasi progettuali, prove sperimentali, deliverable tecnici) e la partecipazione effettiva di personale e consulenti dedicati, con costi giustificati e diversi rispetto agli anni precedenti.
- Se i costi dichiarati sono sostanzialmente in linea con quelli storici dell'azienda senza evidenza di attività aggiuntive, l'Amministrazione può presumere l'inesistenza dell'attività R&S e recuperare il credito.
- In mancanza di prova soddisfacente, il credito può essere qualificato come 'inesistente' e soggetto alle sanzioni più gravose previste dall'art. 13, comma 5, d.lgs. 471/97; non basta dimostrare che il credito fosse semplicemente 'non spettante'.
- L'onere probatorio grava sul contribuente che intende beneficiare dell'agevolazione: bisogna rispondere puntualmente alle censure dell'Amministrazione e non limitarsi a generici richiami alle deduzioni svolte in primo grado.
- L'utilizzo del credito in compensazione non impedisce l'azione di recupero da parte dell'Amministrazione tributaria qualora emerga la sua inesistenza.
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