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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24589/2024 del 13/09/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda l'inquadramento professionale di un dipendente già impiegato in un ente pubblico del settore telefonico, poi transitato prima in una società intermedia e quindi in una società di telecomunicazioni privata, nell'ambito della privatizzazione disciplinata dalla legge n. 58/1992 e dagli accordi sindacali attuativi. Il lavoratore ha dedotto di essere stato inquadrato in un livello inferiore rispetto a quello corrispondente alla professionalità acquisita, sostenendo che le tabelle di equiparazione applicate nel passaggio non rispettassero il principio di tutela della professionalità e chiedendo il riconoscimento di un livello superiore con le relative differenze retributive. La società, ricorrente in cassazione, ha lamentato violazione e falsa applicazione di plurime norme sostanziali e processuali, sostenendo di aver correttamente applicato sin dall'origine le tabelle di equiparazione previste dalla legge speciale e dagli accordi sindacali, che il reinquadramento non doveva essere valutato alla luce dell'art. 2103 c.c., che non vi sarebbe stato alcun illecito permanente e che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere non prescritta la pretesa e nel far decorrere la prescrizione solo dalla cessazione del rapporto alla luce della disciplina introdotta dalla legge n. 92/2012.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, confermando la decisione della Corte d'appello di Milano. Ha ritenuto corretto il principio secondo cui le tabelle di equiparazione previste per il passaggio dal settore pubblico a quello privato hanno funzione ricognitiva e di raccordo tra sistemi classificatori diversi, ma non impediscono al giudice di verificare in concreto l'effettiva equivalenza delle posizioni di lavoro e di disapplicarle se non rispettano la tutela della professionalità acquisita. Ha inoltre confermato che il protrarsi del sotto-inquadramento integra un illecito permanente e che, per i diritti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro in assenza di un regime di stabilità adeguata. Conseguentemente la società è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e, ricorrendone i presupposti, al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2948 c.c.

    richiamato per affermare che, nei rapporti di lavoro non assistiti da stabilità, la prescrizione dei crediti decorre dalla cessazione del rapporto per i diritti non già prescritti alla data di entrata in vigore della legge n. 92/2012

  • art. 2946 c.c.

    invocato dalla ricorrente insieme ad altre norme in tema di prescrizione, ma il ricorso è stato ritenuto infondato

  • art. 2934 c.c.

    richiamato dalla ricorrente in tema di estinzione dei diritti per prescrizione, senza accoglimento della censura

  • art. 2935 c.c.

    utilizzato dalla Corte, in combinazione con l'art. 2948 c.c., per individuare la decorrenza della prescrizione dalla cessazione del rapporto

  • art. 2936 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, senza esito favorevole

  • art. 2941 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure sulla prescrizione

  • art. 2942 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure sulla prescrizione

  • art. 2943 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel complesso delle censure sulla prescrizione

  • art. 2103 c.c.

    pur non applicandosi direttamente alla fattispecie, viene assunto come parametro di riferimento del principio di tutela della professionalità acquisita, la cui violazione consente di ravvisare l'illegittimità del sotto-inquadramento

  • art. 4 L. n. 58/1992

    norma speciale che disciplina il passaggio dei servizi di telefonia dal settore pubblico al privato, con inquadramento mediante tabelle di equiparazione finalizzate al mantenimento della professionalità acquisita

  • art. 2697 c.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza accoglimento della censura

  • art. 18 L. n. 300/1970

    richiamato dalla ricorrente, nel testo come modificato dalla L. n. 92/2012, per sostenere la mancanza di stabilità del rapporto e l'erroneità della decorrenza della prescrizione

  • L. n. 92/2012

    considerata dalla Corte nel senso che le modifiche alla tutela reintegratoria hanno ridimensionato la stabilità del rapporto a tempo indeterminato e, per i diritti non prescritti, fanno decorrere la prescrizione dalla cessazione del rapporto

  • art. 12 preleggi

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza specifica accoglienza

  • d.lgs. n. 81 del 2015, art. 3

    menzionato dalla Corte nella ricostruzione sistematica dell'illecito permanente e del quadro normativo sull'art. 2103 c.c.

  • D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso

Massime di principio

  • Nel passaggio dal settore pubblico al settore privato disciplinato da legge speciale e accordi sindacali, le tabelle di equiparazione hanno funzione di raccordo tra sistemi classificatori diversi e di tutela della professionalità acquisita, ma non vincolano il giudice se, all'esito di un raffronto complessivo, non vi sia effettiva equivalenza tra le posizioni poste a confronto.
  • Il giudice può disapplicare le tabelle di equiparazione quando esse non assicurino il mantenimento della professionalità e dell'assetto economico complessivamente non deteriore del lavoratore trasferito.
  • Il sotto-inquadramento o l'adibizione a mansioni inferiori protratti nel tempo integrano un illecito permanente: la lesione si rinnova giorno per giorno finché il datore non adibisca il lavoratore a mansioni conformi ai limiti legali e alla professionalità acquisita.
  • Nei rapporti di lavoro a tempo indeterminato privi di un regime di stabilità adeguato, per i diritti non già prescritti al momento dell'entrata in vigore della legge n. 92/2012, la prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro.
  • La natura permanente dell'illecito e il regime della prescrizione vanno valutati in relazione alla concreta permanenza della situazione antigiuridica e non al solo atto iniziale che l'ha determinata.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiPrescrizioneOnere della prova

Testo integrale

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