Cassazione Civile, Ordinanza n. 24574/2024 del 13/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una ex dipendente di un’azienda sanitaria pubblica, dopo il pensionamento, ha convenuto la datrice di lavoro chiedendo il pagamento di differenze retributive per una maggiore indennità di posizione organizzativa, assumendo di aver svolto le stesse mansioni di un’altra dipendente titolare della medesima posizione ma retribuita in misura più elevata. Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto la domanda. L’azienda sanitaria ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., del CCNL comparto sanità del 17.4.1999 e delle leggi regionali Marche n. 13/2003 e n. 17/2011, sostenendo che la Corte territoriale aveva applicato impropriamente il principio di parità di trattamento ex art. 45 d.lgs. n. 165/2001, ignorando che le indennità erano state determinate da distinte contrattazioni collettive decentrate di zona, con fondi separati, e che dopo l’accorpamento in Area Vasta occorrevano una nuova graduazione degli incarichi e una nuova quantificazione delle indennità, senza che fosse dovuto un livellamento automatico verso l’alto; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la contestazione che la lavoratrice avesse effettivamente svolto le stesse attività della collega meglio retribuita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendolo fondato: il principio di parità di trattamento del pubblico impiego privatizzato opera entro il sistema della contrattazione collettiva e non consente di sindacare le differenziazioni introdotte da autonomi contratti collettivi integrativi; inoltre, nel caso di accorpamento di unità amministrative prima regolate da contrattazioni diverse, le disparità di trattamento economico accessorio derivanti da quei diversi contratti non sono illegittime e restano efficaci finché la pubblica amministrazione non proceda alla nuova graduazione degli incarichi e alla nuova quantificazione delle indennità. In caso di ritardo colpevole, i lavoratori possono semmai agire per il risarcimento del danno da inadempimento, non per ottenere il trattamento economico come credito retributivo. La Corte ha invece dichiarato inammissibile il secondo motivo, perché la sentenza d’appello era conforme a quella di primo grado e, quindi, non era deducibile il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. ai sensi dell’art. 348-ter c.p.c. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Ancona, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
richiamati come parametri ermeneutici del contratto collettivo, ma ritenuti non decisivi per superare la disciplina della contrattazione integrativa applicabile al caso
art. 45 d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165
il principio di parità di trattamento contrattuale opera nel sistema di inquadramento della contrattazione collettiva e vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi, ma non consente di qualificare come illegittime le differenziazioni introdotte dalla contrattazione collettiva
ha consentito la trattazione della causa in camera di consiglio
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
indicato come base del primo motivo per violazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
base del secondo motivo, dichiarato inammissibile nel caso di sentenza d’appello conforme
art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c.
impedisce di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello confermativa di primo grado per il vizio di motivazione di cui al n. 5 dell’art. 360, nei limiti vigenti ratione temporis
art. 4, comma 2, CCNL 17.4.1999 Comparto Sanità
richiamato nel primo motivo come parte della disciplina collettiva applicabile
art. 20, CCNL 17.4.1999 Comparto Sanità
richiamato nel primo motivo come parte della disciplina collettiva applicabile
art. 21, CCNL 17.4.1999 Comparto Sanità
richiamato nel primo motivo come parte della disciplina collettiva applicabile
art. 39, CCNL 17.4.1999 Comparto Sanità
richiamato nel primo motivo come parte della disciplina collettiva applicabile
l.r. Regione Marche n. 13/2003
ha attribuito al direttore di zona la piena titolarità della gestione del personale e della contrattazione di secondo livello, con autonomia nella definizione della dotazione organica della zona
l.r. Regione Marche n. 17/2011
ha previsto l’Area Vasta come unità amministrativa autonoma ai fini della contrattazione collettiva, attribuendo alla delegazione trattante di area vasta la contrattazione e rendendo definitivi i contratti decentrati integrativi sottoscritti a quel livello
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
la Corte ha escluso il presupposto per il raddoppio del contributo unificato in ragione dell’esito del giudizio
Massime di principio
- Nel pubblico impiego privatizzato, il principio di parità di trattamento contrattuale non può essere invocato per disapplicare o livellare differenze economiche derivanti da autonome scelte della contrattazione collettiva decentrata.
- Le differenziazioni retributive accessorie stabilite da contratti collettivi integrativi diversi restano legittime anche dopo accorpamenti organizzativi, fino a quando l’amministrazione non proceda a una nuova graduazione degli incarichi e alla conseguente rideterminazione delle indennità.
- Il ritardo della pubblica amministrazione nell’adeguare l’assetto retributivo conseguente a un riordino organizzativo non trasforma automaticamente in credito retributivo le somme richieste dai dipendenti: la tutela eventualmente esperibile è, al più, quella risarcitoria per inadempimento.
- Quando la sentenza d’appello conferma integralmente quella di primo grado, il ricorso per cassazione non può essere proposto per il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c., nei limiti previsti dall’art. 348-ter c.p.c.
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