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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12417/2026 del 03/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La vicenda riguarda una società che ha ricevuto dal Comune un'ingiunzione di pagamento per TARSU relativa all'anno 2008, preceduta da un'ingiunzione del 2010 e da un atto di precetto notificato nel 2013. La contribuente ha contestato davanti ai giudici tributari l'atto del 2013, sostenendo che fosse un atto radicalmente atipico rispetto alla riscossione mediante ingiunzione fiscale, nullo perché sottoscritto da un avvocato non appartenente alla Pubblica Amministrazione e comunque inidoneo a interrompere la prescrizione quinquennale del credito. In appello ha ribadito l'inesistenza/nullità del precetto e la maturata prescrizione. In cassazione ha articolato cinque motivi: 1) violazione della disciplina della riscossione coattiva e dei principi di tipicità/nominatività/procedimentalizzazione degli atti, per avere il Comune affidato a un soggetto terzo un atto della riscossione; 2) violazione delle stesse norme per carenza del requisito soggettivo del sottoscrittore, essendo l'atto firmato da un avvocato senza potere amministrativo; 3) nullità della sentenza per motivazione apparente o perplessa, perché la CTR avrebbe ritenuto l'atto non idoneo alla riscossione ma comunque efficace a interrompere la prescrizione; 4) omessa pronuncia sulla prescrizione quinquennale, assumendo l'inefficacia interruttiva del precetto; 5) cessazione della materia del contendere per asserito stralcio automatico del debito ai sensi della normativa sul cd. saldo e stralcio dei carichi minori. Il Comune ha resistito sostenendo che per interrompere la prescrizione basta un atto scritto del creditore contenente intimazione ad adempiere, e che lo stralcio automatico non si applica alla riscossione diretta tramite ingiunzione comunale.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto che il precetto del 2013, pur non essendo un atto tipico della riscossione fiscale e pur non valendo come titolo esecutivo nell'ambito del R.D. n. 639/1910, fosse comunque un atto di costituzione in mora idoneo a interrompere la prescrizione ai sensi degli artt. 1219 e 2943 c.c., perché contenente una chiara intimazione ad adempiere, con indicazione del credito e delle parti, proveniente dal creditore tramite un legale munito di mandato. Ha escluso la nullità/inesistenza dell'atto per carenza di potere del sottoscrittore, osservando che non si trattava di esercizio di potestà autoritativa tipica. Ha anche respinto la censura sulla motivazione, ritenendola sufficiente e non apparente. Quanto alla prescrizione, ha affermato che l'ingiunzione del 2010 e il precetto del 2013 avevano interrotto validamente il termine quinquennale, rendendo tempestiva l'ingiunzione del 2018. Infine ha escluso l'applicabilità dello stralcio automatico ex D.L. 119/2018, perché il credito non era stato affidato all'agente della riscossione ma riscosso direttamente dal Comune. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità, alle spese aggravate ex art. 96, comma 3, c.p.c. e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 D.L. 27 luglio 2000, n. 212

    Richiamato dalla ricorrente in chiave di violazione della disciplina degli atti della riscossione; la Corte non ne fa applicazione decisiva nel merito, ritenendo il precetto estraneo al procedimento tipico di riscossione.

  • art. 58 e ss. d.lgs. 57/1993

    Invocato dalla ricorrente a sostegno della doglianza sulla tipicità degli atti, ma non ritenuto ostativo alla funzione interruttiva del precetto.

  • art. 52, comma 5, lett. b) e c), e comma 6, d.lgs. 446/1997

    Richiamato per contestare l'affidamento dell'atto a un avvocato; la Corte esclude che tali norme impediscano la validità dell'atto come intimazione ad adempiere ai fini della mora.

  • art. 4, commi 2-sexies e seguenti, D.L. 209/2002

    Richiamato per sostenere la tesi della tipicità della riscossione; non decisivo, perché l'atto è stato qualificato come mera costituzione in mora.

  • art. 2 R.D. 14 aprile 1910, n. 639

    La Corte rileva che la disciplina dell'ingiunzione fiscale riguarda l'atto tipico di riscossione, ma il precetto del 2013 non è stato usato come titolo esecutivo bensì come atto interruttivo della prescrizione.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Esclusa l'inesistenza/nullità per difetto di potere, poiché l'atto non è stato considerato esercizio di potestà amministrativa autoritativa.

  • art. 1219 c.c.

    Il precetto, contenente intimazione ad adempiere, è qualificato come valida costituzione in mora idonea a interrompere la prescrizione.

  • art. 2943 c.c.

    L'atto di precetto, pur atipico rispetto alla riscossione, produce effetto interruttivo della prescrizione perché manifestazione scritta del creditore contenente intimazione al pagamento.

  • art. 2953 c.c.

    La Corte/CTR precisa che la prescrizione decennale opera solo per crediti consacrati in titolo giudiziale definitivo, mentre per i tributi locali resta la prescrizione breve quinquennale.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di omessa pronuncia è respinta perché la CTR aveva comunque deciso sulla prescrizione e sulla validità interruttiva degli atti precedenti.

  • art. 132, comma 4, c.p.c.

    La motivazione della sentenza impugnata è ritenuta esistente e sufficiente al minimo costituzionale, non apparente.

  • art. 360 c.p.c.

    Norma processuale richiamata per i motivi di ricorso; la Corte li reputa infondati o inammissibili nei profili dedotti.

  • art. 4 D.L. 119/2018, conv. in L. 136/2018

    Lo stralcio automatico non si applica perché opera solo per i carichi affidati all'agente della riscossione e non per la riscossione diretta comunale tramite ingiunzione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    Applicato d'ufficio per la condanna alle spese aggravate, in ragione della manifesta infondatezza e temerarietà del ricorso.

  • art. 88 c.p.c.

    Richiamato quale parametro dei doveri di lealtà e probità processuale, la cui violazione giustifica la condanna aggravata.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Dà luogo all'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.

Massime di principio

  • In materia di riscossione tributaria, un atto non tipizzato nel procedimento esecutivo può comunque essere idoneo a interrompere la prescrizione se, nella sostanza, proviene dal creditore e contiene una chiara intimazione al pagamento con individuazione del credito e del debitore.
  • Ai fini dell'interruzione della prescrizione non è necessario che l'atto abbia natura di titolo esecutivo o rientri nello schema formale dell'ingiunzione fiscale; è sufficiente che integri una valida costituzione in mora ex artt. 1219 e 2943 c.c.
  • La sottoscrizione dell'atto da parte di un avvocato incaricato dall'ente non determina di per sé nullità o inesistenza se l'atto non esprime esercizio di potestà autoritativa tipica, ma solo manifestazione della volontà del creditore di richiedere il pagamento.
  • La prescrizione dei tributi locali resta quinquennale, salvo che il credito sia stato consacrato in un titolo giudiziale definitivo idoneo a far operare l'art. 2953 c.c.
  • La censura di motivazione apparente è infondata quando la sentenza di merito esplicita la distinzione tra l'inidoneità dell'atto a fungere da titolo esecutivo e la sua idoneità a produrre effetti interruttivi della prescrizione.
  • Lo stralcio automatico dei carichi minori previsto dalla normativa del 2018 si applica solo ai debiti affidati all'agente della riscossione entro il perimetro normativo stabilito e non anche alla riscossione diretta svolta dall'ente locale.
  • La proposizione di ricorsi manifestamente infondati o incoerenti rispetto alla sentenza impugnata può giustificare la condanna alle spese aggravate ex art. 96, comma 3, c.p.c., anche d'ufficio.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneSpese di liteRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

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