Cassazione Civile, Ordinanza n. 29247/2025 del 05/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di accertamento TARSU relativo all'anno 2010, emesso dal Comune per il recupero a tassazione di superfici dichiarate o considerate imponibili. La commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello del Comune ritenendo tempestivo l'accertamento, notificato il 12 luglio 2016, perché il dies a quo del termine decadenziale andava individuato, secondo l'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993, nel 20 gennaio dell'anno successivo quando l'occupazione o detenzione fosse iniziata dopo il 20 gennaio. La società contribuente ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione di legge sostenendo che si trattasse di aree scoperte pertinenziali e che quindi, al più, l'ipotesi fosse di dichiarazione infedele e non omessa, con conseguente diversa decorrenza della decadenza; 2) nullità della sentenza per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sui motivi riproposti in appello incidentale, relativi alla pretesa inesistenza della notifica via PEC, al difetto di motivazione dell'atto impositivo e alla insussistenza del presupposto impositivo per aree scoperte non operative; 3) il testo disponibile non consente di ricostruire ulteriormente un diverso motivo autonomo oltre quelli già esposti. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la natura pertinenziale o meno delle aree incide sul presupposto impositivo ma non sul termine decadenziale di accertamento. Sul secondo motivo ha rigettato le censure sulla notifica via PEC e sulla motivazione dell'atto, ma ha accolto la doglianza per omessa pronuncia sulla questione delle superfici scoperte non operative, questione che richiede accertamenti in fatto. Ne è derivata la cassazione con rinvio limitatamente a tale punto, anche per le spese.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso solo in parte: ha respinto le doglianze sulla decadenza e sulla validità della notifica/motivazione dell'atto, ma ha ritenuto fondato il motivo relativo all'omessa pronuncia sulla non imponibilità delle superfici scoperte pertinenziali o accessorie non operative. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, affinché accerti in fatto se le aree contestate fossero davvero pertinenziali e, soprattutto, non operative, con regolazione anche delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è stato invocato come vizio di violazione e falsa applicazione di legge per il primo motivo di ricorso
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
è stato invocato come vizio di nullità della sentenza per omessa pronuncia
impone al giudice di pronunciare su tutte le domande ed eccezioni ritualmente devolute
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
stabilisce il termine di decadenza per gli avvisi di accertamento dei tributi locali; il dies a quo va collegato all'anno in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati
L. 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 162
richiamato come base della sufficienza motivazionale dell'avviso di accertamento, specie per la rettifica della superficie tassabile
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70, comma 1
la denuncia dei locali e delle aree tassabili va presentata entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione; il momento di inizio dell'occupazione rileva per la decorrenza del termine decadenziale
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 62, comma 1
richiamato nel ragionamento sulla esclusione di aree/locali non idonei a produrre rifiuti
D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 76
menzionato in relazione alle sanzioni per omessa/incompleta/infedele denuncia
D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, artt. 16 e 17
richiamati dalla disciplina del comma 161 per la contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie
richiamati dalla ricorrente per sostenere la natura pertinenziale delle aree scoperte
il plico inviato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto, salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di prenderne cognizione
l'attestazione dell'agente postale sulla notificazione e sulla relazione tra consegnatario e destinatario ha fede privilegiata
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 2, commi 2 e 6
il Codice dell'amministrazione digitale si applica anche ai Comuni; nel testo si discute la portata soggettiva delle regole sulla PEC
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 3-bis, commi 1 e 4
le PA comunicano con il cittadino al domicilio digitale da lui dichiarato
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 5-bis, comma 1
le PA adottano e comunicano atti e provvedimenti alle imprese con modalità telematiche
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 6, comma 1
le PA utilizzano la PEC per le comunicazioni con i soggetti che hanno dichiarato il proprio indirizzo
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (CAD), art. 48, commi 1 e 2
la trasmissione telematica equivale, salvo diversa legge, alla notificazione per mezzo della posta
L. 20 novembre 1982, n. 890, art. 14, comma 1
la notifica postale degli atti impositivi è consentita con raccomandata A/R
L. 3 agosto 1999, n. 265, art. 10, comma 1
le PA possono avvalersi dei messi comunali quando non sia possibile la notifica tramite posta o altre forme previste
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 7-quater, commi 6 e 7
richiamato come normativa successiva che ha introdotto una disciplina più restrittiva, non applicabile ratione temporis al caso
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60
richiamato per la disciplina della notificazione degli atti tributari
Massime di principio
- Ai fini della decadenza per l'accertamento dei tributi locali, il momento iniziale del termine va collegato all'anno in cui la dichiarazione o il versamento avrebbero dovuto essere effettuati; la qualificazione del bene come pertinenziale o meno incide sul presupposto del tributo, non sulla scansione temporale del potere impositivo.
- L'omessa, infedele o incompleta denuncia tributaria può rilevare per annualità successive secondo la struttura periodica dell'obbligazione, ma il termine decadenziale dell'ente deve comunque essere calcolato secondo la disciplina speciale applicabile e secondo il momento di insorgenza dell'obbligo dichiarativo.
- La notifica degli atti impositivi degli enti locali a mezzo PEC era ammissibile, per il periodo considerato, in base alla disciplina del CAD e alla regola di equivalenza tra trasmissione telematica e notificazione per mezzo posta, salvo diversa previsione di legge.
- La notifica postale degli atti tributari, ove effettuata secondo le modalità ordinarie del servizio postale, non richiede necessariamente una relata di notifica, e l'atto recapitato all'indirizzo del destinatario si presume conosciuto salvo prova contraria dell'impossibilità incolpevole di averne avuto cognizione.
- L'obbligo di motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatto se l'atto consente al contribuente di comprendere il criterio della pretesa e di difendersi efficacemente; l'Amministrazione deve poi provare in giudizio i presupposti della pretesa, mentre le contestazioni sul merito probatorio non si confondono con il vizio di motivazione.
- Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili non sono imponibili solo se non operative; l'operatività va intesa come idoneità dell'area a produrre rifiuti ulteriori rispetto a quelli già considerati nella tassazione del locale principale, sicché il nesso di pertinenza non basta di per sé ad escludere il tributo.
- Se una questione ritualmente devoluta al giudice di merito richiede ulteriori accertamenti di fatto ed è stata omessa la pronuncia, la cassazione con rinvio è necessaria affinché il giudice di rinvio esamini la specifica eccezione e completi l'istruttoria sul punto.
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