Cassazione Civile, Ordinanza n. 19232/2024 del 12/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l’Amministrazione finanziaria aveva recuperato a tassazione, per l’anno 2004, maggiori imposte ed accessori nei confronti del titolare di un’impresa individuale, disconoscendo la deduzione di costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti. La CTR aveva accolto l’appello del contribuente e annullato l’atto impositivo. In Cassazione l’Agenzia deduceva, con due motivi, la violazione degli artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973, 2697 c.c., 14, comma 4-bis, l. 537/1993 e 109 TUIR, sostenendo che la CTR, pur richiamando il principio di deducibilità dei costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, avrebbe omesso di verificare i requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, e in particolare la congruità della spesa e la prova dell’inerenza. Con il secondo motivo lamentava la violazione dell’art. 19 d.P.R. 633/1972 e dell’art. 2697 c.c., assumendo che la CTR avesse errato nel riparto dell’onere probatorio in materia IVA, poiché l’Amministrazione aveva contestato operazioni soggettivamente inesistenti e il giudice di merito avrebbe escluso la consapevolezza del contribuente della frode senza adeguata verifica.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il principio di inerenza dei costi è qualitativo e non quantitativo, ma l’antieconomicità o sproporzione della spesa può costituire indice del difetto di inerenza solo se concretamente allegata e provata; nel caso di specie, le contestazioni dell’Agenzia riguardavano l’effettività delle prestazioni, profilo non più in discussione, e non colpivano la specifica dimensione quantitativa o la prova della incongruità del costo. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo perché, in tema di IVA su operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare non solo l’oggettiva fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere dell’inserimento dell’operazione in una frode fiscale; nella specie la CTR aveva accertato in fatto, con motivazione ritenuta congrua, la mancata consapevolezza del contribuente. Nessuna liquidazione delle spese è stata effettuata per difetto di attività difensiva dell’intimato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
violazione e/o falsa applicazione
è la norma processuale invocata per denunciare in cassazione la violazione di legge da parte del giudice di merito.
artt. 39 e 41-bis d.P.R. 600/1973
richiamati dall’Agenzia come parametri di legittimità dell’accertamento sui redditi.
richiamato per il riparto dell’onere della prova sia in tema di deducibilità dei costi sia in tema di operazioni soggettivamente inesistenti IVA.
art. 14, comma 4-bis, l. 537/1993
la Corte ribadisce che, nella formulazione introdotta nel 2012 e con efficacia retroattiva in bonam partem, consente la deduzione dei costi per operazioni soggettivamente inesistenti se effettivamente sostenuti, salvo i limiti dell’effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità e salvo i costi relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per un delitto non colposo.
richiamato quale disposizione sui requisiti di deducibilità dei costi d’impresa.
invocato nel motivo relativo alla detrazione IVA in presenza di operazioni soggettivamente inesistenti.
menzionato per affermare che la disciplina introdotta nel 2012 opera come ius superveniens con efficacia retroattiva in bonam partem.
Massime di principio
- In tema di imposte sui redditi, i costi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti sono deducibili se effettivamente sostenuti, anche quando il contribuente sia consapevole della frode, salvo che il costo difetti dei requisiti di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità, oppure sia relativo a beni o servizi direttamente impiegati per un delitto non colposo.
- Il principio di inerenza esprime una correlazione concreta e qualitativa tra costo e attività d’impresa; la mera antieconomicità o sproporzione della spesa può assumere valore di indice sintomatico del difetto di inerenza, ma non sostituisce da sola la prova della sua mancanza.
- Se il contribuente allega fatti idonei a collegare il costo all’attività d’impresa, l’Amministrazione che contesti ulteriori elementi di segno contrario deve provarli, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti.
- In materia IVA, quando l’Ufficio contesta fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, deve provare non solo la fittizietà del fornitore, ma anche che il cessionario sapeva o avrebbe dovuto sapere, usando l’ordinaria diligenza, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta.
- Una volta che l’Amministrazione abbia assolto il proprio onere probatorio sulla consapevolezza del contribuente, grava su quest’ultimo la prova contraria di avere adottato la massima diligenza esigibile da un operatore accorto, secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto alle circostanze del caso.
- Il giudizio di fatto della CTR sulla effettiva esecuzione delle prestazioni e sulla mancanza di consapevolezza della frode, se sorretto da motivazione congrua e da elementi indiziari valutati in modo coerente, non è censurabile in cassazione come violazione di legge.
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