Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 24667/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pensionato)

La controversia

La controversia riguarda la legittimità delle trattenute operate dalla cassa previdenziale privatizzata sui ratei di pensione di un ex iscritto, a titolo di contributo di solidarietà introdotto dal regolamento interno dell’ente e dalla relativa delibera del 27 giugno 2013. I giudici di merito avevano ritenuto illegittima la trattenuta perché non sorretta da una norma di legge, essendo il contributo qualificabile come prestazione patrimoniale imposta soggetta a riserva di legge ex art. 23 Cost., e avevano escluso la prescrizione della domanda di ripetizione, applicando il termine decennale. Con il ricorso per cassazione la cassa deduceva: 1) violazione delle norme che attribuiscono autonomia regolamentare agli enti privatizzati e delle disposizioni di legge richiamate, sostenendo che l’ente potesse introdurre il contributo di solidarietà per assicurare l’equilibrio finanziario di lungo periodo; 2) omesso rilievo della finalità strutturale del contributo, che non sarebbe stato uno strumento eccezionale e temporaneo; 3) violazione delle norme sulla prescrizione, assumendo che dovesse applicarsi la prescrizione quinquennale anche ai rapporti con le casse privatizzate, e che l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 fosse estensibile al caso di specie.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c., rilevando che i motivi non introducevano argomenti nuovi idonei a superare un orientamento di legittimità già consolidato. Ha ribadito che la cassa non può istituire con regolamento un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già liquidati, poiché l’autonomia regolamentare incontra i limiti posti dall’art. 3, comma 12, l. n. 335/1995 e non si estende a prestazioni patrimoniali imposte soggette a riserva di legge. Ha inoltre confermato che la domanda di ripetizione delle somme indebitamente trattenute è soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione quinquennale né all’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970, che riguarda la diversa ipotesi di riliquidazione della pensione. Per effetto dell’inammissibilità, la ricorrente è stata condannata alle spese, al pagamento di una somma ulteriore in favore della controparte e di una somma in favore della Cassa delle Ammende, oltre agli oneri conseguenti ex art. 13 d.P.R. n. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2 d.lgs. n. 509/1994

    Richiamato come base dell’autonomia regolamentare della cassa, ma ritenuto non sufficiente a legittimare l’istituzione del contributo di solidarietà sui trattamenti già liquidati.

  • art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC

    La previsione regolamentare che introduce la trattenuta è stata considerata priva di base legale idonea a giustificare una prestazione patrimoniale imposta.

  • delibera CNPADC 27.6.2013

    Atto di introduzione del contributo di solidarietà, ritenuto non idoneo da solo a fondare la trattenuta in assenza di una norma di legge.

  • art. 3, comma 12, l. n. 335/1995

    L’autonomia regolamentare degli enti privatizzati è circoscritta a variazioni di aliquote contributive, coefficienti di rendimento e criteri di determinazione del trattamento pensionistico; non comprende l’istituzione di un contributo di solidarietà su pensioni già quantificate.

  • art. 1, comma 763, l. n. 296/2006

    La novella non è stata ritenuta idonea ad ampliare il potere della cassa fino a consentire l’istituzione del contributo di solidarietà, anche in ragione del sistema del pro rata.

  • art. 1, comma 488, l. n. 147/2013

    Norma di interpretazione autentica richiamata per affermare che gli atti degli enti previdenziali devono essere finalizzati all’equilibrio finanziario di lungo termine, finalità incompatibile con un contributo straordinario di solidarietà provvisorio e limitato nel tempo.

  • art. 24, comma 24, d.l. n. 201/2011, conv. con l. n. 214/2011

    Richiamo non decisivo: il contributo di solidarietà previsto per il triennio 2012-2013 in caso di inerzia delle casse non legittima, per analogia, il diverso contributo istituito dalla cassa con proprio regolamento.

  • art. 23 Cost.

    La Corte ribadisce che il contributo di solidarietà ha natura di prestazione patrimoniale imposta ed è pertanto soggetto a riserva di legge.

  • art. 3 Cost.

    Esclusa la questione di legittimità costituzionale prospettata in relazione alla prescrizione, poiché l’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 ha ambito diverso rispetto al caso esaminato.

  • art. 38 Cost.

    Citato nel primo motivo in relazione al sistema previdenziale, senza che la Corte ravvisi elementi nuovi idonei a mutare l’orientamento consolidato.

  • art. 2946 c.c.

    Applicata la prescrizione ordinaria decennale alla domanda di riliquidazione/restituzione delle somme trattenute illegittimamente.

  • art. 2948, n. 4, c.c.

    La prescrizione quinquennale presuppone un credito liquido ed esigibile messo a disposizione dell’assicurato; non si applica quando è controverso l’ammontare stesso del trattamento pensionistico per effetto della trattenuta.

  • art. 129 R.D.L. n. 1827/1935

    Richiamato dalla ricorrente sul regime prescrizionale, ma ritenuto coerente con la necessità che il credito sia liquido ed esigibile per applicare la prescrizione breve.

  • art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970

    Non applicabile alla fattispecie, perché disciplina la riliquidazione della pensione e non l’indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.

  • art. 360-bis, n. 1, c.p.c.

    Fondamento dell’inammissibilità del ricorso, poiché le censure non offrivano elementi per mutare un orientamento di legittimità consolidato.

  • art. 380-bis, ult. co., c.p.c.

    Richiamato per la definizione del giudizio in conformità alla proposta non accettata e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie processuali.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    Applicati per la condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata in favore della controparte e di un’ulteriore somma in favore della Cassa delle Ammende.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater

    Richiamato per i presupposti del versamento dell’ulteriore contributo unificato conseguente all’inammissibilità.

Massime di principio

  • L’autonomia regolamentare degli enti previdenziali privatizzati non consente di introdurre, con fonte interna, prelievi patrimoniali su pensioni già liquidate quando la legge ne delimita il potere regolatorio a specifici criteri di determinazione del trattamento.
  • Un contributo di solidarietà che incide coattivamente su prestazioni previdenziali ha natura di prestazione patrimoniale imposta e richiede una base legale espressa, in applicazione dell’art. 23 Cost.
  • Le disposizioni che subordinano la legittimità degli atti degli enti previdenziali all’equilibrio finanziario di lungo periodo non possono essere invocate per giustificare misure strutturalmente temporanee e straordinarie come un contributo di solidarietà limitato nel tempo.
  • Quando è contestato non un mero errore di liquidazione della pensione, ma l’illegittima trattenuta che ha alterato l’importo corrisposto, l’azione di ripetizione o riliquidazione resta soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, non alla prescrizione breve prevista per crediti già liquidi ed esigibili.
  • L’art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970 si applica alla riliquidazione del trattamento pensionistico e non può essere esteso a fattispecie di indebita trattenuta derivante da una misura patrimoniale illegittima.
  • Il ricorso per cassazione è inammissibile ex art. 360-bis, n. 1, c.p.c. quando si limita a prospettare un revirement senza apportare argomenti nuovi idonei a superare un orientamento consolidato della Corte.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniPensioni
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.